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Ordinanza Interlocutoria — n. 33208/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends appeal on financial contract resolution, remanding prescription start date issues to other judgments.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 33208/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court suspended the appeal filed by Credito Emiliano S.p.A. against a lower court ruling ordering the bank to return €20,000 to investor Giuseppe Gioia due to breach of information duties. While the lower court found the bank liable for failing to inform the client about risks and lack of written confirmation, the Cassation Court identified critical unresolved questions regarding the start date for the statute of limitations on the investor's claim. Consequently, the Court remanded the case to a new hearing to await decisions on these specific prescription issues from other ongoing proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 360 comma 1 n. 3) c.p.c.; Art. 360 comma 1 n. 4) c.p.c.; The Court of Cassation may suspend an appeal when the resolution of the case depends on the outcome of other pending proceedings regarding identical legal questions, such as the determination of the start date for the statute of limitations.

Parole chiave

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statute of limitations dies a quo suspension of appeal remand to public hearing financial contract resolution informational obligations prescription period caso di garanzia bancaria

Disposizioni normative citate

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Art. 360 comma 1 n. 3) c.p.c.
Terzo motivo: « violazione e falsa applicazione ex art. 360 comma 1 n.
Art. 360 comma 1 n. 4) c.p.c.
Terzo motivo: « violazione e falsa applicazione ex art. 360 comma 1 n.
Art. 112 c.p.c.
Art. 132 comma 2 n.4 c.p.c.
Art. 2033 c.c.
Art. 2935 c.c.
articolo 112 c.p
Primo motivo: « violazione dell'articolo 112 c.p.c.
articolo 1453 c.c
c.p.c. dell'articolo 1453 c.c. in punto di risolubilità degli ordini di borsa». f. Sesto motivo: « violazione e falsa applicazione ex art. 360 comma 1 n.
articolo 329 comma 2 c.p
dell'articolo 329 comma 2 c.p.c.
articolo 2033 c.c
c.p.c. dell'articolo 2033 c.c. per avere la Corte di appello di Palermo condannato la banca a rifondere a l Gioia interessi legali da una data che non corrisponde a quella della domanda». m. Tredicesimo m otivo: « violazione e falsa applicazione ex art. 360 comma 1 n.

Giurisprudenza citata

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n.r.g. 36397/2019, Credito Emiliano s.p.a./Varvaro Castrenza
n.r.g. 34042/2019, Banca Popolare dell'Alto Adige s.p.a./Kaserer R. ed altri
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Testo completo

te ORDINANZAinterlocutoria sul ricorso iscritto al n. 10694/2019 R.G. proposto da : CREDITO EMILIANO S.P.A., in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Roma, via Nazionale, n. 204, presso lo studio degli avv.ti Benedetta Musco Carbonaro e Luca Zitiello, che la rappresentano e difendonogiusta procura in calce al ricorso; –ricorrente – contro GIOIA GIUSEPPE –intimato – Oggetto: intermediazione finanziaria AC –24/11/2023 r.g. n. 10694/2019 Cons. est. Paolo Fraulini avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, terza sezione civile, n. 1935 / 20 18 del 2 9 / 0 9 /20 18 , res a nel procedimento n. r.g. 1608/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24 novembre2023 dal Consigliere Paolo Fraulini.

RILEVATO CHE 1. La b anca Credito Emiliano S.p.A. ha propo sto ricorso in cassazione, affidato a tredici m otiv i , avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza del tribunale di Marsala, l’ha condannataalla restituzione in favore di Giuseppe Gioia della somma di euro 20 .000 ,00 per effetto della risoluzione del contratto quadro e dei contratti di acquisto di obbligazioni argentine per inadempimento della medesima banca, dichiarando prescritta la connessadomanda di risarcimento del relativo danno.

2. La Corte territoriale , per quanto ancora in questa sede interessa, ha ritenuto:

a) che la banca non aveva assolto in alcun modo agli obblighi informativi su di essa gravanti e aveva omesso di valutare in concreto la propensione al rischio dell'investitore , procedendo all'acquisto di un prodotto finanziario altamente rischioso senza informare il cliente degli specifici profili di inadeguatezza dell'operazione e dando corso in ogni caso all'operazione senza una conferma scritta dell'ordine d'acquisto da parte dell'investitore;

b) che tali circostanze qualificavano l'inadempimento dell'intermediario che legittimava la risoluzione del contratto con conseguente condanna della banca a restituire il capitale investito pari ad euro 20.000 oltre interessi legali dalle date dei versamenti al saldo.

3. Giuseppe Gioia è rimasta intimato .

4. La ricorrente ha depositato memoria.r.g. n. 10694/2019 Cons. est. Paolo Fraulini CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso lamenta: a. Primo motivo: « violazione dell'articolo 112 c.p.c. per avere la Corte di appello di Palermo pronunciato la risoluzione del contratto quadro per inadempimento della banca in assenza di specifica domanda (nullità della sentenza ex art.360 comma 1 n. 4c.p.c.)» deducendo che la Corte di appello avrebbe pronunciato la nullità del contratto quadro in assenza di domanda, avendo in tale grado l'investitore concluso solo per la declaratoria di nullità dell'ordine di acquisto delle obbligazioni argentine. b.

