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Ordinanza — n. 33298/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to reproduce full text of external res judicata in grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33298/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the investors' appeal inadmissible for failing to properly reproduce the text of the external res judicata in their petition. The investors argued the appellate court misinterpreted a prior judgment regarding the restitution of securities, but the bank contended the appeal lacked necessary textual completeness. The court ruled that under the principle of self-sufficiency, a cassation appeal must include the full text of the res judicata being challenged, not merely excerpts or the device alone.

Regesto Legislator

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Art. 2909 cod. civ.; Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. civ.: The interpretation of an external res judicata in a cassation appeal is admissible only if the full text of the judgment is reproduced in the grounds, as the appeal must be self-sufficient.

Parole chiave

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external res judicata cassation appeal admissibility principle of self-sufficiency reproduction of judgment text violation of res judicata risarcimento del danno restituzione e risarcimento retrocessione di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 2909 cod. civ.
Contro la sentenza gli investitori hanno proposto nuovamente ricorso, affidandosi a un solo motivo, illustrato da memoria,col quale hanno dedotto la violazione dell’art. 2909 cod. civ. in relazione al giudicato esterno costituito dalla citata sentenza n.
Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. civ.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 2909 cod. civ
Contro la sentenza gli investitori hanno proposto nuovamente ricorso, affidandosi a un solo motivo, illustrato da memoria,col quale hanno dedotto la violazione dell’art. 2909 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1 n. 17175-20
Cass. Sez. 3 n. 26523-06
Cass. Sez. U n. 277-99
26523 - 06 e molte altre, tutte le solco di Cass. Sez. U n. 277-99), ma implica una specifica modalità di redazione del ricorso.
Cass. Sez. L n. 26627-06
Cass. Sez. L n. 26627-06, Cass.
Cass. Sez. 3 n. 6184-09
26627-06, Cass. Sez. 3 n. 6184-09, Cass.
Cass. Sez. L n. 10537-10
6184-09, Cass. Sez. L n. 10537-10, Cass.
Cass. Sez. L n. 550-18
Cass. Sez. L n. 5508-18
Cass. Sez. 2 n. 17310-20
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29582/2019 R.G. proposto da: ROCCHIETTI GIANCARLO, RAMELLO VILMA, elettivamente domiciliati in ROMA CORSO TRIESTE 87, presso lo studio dell’avvocato ANTONUCCI ARTURO (NTNRTR42H26H501Q) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati VASSALLE ROBERTO (VSSRRT51A08E897L), VIRGILI FRANCESCA (VRGFNC74T44B110Q) -ricorrente- contro BANCA INTESA SAN PAOLO SPA, domiciliataex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difeso dall'avvocato TRENTI GIOVANNI (TRNGNN46R01I480J) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TORINO n. 985/2019 depositata il 11/06/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI. Fatti di causa Giancarlo Rocchietti e Vilma Ramello convennero dinanzi al tribunale di Torino Intesa Sanpaolo s.p.a. epremesso di aver formulato anni prima una domanda di nullità o risoluzione di contratti di acquisto di obbligazione della Repubblica Argentina, con risarcimento del danno e/o restituzione delle sommeinvestite ; che , con sentenza n. 8649 del 2009,il tribunale, da un lato, aveva dichiarato la nullità delle operazioni , accertato il credito e condannato la banca al pagamento della somma dovuta e, dall’altro, aveva condannato essi investitori a restituire le obbligazioni ancora detenute e oggetto del primo, del secondo e del quarto ordinedi acquisto, nonché i titoli ottenuti dall’adesione all’offerta pubblica di scambio successiva al noto default dello Stato sudamericano; che la corte d’appello di Torino, con sentenza n. 1421 del 2012 poi passata in giudicato,aveva riformato la decisione di primo grado e condannato la banca a pagare la somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno; tanto premesso, chie sero (per quanto ancora rileva)che la banca fosse condannata alla restituzione dei titoli ottenuti in base alla prima menzionata sentenza e delle cedole riscosse.

