Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to respond to settlement offer within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, representing a banking union, did not request a decision on the settlement offer submitted by the opposing party, the heirs of Calso Cosimo Di Nicola Calso. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within forty days constitutes a waiver of the right to appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5519/2021 R.G. proposto da : UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARNABA TORTOLINI 29, presso lo studio dell’avvocato MARSANO VALERIA (MRSVLR66S50A662Y) rappresentato e difeso dall'avvocato GAROFALO ALESSANDRO GIUSEPPE (GRFLSN68D20A662K) -ricorrente- contro EREDI CALSO COSIMO DI NICOLA CALSO C SNC IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARDINALE GARAMPI, 195, presso lo studio dell’avvocato CAMPANELLA MASSIMO (CMPMSM64L27H501O) rappresentato e difeso dall'avvocato TANZA ANTONIO (TNZNTN61H04E506I) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n.1450/2020 depositata il 03/08/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,i