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Ordinanza — n. 33315/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to mutual withdrawal of suit with full cost compensation agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33315/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished following the parties' mutual withdrawal of the suit. Omniservice S.R.L. had challenged an appellate order granting enforceability to an arbitration award against Sigma S.R.L., but both parties subsequently signed a joint act renouncing the proceedings. The court ruled that this withdrawal satisfied the requirements of Article 390 of the Civil Procedure Code, terminating the case without a formal decision on costs since the parties agreed to their full mutual compensation.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: A mutual withdrawal of suit by the parties constitutes a valid ground for the extinction of the cassation proceeding, obviating the need for a judicial ruling on costs when the parties have agreed to their integral compensation.

Parole chiave

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mutual withdrawal of suit extinction of cassation compensation of costs arbitration award enforcement Article 390 Civil Procedure Code esecuzione del lodo arbitrale risoluzione delle controversie regolamento arbitrale

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Sussistendo i requisiti prescritti dall'art. 390 cod.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È inapplicabile, infine, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 390 cod. proc. civ
Sussistendo i requisiti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ., il menzionato atto di rinuncia è idoneo a determinare l'estinzione dell’odierno giudizio di legittimità, senza necessità di pronuncia sulle relative spese avendone le parti concordato la loro integrale compensazione.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 8770 del 2023
Cass. n. 8770 del 2023; Cass.
Cass. n. 32749 del 2022
8770 del 2023; Cass. n. 32749 del 2022; Cass.
Cass. n. 27837 del 2022
Cass. n. 8015 del 2022
27837 del 2022; Cass. n. 8015 del 2022; Cass.
Cass. n. 36339 del 2021
8015 del 2022; Cass. n. 36339 del 2021; Cass.
Cass. n. 25342 del 2021
36339 del 2021; Cass. n. 25342 del 2021; Cass.
Cass. n. 23731 del 2020
25342 del 2021; Cass. n. 23731 del 2020; Cass.
Cass. n. 9152 del 2020
23731 del 2020; Cass. n. 9152 del 2020; Cass.
Cass. n. 31580 del 2019
9152 del 2020; Cass. n. 31580 del 2019; Cass.
Cass. n. 5247 del 2019
31580 del 2019; Cass. n. 5247 del 2019; Cass.
Cass. n. 25485 del 2018
5247 del 2019; Cass. n. 25485 del 2018; Cass.
Cass. n. 19071 del 2018
25485 del 2018; Cass. n. 19071 del 2018; Cass.
Cass. n. 23175 del 2015
19071 del 2018; Cass. n. 23175 del 2015).
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Testo completo

re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 24008/2020r.g. proposto da: OMNISERVICE S.R.L., con sede in Salerno , alla via Carmine n. 17 , in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro temporedott. Marco Barone, rappresentatae difes a , giusta procur a speciale allegata all’atto di costituzione di nuovo difensore del 4 ottobre 2023, dall’Avvocato Fabio Moliterno (in sostituzione dell’Avvocato Lucio Stabile, medio tempore deceduto ) , presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via F. Crispi 1/30(avv.moliterno@pec.ordine forense.salerno.it). - r icorrent e - contro SIGMA S.R.L., con sede in Napoli, alla via G.

Ricciardi n. 7, in persona del legale rappresentante pro temporeNunzio Galano, rappresentata e difesa, giusta procura specialeallegata al controricorso, dall’Avvocato Francesco Maria La Mantia, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla Circumvallazione Clodia n. 167, presso lo studio dell’Avvocato Antonella Sansone. - controricorrent e - avverso l’ordinanza, n. cron. 1 953 /20 20 , de l la CORTE DI APPELLO DI NAPOLIpubblicatail 17/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 24/11/2023 dal Consigliere dott.

Eduardo Campese. RILEVATO CHE 1. Omniservices.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione dell ’ordinanza del 1 7 luglio 2020, n. 1953, pronunciata dalla Corte di appello di Napoli nel contraddittorio con Sigma s.r.l.,che accolse il reclamo promosso da quest’ultima contro il decreto del Tribunale di quella stessa città del 14 febbraio 20 20 , che aveva concesso l’esecutorietà al lodo arbitrale, interpartes, del 14 dicembre 2006.

2. Sigma s.r.l.ha resistito con controricorso. 3.Con ordinanza interlocutoria del 29 luglio 2022, n. 23800, la Prima Sezione civile di questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo per consentire il perfezionamento dell’accordo di definizione bonaria della lite richiesta dalle parti. CONSIDERATO CHE 1. Successivamentealla fissazione della nuova adunanza camerale , con atto datato 13 ottobre 2023, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, con compensazione integrale delle spese;

2. Il descritto atto reca la sottoscrizion e per adesione anche della controricorrente. RITENUTO CHE 1. Sussistendo i requisiti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ., il menzionato atto di rinuncia è idoneo a determinare l'estinzione dell’odierno giudizio di legittimità, senza necessità di pronuncia sulle relative spese avendone le parti concordato la loro integrale compensazione.

2. È inapplicabile, infine, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n 228 del 2012 (cfr. Cass. n. 8770 del 2023; Cass. n. 32749 del 2022; Cass. 27837 del 2022; Cass. n. 8015 del 2022; Cass. n. 36339 del 2021; Cass. n. 25342 del 2021; Cass. n. 23731 del 2020; Cass. n. 9152 del 2020; Cass. n. 31580 del 2019; Cass. n. 5247 del 2019; Cass. n. 25485 del 2018; Cass. n. 19071 del 2018; Cass. n. 23175 del 2015). PER QUESTI MOTIVI La Cortedichiara estinto il giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della