Cassation appeal dismissed as inadmissible because the appellant is not the losing party in the lower court judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, Smia S.p.A., was not the losing party in the lower court proceedings. Although the appellant argued that the lower court's reasoning regarding its standing as a creditor assignee was flawed, the final judgment rejected the bankruptcy proposal without adversely ruling on the appellant's specific position. The court held that standing to appeal requires actual loss in the outcome, not merely dissatisfaction with the reasoning of a victorious party.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 378 c.p.c.; Art. 115 l. fall.: The right to appeal to the Court of Cassation requires the appellant to be the losing party in the final judgment; dissatisfaction with the reasoning of a victorious party does not constitute an admissible interest.
Parole chiave
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20994/2018 R.G. proposto da: SMIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GREGORIANA 54, presso lo studio dell’avvocato CONFORTINI MASSIMO (CNFMSM54B16A515X) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI BENEVENTO SCARL IN LCA, elettivamente domiciliato in ROMA V. PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato IACOBELLI GIANNI EMILIO (CBLGNM63E17A783V) rappresentato e difeso dall'avvocato BOSCO GIUSEPPE (BSCGPP71P02A783B) -controricorrente- avverso il DECRETO dellaCORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 779/2017 depositat o il 08/06/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI. Fatti di causa Nel 1996 il Consorzio agrario provinciale di Benevento venne posto in liquidazione coatta amministrativa, con autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impresa. Nell’anno 2016 avanzò una proposta di concordato ai sensi dell’art. 214 legge fall. La Smia s.p.a., cessionaria del credito della Società Gestione per il Realizzo s.p.a., iscritto allo stato passivo della l.c.a. in via chirografaria, propose opposizione. Il tribunale di Benevento, con decreto in data 9-3-2017, dichiarò inammissibile la proposta di concordato.
Il Consorzio in l.c.a. propose reclamo e la Smia si costituì dinanzi alla corte d’appello di Napoli, chiedendone il rigetto. La corte d’appello ha respinto il reclamoanche se, nella motivazione , ha premesso che l’opposizione di Smia doveva esser ritenuta inammissibile , tra l’altro, per carenza di legittimazione, sul rilievo che non era risultata fatta al commissario liquidatore la comunicazione di cui all’art. 115 legge fall.ai fini della rettifica dello stato passivo. La Smia ha impugnato il decreto della corte d’appello con quattro motivi.
La procedura ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione I. - I motivi di ricorso attengono : (i) alla violazione o falsa applicazione dell’art. 150 del d.lgs. n. 5 del 2005 in tema di inapplicabilità, alle procedure aperte in data anteriore, della disciplina dell’attribuzione delle quote di riparto ai cessionari in rettifica dello stato passivo; (ii) alla correlata violazione o falsa applicazione dell’art. 115 legge fall.; (iii) alla violazione o falsa applicazione degli artt. 1260 e seg. cod. civ. a proposito della validità ed efficacia del negozio di cessione intercorso tra la Smia e la cedente Società Gestione per il Realizzo; (iv) alla violazione o falsa applicazione dell’art. 214 legge fall. a proposizione della legittimazione a impugnare la proposta di concordato liquidatorio.
II. - Il ricorso è inammissibile , perché la società non può considerarsi soccombente nel giudizio di merito, nel quale l’avverso reclamo (del Consorzio) è stato respinto. III. -In linea generale la soccombenza si misura sull’esito finale della lite, vale a dire sul tenore del provvedimento assunto dal giudice a quo, non anche sulla motivazione spesa per addivenire a quell’esito. È inammissibile i l ricorso per cassazione proposto al solo scopo di modificare la motivazione della decisione impugnata fermo restando il dispositivo, per difetto di un interesse attuale a ottenere la rimozione della pronuncia sfavorevole (per tutte Cass.
Sez. L n. 17159 - 20) . Né sussiste – sempre in linea generale - un interesse all'impugnazione della parte integralmente vittoriosa con riguardo alle enunciazioni contenute nella motivazione della sentenza. IV. - Un orientamento assume come eccezionale l’ipotesi in cui da tali enunciazioni possa dedursi una statuizione implicita suscettibile di passare in giudicato perché presupposto necessario della decisione, e dalla quale possa derivare un concreto pregiudizio (cfr. Cass. Sez. 2n. 722-18). Si dice: la soccombenza, che determina l'interesse all'impugnazione, deve essere (eccezionalmente) valutata anche con riguardo alle enunciazioni contenute nella motivazione della sentenza, qualora esse siano suscettibili di passare in giudicato, in quanto presupposti necessari della decisione (Cass.
Sez. 1 n. 17193-12). Questo orientamento nella specie non rileva, essendosi dinanzi a una pronuncia di rigetto del reclamo proposto dal Consorzioproponente il concordato liquidatorio.Nessuna statuizione afferente alla posizione di Smia,quale soggetto a sua volta legittimato o meno , in ragione dell’efficacia della cessione di credito, all’opposizione alla proposta di concordato liquidatorio infine respinta, può assurgere a presupposto necessario della decisione sul merito della proposta stessa, non foss’altro perché tale decisione è avvenuta su domanda del proponente.
Né può sostenersi –come invece ha fatto la ricorrente nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ.- che laddove il provvedimento della c orte d’ a ppello non fosse stato impugnato “si sarebbe potuto (almeno in astratto) reputare formatosi un giudicato capace di pregiudicare definitivamente le [sue] prerogative (..) quale cessionaria di un credito”. Ciò si assume che sarebbe potuto accadere “nel caso in cui, nelle more della definizione del giudizio volto a ottenere la modifica soggettiva dello stato passivo,il Consorzio avesse depositato (o depositasse) una nuova proposta di concordato, ancora una volta lesiva delle sue ragioni creditorie”.
Ma questo assunto è completamente inutile perché basato su prospettazione solo ipotetica e (appunto) astratta. Il giudicato non si forma mai “in astratto” (come la ricorrente ipotizza).Si forma sempre “in concreto”, se (e solo se)l’affermazione che lo contraddistingue sia infine tale da rappresentare uno dei presupposti della decisione nella quale si esprime il comando giudiziale. V. –Le spese seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 8.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relati