Secondo motivo: « violazione dell'articolo 132 comma 2 n.4 c.p.c. per assenza di motivazioni in merito alla risoluzione del contratto quadro (nullità della sentenza ex art. 360 comma 1 n.4 c.p.c.)» deducendo che la sentenza impugnata avrebbe totalmente omesso di esplicitare le ragioni che l'hanno indotta a dichiarare la nullità del contratto quadro di negoziazione, rinvenendosi solo considerazioni inerenti agli obblighi informativi gravanti sugli intermediari in alcun modo collegabili alle ragioni dell'avvenuta dichiarazione di nullità del contratto quadro. c.

Terzo motivo: « violazione e falsa applicazione ex art. 360 comma 1 n.

3) c.p.c. dell'articolo 1453 c.c. e 1703 c.c. in relazione agli effetti della risoluzione del contratto quadro equiparabile al contratto di mandato)» deducendo l'erroneità della sentenza impugnata per aver dichiarato la risoluzione del contratto quadro di negoziazione che in ogni caso non avrebbe dovuto avere alcuna conseguenza sulla validità dell'operazione di investimento per cui è causa. d. Quarto motivo: « violazione dell'articolo 112 c.p.c. per omessa pronuncia all'eccezione sollevata dalla banca relativa alla r.g. n. 10694/2019 Cons. est. Paolo Fraulini prescrizione della domanda di risoluzione proposta da controparte (nullità della sentenza ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.)» deducendo che la pronuncia impugnata avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione di prescrizione dell'azione di risoluzione dell'ordine di investimento per cui è causa sottoscritto in data 15 dicembre 1999 gli oggetto dell'iniziativa giudiziaria iniziata solo con l'atto di citazione notificato il 7 luglio 2010. e. Quinto motivo: « violazione e falsa applicazione ex art. 360 comma 1 n.

3) c.p.c. dell'articolo 1453 c.c. in punto di risolubilità degli ordini di borsa». f. Sesto motivo: « violazione e falsa applicazione ex art. 360 comma 1 n.

3) c.p.c. dell'articolo 1453 c.c. in punto di idoneità degli inadempimenti relativi alla fase precontrattuale a determinare la risoluzione degli ordini». g. Settimo motivo: « violazione dell'articolo 112 c.p.c. per avere la Corte di appello di Palermo accertato l'inadempimento della banca agli obblighi di informativa successiva, ossia sull'andamento delle obbligazioni Argentina, in assenza di domanda e/o contestazione sul punto (nullità della sentenza ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.)». h. Ottavo motivo: « violazione e falsa applicazione ex art. 360 comma 1 n.

3) c.p.c. dell'articolo 1, comma 5 del TUF, nella versione vigente ratione temporis, in relazione al servizio prestato dalla banca al cliente». i. Nono motivo: « violazione e falsa applicazione ex art. 360 comma 1 n.

3) c.p.c. dell'articolo 329 comma 2 c.p.c. per avere la Corte di appello di Palermo ritenuta inadeguata l'operazione di investimento per cui è causa, nonostante sul capo della sentenza r.g. n. 10694/2019 Cons. est. Paolo Fraulini di primo grado che aveva escluso tale circostanza si fosse già formato il giudicato». j. Decimo motivo: « violazione e falsa applicazione ex art. 360 comma 1 n.

3) c.p.c. dell'articolo 21 comma 1 del TUF e 28 comma 2 del Regolamento in relazione al mancato assolvimento degli obblighi informativi in occasione dell'operazione di acquisto delle obbligazioni Argentina». k. Undicesimo motivo: « violazione dell'articolo 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda restitutoria delle obbligazioni Argentina e delle cedole, percepite medio tempore dal cliente, formulata in atti dalla banca (nullità della sentenza ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.)». l. Dodicesimo motivo: « violazione e falsa applicazione ex art. 360 comma 1 n.

3) c.p.c. dell'articolo 2033 c.c. per avere la Corte di appello di Palermo condannato la banca a rifondere a l Gioia interessi legali da una data che non corrisponde a quella della domanda». m. Tredicesimo m otivo: « violazione e falsa applicazione ex art. 360 comma 1 n.

3) c.p.c. dell'articolo 2935 c.c. per avere la Corte di appello di Palermo individuato il dies a quo del termine di prescrizione dell'azione risarcitoria avversaria nella data di default dei titoli per cui è causa.».

2. Considerato che il ricorso, segnatamente nei motivi quarto e tredicesimo, pone questioni inerenti all’individuazione del dies a quo del termine di prescrizione dell'azione dell’investitore volta a ottenere la risoluzione del contratto recante l’ordine di investimento e la restituzione di quanto investito per effetto dell’avvenuta violazione degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario, cui è connessa la questione dell’individuazione del dies a quo del termine di r.g. n. 10694/2019 Cons. est. Paolo Fraulini prescrizione dell'azione risarcitoria promossa dall’investitore in relazione ai danni derivatigli dall’avvenuta violazione degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario;

3. che su tali questioni, rilevanti ai fini del decidere, questa medesima Sezione, all’udienza camerale non partecipata del 22 novembre 2023,ha disposto il rinvio alla pubblica udienza di altri due giudizi ove sono discusse tali questioni (distinti rispettivamente con n.r.g. 36397/2019, Credito Emiliano s.p.a./Varvaro Castrenza , e n.r.g. 34042/2019, Banca Popolare dell’Alto Adige s.p.a./Kaserer R. ed altri);

4. che occorre , pertanto , rinviare la presente controversia a nuovo ruolo, in attesa dell’esito della decisione che verrà adottata nella ridetta pubblicaudienz