Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific facts regarding usury rate in mortgage contract.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Marco Asquini against the Bank of Monte dei Paschi of Siena inadmissible. Asquini argued that the appellate court erred by refusing to apply ministerial decrees on average interest rates under the principle of iura novit curia, while the bank contended the appeal lacked necessary specificity. The court rejected the claim because the original judgment failed to identify the exact interest rate applied, rendering the usury allegation factually unsupported and the legal argument too vague to proceed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 380 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds lack the necessary specificity regarding the facts and legal application, preventing the court from assessing the alleged violation of usury laws.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3060/2019 R.G. proposto da Asquini Marco, rappresentato e difeso dagli avv. Alessia Sialino e Claudia Garcea, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima, sito in Roma, via Silvio Pellico, 24 -ricorrente - contro Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Cabrini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Massimo Luconi, sito in Roma, via A. Bosio, 2 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste n. 575/2018, depositata il 23 ottobre 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 novembre 2023 dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: Oggetto: mutuo -usura - Marco Asquini propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste, depositata il 23 ottobre 2018, di reiezione dell’appello per la riforma della sentenza del Tribunale di Udine che aveva respinto la sua domanda per la condanna della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. alla restituzione degli interessi corrispettivi versati in adempimento di un contratto di mutuo ipotecario concluso con la banca e, in via subordinata, per la compensazione del vantato credito restitutoriocon quan to ancora dovuto per effetto del predetto contratto; - dall’esame della sentenza impugnata si evince che la do m anda dell’attore si fondava sull’allegata usurarietà e indeterminabilità del tasso di interesse pattuito; - il giudice di appello ha disatteso il gravame evidenziando che la mancata produzionein giudizio dei decreti ministeriali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale con i quali veniva effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi non consentiva di accertare l’allegata usurarietà del tasso di interesse pattuito, non trovando applicazione il principio iura novit curia in ragione della «natura amministrativa» di tali decreti; -il ricorso è affidato a un motivo; -resiste con controricorso la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.; -le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE: - con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 113 Cost., 1 disp. prel. cod. civ., 1 l. 8 marzo 1996, n. 108, e 644 cod. pen., per aver la sentenza impugnata per aver omesso di applicare i decreti ministeriali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale con i quali viene effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, in quanto non prodotti in giudizio dalla parte, benché, costituendo atti amministrativi aventi valore normativo, dovessero essere conosciuti dal giudice a prescindere dalle allegazioni delle parti in base al principio iura novit curia; -il motivo è inammissibile; - la mancata riproduzione del contratto di mutuo – sia pure in parte qua– non consente di individuare, in assenza di utili elementi presenti nella sentenza impugnata, il tasso di interesse applicato e, dunque, di poter apprezzare la fondatezza del motivo, in relazione al prospettato superamento del tasso soglia; -la censura si presenta, dunque, priva della necessaria specificità; -il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro3.100,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello