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Decreto — n. 33052/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 33052/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 33052/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 33052/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali spese di esecuzione titolo esecutivo per i crediti non contestati anticipo delle spese opposizione al precetto esecutivo titolo di rigetto dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
2670/2015 emessa da CORTE D'APPELLO PALERMO il 20.11.2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3372/2021 R.G.proposto da: : RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ROSALBA BASILE (BSLRLB62T66F377C) -ricorrente- contro CASTELLESE IACOPO, PAPADIA FEDELE, PAPADIA MARCELLO, PAPADIA DANIELA, ASSENNATO ROSA, GALATIOTO GERLANDO, elettivamente domiciliati in PALERMO VIALE REGINA MARGHERITA 42, presso lo studio dell’avvocato CARMELO LA FAUCI BELPONER (LFCCML69M19G273E) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonché contro LANZA TOMMASO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO SCALIA (SCLLSN75D22G273L), GIOVANNI IMMORDINO(MMRGNN62A23B429H) -controricorrente- nonché contro GIARDINA CARMELO, CURATELA FALLIMENTO DI GIARDINA FILIPPO, CASTELLESE IACOPO, PAPADIA DANIELA, ASSENNATO ROSA, CONSORZIO STABILE SIS SCPA, PAPADIA FEDELE, PAPADIA MARCELLO, GALATIOTO GERLANDO, GIARDINA FILIPPO -intimati- avverso l'ordinanza emessa in proc. r.g. n. 2670/2015 emessa da CORTE D'APPELLO PALERMO il 20.11.2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della di ciascuna parte delle due parti separatamente controricorrent i Castellese ed altri e Lanza, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.115 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Ro