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Ordinanza — n. 33183/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court corrects a clerical error omitting attorney fee disbursement in a civil judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33183/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court granted a request to correct a material error in a prior civil ordinance that failed to order the disbursement of attorney fees. The appellant, G.o.m.b.e. s.r.l., argued that the omission was a clerical mistake regarding the formal declaration of proctors by Franco Fabiani and Marco Dalla Zanna. The court ruled that the remedy was admissible and meritorious because the request was properly submitted in an authorized act, thereby ordering the correction of the original text.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: The court may correct material errors in judgments when the request is made in an authorized act and all procedural requirements for correction in the court of cassation are met.

Parole chiave

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material error correction clerical mistake remedy attorney fee disbursement court of cassation procedure authorized act submission accollo delle spese procedurali economia processuale anticipo spese tardivo

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
Rilevato che -con autonomo ricorso ex art. 391 - bis c od .
Art. 380-bis c.p.c.
U, 31033/19, 16037/10) e meritevole di accoglimento, avendo la ricorrentechiesto la distrazione delle spese nella memoria autorizzata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, 31033/19
i l rimedio azionato risulta ammissibile (Cass. Sez. U, 31033/19, 16037/10) e meritevole di accoglimento, avendo la ricorrentechiesto la distrazione delle spese nella memoria autorizzata ai sensi dell’art.
Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 4294 del 18/02/2021
civ., che rientra tra gli atti in cui tale richiesta può essere effettuata (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 4294 del 18/02/2021), e avendo ottemperato a tutti gli adempimenti prescritti in tema di correzione di errori materiali nel giudizio di legittimità (Cass.
Cass. Sez. U, 12925/2014
Cass. Sez. U, 9438/2002
non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali (Cass. Sez. U, 9438/2002; Cass.27196/2018).
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Testo completo

ZA sul ricorso 15386/2022 proposto da: G.o.m.b.e. s.r.l., in persona del l.r.p.t., elett.te domiciliat a in Roma, San Nicola De’ Cesarini, n. 3 , presso lo studio dell’avv. Francesco Macario, rappresentata e dife sa dagli avv.ti Franco Fabiani e Marco Dalla Zanna giusta procura a margine del controricorso del 15 settembre 2017; -ricorrente - contro Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., in persona del l.r.p.t - intimat a - in relazione all’ordinanzadella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA n. 14158/2022depositata il 04/05 /202 2 ; Oggetto: correzione errore materiale AC –24/11/2023 r.g. n. 15386/2022 Cons. est.

Paolo Fraulini udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 novembre 2023dal Consigliere PAOLO FRAULINI. Rilevato che -con autonomo ricorso ex art. 391 - bis c od . p roc . c iv ., l ’ odiern a ricorrente, già controricorrente al ricorson.r.g. 17829 /2017 pendente innanzi a questa Corte promosso nei suoi confronti dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza della Sezione prima civile di questa Corte n. 14158 del 04 / 05 /202 2 che , nel definire l’originario ricorso in favore della parte odierna ricorrente , per un errore materiale ha omesso di disporre la distrazione delle speseprocessuali liquidate in favore degli avvocati Franco Fabiani e Marco Dalla Zanna, che se ne erano formalmente dichiarat i antistatari nell a memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod. proc. civ.

Considerato che 1. i l rimedio azionato risulta ammissibile (Cass. Sez. U, 31033/19, 16037/10) e meritevole di accoglimento, avendo la ricorrentechiesto la distrazione delle spese nella memoria autorizzata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod. proc. civ., che rientra tra gli atti in cui tale richiesta può essere effettuata (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 4294 del 18/02/2021), e avendo ottemperato a tutti gli adempimenti prescritti in tema di correzione di errori materiali nel giudizio di legittimità (Cass. Sez.U, 12925/2014; Cass. 17565/2, 11529/2022), procedendo alla notifica del ricorso all a originari a contropart e del giudizio n.r.g.17829/2017;

2. sussistono , dunque , i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di correzione del rappresentato errore materiale, ai sensi dell’art. 391-bis, comma 1, cod.p roc. c iv . ;

3. nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt.r.g. n. 15386/2022 Cons. est. Paolo Fraulini 287 e 391-biscod. p roc . c iv . non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali (Cass. Sez. U, 9438/2002; Cass.27196/2018).

P.Q.M.

La Corte d ispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 14158 /202 2 , nel senso che, nelprimo periodo, dopo le parole « accessori di legge » si debba intendere inserita la frase «, da distrarsi in favore degli avvocati Franco Fabiani e Marco Dalla Zanna, qualiprocuratori antistatari della controricorrenteG.o.m.b.e. s.r.l.». Ordina che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull'originale dell’ordinanza di questa Corte n. 14158/22, depositata il 04/05/2022. Così deciso n