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Ordinanza — n. 33353/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to non-autonomous drafting violating procedural autonomy principles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33353/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible in its entirety for failing to meet procedural requirements. The appellant argued that the lower court ignored a specific fact regarding tax debt coverage, but the court found the appeal's structure violated the principle of autonomy by merely assembling disparate documents without a coherent narrative. Consequently, the appeal was rejected because it did not provide a concise exposition of facts and errors as mandated by civil procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 366, n. 3 cod. proc. civ.; The appeal must be drafted autonomously with a concise narrative of facts and errors, not by assembling heterogeneous documents from the lower court proceedings.

Parole chiave

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inadmissible appeal procedural autonomy concise narrative autonomous drafting Cassation procedure concordato nel fallimento domanda di fallimento risoluzione delle controversie

Disposizioni normative citate

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Art. 182-ter legge fall.
- Con l’ unico motivo la ricorrente denunzia l’ “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio(..) sotto lo specifico profilo inerente la falcidiabilità dell’Iva e delle ritenute operate e non versate alla luce del mancato accesso alla transazione fiscale ex art. 182-ter c.p.c.”.
Art. 18 legge fall.
La società Gernetti ha proposto reclamoex art. 18 legge fall., contestando la decisione di rigetto dell’istanza di omologazione del concordato.
Art. 2751-bis, n. 1 cod. civ.
Il piano aveva prospettato la liquidazione integrale del patrimonio e dell’azienda della debitrice , la suddivisione dei creditori in nove classi e il pagamento (a) integrale dei creditori privilegiati ex art. 2751-bis, n.
Art. 366 cod. proc. civ.
Peraltro il ricorso è inammissibile in nuce, perché redatto mediante assemblaggio di atti e documenti del giudizio di merito, inframezzati da semplici frasi di passaggio: modalità non rispettosa del principio di cui all’art. 366 cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovu
art. 182-ter c.p
- Con l’ unico motivo la ricorrente denunzia l’ “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio(..) sotto lo specifico profilo inerente la falcidiabilità dell’Iva e delle ritenute operate e non versate alla luce del mancato accesso alla transazione fiscale ex art. 182-ter c.p.c.”.
art. 366 cod. proc. civ
Peraltro il ricorso è inammissibile in nuce, perché redatto mediante assemblaggio di atti e documenti del giudizio di merito, inframezzati da semplici frasi di passaggio: modalità non rispettosa del principio di cui all’art. 366 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un. 16628-09
Cass. Sez. 5 n. 15180-10
16628-09, Cass. Sez. 5 n. 15180-10, Cass.
Cass. Sez. 6-3 n. 6279-11
15180-10, Cass. Sez. 6-3 n. 6279-11, Cass.
Cass. Sez. Un. 5698-12
Cass. Sez. 3 n. 16254-12
5698-12, Cass. Sez. 3 n. 16254-12, Cass.
Cass. Sez. 6-3 n. 2527-15
16254-12, Cass. Sez. 6-3 n. 2527-15, Cass.
Cass. Sez. 6-1 n. 22185-15
2527-15, Cass. Sez. 6-1 n. 22185-15, Cass.
Cass. Sez. L n. 26837-20
22185-15, Cass. Sez. L n. 26837-20).
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3996/2016 R.G. proposto da: GERNETTI SRL IN LIQUIDAZIONE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SIMONE GIOVANNI (SMNGNN69L23D761Q) -ricorrente- contro FALLIMENTO GERNETTI SRL IN LIQUIDAZIONE e GATTA SRL -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 4363/2015 depositata il 16/11/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI.

Fatti di causa Il tribunale di Busto Arsizio ha dichiarato il fallimento Gernetti s.r.l. in liquidazione all’esito del rigetto dell’istanza di omologazione del concordato preventivo, rigetto conseguente all’opposizione avanzata dall’Agenzia delle entratesul rilievo che il piano concordatario aveva previsto la falcidia dell’Iva e delle ritenute operate e non versate, in violazione dell’art. 182-ter legge fall. La società Gernetti ha proposto reclamoex art. 18 legge fall., contestando la decisione di rigetto dell’istanza di omologazione del concordato.

Il reclamo è stato respinto dalla corte d’appello di Milano e avverso la relativa sentenza è ora proposto ricorso per cassazione in un solo motivo. La curatela e la creditrice istante non hanno svolto difese. Ragioni della decisione I. - Con l’ unico motivo la ricorrente denunzia l’ “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio(..) sotto lo specifico profilo inerente la falcidiabilità dell’Iva e delle ritenute operate e non versate alla luce del mancato accesso alla transazione fiscale ex art. 182-ter c.p.c.”. Lamenta che la corte d’appello abbia omesso di motivare sui contributi giurisprudenzialiritualmente offerti in giudizio da essa reclamante, e che abbia ignorato la circostanza di fatto per cuila società aveva in definitiva assicurato il pagamento integrale dell’Iva mediante una dichiarazione aggiuntiva di assunzione del debito da parte di un terzo (tale dr. Morosi).

II. -Occorre premettere che nello specifico, e per quanto dalla sentenza si evince, il piano concordatario –a fronte di un passivo di oltre 3,3 mil. EUR – non era stato accompagnato da transazione fiscale. Il piano aveva prospettato la liquidazione integrale del patrimonio e dell’azienda della debitrice , la suddivisione dei creditori in nove classi e il pagamento (a) integrale dei creditori privilegiati ex art. 2751-bis, n. 1, cod. civ.e (b) in misura parziale, variabile tra il 4% e il 9%, di quelli inseriti nelle altre classi. Era stato poi ipotizzato un ulteriore contributo finanziario da parte d el terzo, il quale aveva altresì presentato una seconda dichiarazione di disponibilità funzionale alla copertura integrale del(solo) debito Iva della società.

III. - I l motivo di ricorso , sebbene teso a sostenere un vizio di omesso esame, non è riferito ad altro che alla suddettacircostanza di fatto . La quale non è però decisiva, essendo stata prospettata una generica e, per quanto affermato dalla stessa ricorrente, comunque solo parziale dichiarazione di disponibilità al pagamento. IV. Peraltro il ricorso è inammissibile in nuce, perché redatto mediante assemblaggio di atti e documenti del giudizio di merito, inframezzati da semplici frasi di passaggio: modalità non rispettosa del principio di cui all’art. 366 cod. proc. civ.

Il ricorso per cassazione confezionato mediante l'assemblaggio di parti eterogenee del materiale di causa - e segnatamente mediante l'inserimento in copia integrale di dichiarazioni negoziali,di verbali di udienza, di atti di parte e di provvedimenti assunti nelle anteriori fasi, tra di loro giustapposti con mere proposizioni di collegamento – è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, giacché rende incomprensibile il mezzo processuale in quanto privo di una corretta ed essenziale narrazione dei fatti processuali secondo il disposto dell'art. 366, n. 3, cod. proc. civ. , da osservare invece mediante sintetica esposizione dei fatti stessi e poi della soluzione accolta dal giudice di merito, nonché dell'illustrazione dell'errore da quest'ultimo commesso e delle ragioni che lo facciano considerare tale(v.

Cass. Sez. U n. 16628-09, Cass. Sez. 5 n. 15180-10, Cass. Sez. 6-3 n. 6279-11, Cass. Sez. U n. 5698-12, Cass. Sez. 3 n. 16254-12, Cass. Sez. 6-3 n. 2527-15, Cass. Sez. 6-1 n. 22185-15, Cass. Sez. L n. 26837-20). p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovu