Cassation appeal dismissed due to joint settlement agreement and mutual waiver of litigation costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal extinct following a joint application by both parties to terminate the proceedings. The parties had previously reached a settlement agreement in December 2021, which included a mutual waiver of the lawsuit and compensation for legal expenses. Consequently, the Court ruled that the appeal was effectively abandoned and ordered the cancellation of the case along with the offsetting of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: When parties jointly request the termination of proceedings based on a settlement agreement, the appeal is deemed withdrawn and the judgment must declare the extinction of the suit while ordering the mutual compensation of costs.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 248/2021 R.G.proposto da: ANM AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI AVIGNONESI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA ABBAMONTE (BBMNDR62D18F839S) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro REGIONE CAMPANIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA POLI 29, presso lo studio dell’UFFICIO RAPPRESENTANZA REGIONE CAMPANIA rappresentata e difesa dall'avvocato FABRIZIO NICEFORO (NCFFRZ67H03F839L) -ricorrente incidentale- nonché contro COMUNE NAPOLI -intimato- avverso la sentenza n. 1814/2020 emessa dalla CORTE D'APPELLO NAPOLI depositata il 21/05/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Rilevato, per contro, che le parti in data 9.10.2023 hanno depositato istanza congiunta di cessazione della materia del contendere allegando accordo transattivo del 16.12.2021, che prevede l’abbandono della presente causa e la compensazione delle spese di lite; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma,il 27/11/202