Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing multiple entities including Roscini Luigi and Roscini Impianti Tecnologici SRL, had not responded to the lower court's proposal for case settlement. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.197/2023 R.G. proposto da : ROSCINI LUIGI, ROSCINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL, RO.S.A.FIN GROUP S.R.L., ROSCINI STEFANO, ROSCINI ANDREA, elettivamente domiciliati in PERUGIA VIA XX SETTEMBRE DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato SPINICELLI PASQUALE (SPNPQL77B17C002Z) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato FANTINI DANIELE (FNTDNL77C01D653D) -ricorrente- contro BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SOCIETA' PER AZIONI, elettivamente domiciliato in PERUGIA VIA CAMPO BATTAGLIA 9, presso lo studio dell’avvocato BARBONI MARCELLO (BRBMCL52L06G478Q) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n.208/2022 depositata il 11/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,