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Decreto — n. 33042/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement proposal within statutory time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 33042/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the required forty-day period. The appellant, Immobiliare Daniel Srl, had not requested a decision on the proposed settlement after it was communicated to them. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within the statutory period constitutes a waiver of the right to appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction settlement proposal waiver statutory time limits Civil Procedure Code legal costs allocation esecuzione domanda di continuazione dell'esecuzione esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.361/2022 R.G. proposto da : IMMOBILIARE DANIEL SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GREGORIO VII 396, presso lo studio dell’avvocato BATTISTI PIERLUCA (BTTPLC62T06H501Q) rappresentato e difeso dagli avvocati PRIMAROSA DOMENICO (PRMDNC71M14A509N), BISTOLFI RICCARDO (BSTRCR70C14A052K) -ricorrente- contro AQUILEIA CAPITAL SERVICES SRL, elettivamente domiciliato in UDINE VIA BRENARI 29-E, presso lo studio dell’avvocato QUAGLIARO MARCO (QGLMRC68C26H816V) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro JULIA PORTFOLIO SOLUTION SPA-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRIESTE n.400/2021 depositata il 20/10/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in R