Nella resistenza della banca l’adito tribunale accolse la suddetta domanda, perché la riforma operata dalla corte d’appello aveva fatto venir meno –a sua dire - la condanna dei convenuti alle restituzioni dei titoli e delle cedole , in base all’effetto espansivo di cui all’art. 336, secondo comma, cod. proc. civ. La sentenza è stata riformata in appello.La corte d’appello di Torino ha in vero respinto la domandaperché il danno era statoliquidato dalla prima sentenza d’appello (la n. 1421 - 12) con implicito riferimento alla stabilizzazione dell’avvenuta restituzione dei titoli alla banca, testimoniata dalla mancata detrazione dal quantumrisarcibile del controvalore dei medesimi e dalla detrazione del valore delle cedole percepite dagli investitori e di quelle percepite dalla banca tramite l’adesione all’offerta pubblica di scambio.

Contro la sentenza gli investitori hanno proposto nuovamente ricorso, affidandosi a un solo motivo, illustrato da memoria,col quale hanno dedotto la violazione dell’art. 2909 cod. civ. in relazione al giudicato esterno costituito dalla citata sentenza n. 1421-12, a loro dire non correttamente interpretato in base all’art. 12 e seg. delle preleggi. La banca ha resistito con controricorso. Ragioni della decisione I. - Con l’unico mezzo i ricorrenti denunziano la violazione del giudicato esterno sul rilievo che codesto – rappresentato dalla ripetuta sentenza n 1421 del 20 12 - non sarebbe stato correttamente interpretato.

Questo perché l’interpretazione d oveva arrestarsi al tenore letterale della sentenza di cui si tratta, valutato alla stregua del dispositivo e della motivazione, e non anche invece con riferimento alle domande della parte, salva la residua esistenza di un’obiettiva incertezza sul contenuto della statuizionenon altrimenti risolvibile. Sostengono che in nessun punto della motivazione della sentenza richiamata sarebbe stato affermato che la condanna alla restituzione dei titoli a favore della banca dovesse, a seguito della riforma di quella originaria del tribunale, rimanere ferma.

II. -Il motivo è inammissibile. Nel ricorso è trascritto solo il dispositivo della menzionata sentenza d’appello,la cui interpretazione si assume errata.Si fa poi riferimento alle mere affermazioni con le quali quel giudicato sarebbe stato inteso rispettivamente (e diversamente) dal tribunale e dalla corte d’appello. III. - Questa Corte, i n tema di giudicato esterno formatosi tra le stesse parti in un diverso giudizio,ha invece da tempo precisato che la deducibilità con ricorso per cassazione della violazione dell'art. 2909 cod. civ. è sì possibile nel caso in cui si sostenga avere il giudice di merito erroneamente accertato e interpretato il giudicato (ex aliis, Cass.

Sez. 1n. 17175-20, Cass. Sez. 3 n. 26523 - 06 e molte altre, tutte le solco di Cass. Sez. U n. 277-99), ma implica una specifica modalità di redazione del ricorso. L'interpretazione del giudicato esterno può essere effettuata dalla Corte di cassazione, con cognizione piena, solo nei limiti in cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione, in forza del principio di autosufficienza di questo mezzo di impugnazione. Conla conseguenza che, qualora l'interpretazione che abbia dato il giudice di merito sia ritenuta scorretta, il ricorso deve riportare il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo, atteso che il solo dispositivo –al pari del riferimento a semplici stralci della motivazione - non può essere sufficiente alla comprensione del comando giudiziale (cfr.

Cass. Sez. L n. 26627-06, Cass. Sez. 3 n. 6184-09, Cass. Sez. L n. 10537-10, Cass. Sez. L n. 550 - 18, Cass. Sez. L n. 5508 - 18, Cass. Sez. 2n. 17310-20). IV. –Le spese seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alle spese processuali, che liquida in 7.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese processuali nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relat