Cassation court dismisses appeal as lower court's order on jurisdiction was merely procedural, not final. The court ruled the order was not a definitive decision on jurisdiction because it invited parties to conclude on merits and did not definitively resolve the territorial competence issue. Consequently, the appeal for regulation of jurisdiction is inadmissible. The court remitted the case to the lower court for further proceedings. The key legal issue is the requirement for a definitive decision on jurisdiction to be appealable via regulation of jurisdiction. The court held that an order inviting parties to conclude on merits and proposing conciliation does not constitute a definitive decision on jurisdiction. Therefore, the appeal is inadmissible. The court remitted the case to the lower court for further proceedings. The key legal issue is the requirement for a definitive decision on jurisdiction to be appealable via regulation of jurisdiction. The court held that an order inviting parties to conclude on merits and proposing conciliation does not constitute a definitive decision on jurisdiction. Therefore, the appeal is inadmissible. The court remitted the case to the lower court for further proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court's order on jurisdiction was not a definitive decision. The lower court had rejected the objection to territorial incompetence but invited parties to specify conclusions on the merits and proposed conciliation without definitively resolving the jurisdiction issue. The Court ruled that such an order lacks the requisite definitiveness to be challenged via a regulation of jurisdiction under Article 42 of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 42 c.p.c.; Art. 637 c.p.c.: An order on jurisdiction is not subject to appeal for regulation of jurisdiction unless it definitively resolves the competence issue without inviting parties to conclude on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2383/2023 R.G. proposto da : COMUNE DI MARCIANISE, domiciliato ex lege in Roma, P.zza Cavour presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato DI VIZIO RICCARDO ERNESTO (DVZRCR65P16Z114I) , -ricorrente- contro LAMBERTI Avv.to ANTONIO, elettivamente domiciliato in Roma Viale de Parioli n. 67, presso il proprio studio (LMBNTN43H02A512F), rappresentato e difeso da sé medesimo unitamente all'avvocato VERDE GIOVANNI (VRDGNN38H16F839N), -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE NAPOLI NORD depositata i l 30/12/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal Consigliere GIULIA IOFRIDA. FATTI D CAUSA Con ordinanza del 28/12/2022, il Tribunale di Napoli Nord – nel giudizio di opposizione ex art.645 c.p.c., promosso, nel maggio 2022, dal Comune di Marcianise, nei confronti dell’avv.to Antonio Lamberti, avverso il decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Napoli Nord gli aveva ingiunto di pagare al professionista l’importo di € 3.451.636, 13 oltre CPA ed IVA e interessi e spese a titolo di compensi dovuti per l’attività di difesa dell’Ete locale in un giudizio arbitrale introdotto nell’anno 2006 dalla società Interporto spa, ai sensi dell’art.23 dell’Accordo di Programma del 2/4/1996 - ha ritenuto infondata l’eccezione, sollevata dall’opponente di nullità del decreto ingiuntivo per essere stato emesso da un giudice incompetente per territorio, ex artt.637, comma 3°, c.p.c. e 19 e 20 c.p.c., rilevando che, nel caso di specie la competenza territoriale si radicava proprio ai sensi dell’art.637, comma 3°, c.p.c., essendo l’avv.to Lamberti iscritto all’Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Napoli Nord.
Avverso la suddetta pronuncia il Comune di Marcianise propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell’Avv.to Antonio Lamberti (che resiste con controricorso). Il PG ha concluso per il rigetto del ricorso, rilevando che la questione circa la necessità o meno del parere di congruità non preclude l’applicabilità dell’art.637 c.p.c. ai fini della competenza territoriale ma attiene al merito della controversia. Il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il Comune ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione, erronea e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., dell’art.637., comma 3°, c.p.c. in relazione agli artt. 633 e 636 c.p.c., in quanto la pretesa monitoria azionata dall’avv.to Lamberti esula dalla fattispecie di cui all’art.637 c.p.c. (procedura speciale che riserva agli avvocati, per i crediti contro i propri clienti, un trattamento probatorio privilegiato, conferendo valore di prova privilegiata e vincolante per il giudice alla parcella delle spese e prestazioni, munita di sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale), disposizione speciale che radica la competenza territoriale presso il giudice dove ha sede il Consiglio dell’Ordine che ha emesso il parere di congruità, in quanto mancava il parere di congruità; con il secondo motivo, si denuncia poi l’incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord anche in relazione agli altri criteri di cui agli artt.18, 19 e 20 c.p.c., essendo competente il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
2. Il ricorso ex art.42 c.p.c. è inammissibile. Nella specie il regolamento di competenza viene sollevato in relazione ad un’ordinanza comunicata il 30/12/22 con la quale il Tribunale di Napoli Nord, in persona del giudice unico, a scioglimento di una riserva assunta all’udienza di prima comparizione, in giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha ritenuto infondata l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal Comune opponente, disponendo per il prosieguo del giudizio. Ora, come chiarito da questa Corte (Cass. 12949/2002; Cass.1651/2005;
Cass. 8930/2011; Cass. 3760/2021, con principio affermato avuto riguardo all'art. 42 c.p.c. vigente anteriormente alla l. n. 69 del 2009), il ricorso per regolamento di cui agli artt. 42 segg. cod. proc. civ. non è ammissibile ove manchi una pronuncia affermativa o negativa della competenza, non ravvisabile per implicito, pur in presenza della relativa eccezione di parte, nei provvedimenti meramente ordinatori, comunque modificabili ed in ogni caso non idonei a pregiudicare la decisione definitiva sulla competenza (nella specie, si è ritenuto che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo avesse lasciato impregiudicata la questione di competenza, non rivestendo carattere decisorio in relazione ad essa l'ordinanza con la quale aveva rigettato l'istanza di provvisoria esecuzione e rinviato la causa per un tentativo di conciliazione, limitandosi ad affermare con formule dubitative e condizionali, in ordine alla eccepita incompetenza per territorio, che tra le parti sarebbe intervenuto un accordo derogatorio, senza tuttavia esaminare il documento dal quale esso si sarebbe evinto).
Si riteneva che, nelle cause attribuite al Tribunale in composizione monocratica, il giudice unico che intendesse pronunciare separatamente sulla giurisdizione o sulla competenza dovesse invitare le parti a precisare le conclusioni, sicché, il provvedimento emesso in difetto di detto invito assumesse natura meramente ordinatoria (Cass. Sez.Un. 25798/2009). Anche in base alla giurisprudenza di questa Corte formatasi dopo l'innovazione introdotta dalla novella di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anziché con sentenza), «il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a ś , ̀ insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, cos̀ procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocit̀ ed incontrovertibilit ̀ , l'idoneit ̀ della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a ś , la suddetta questione» (cfr.
Cass., Sez. U, Ordinanza n. 20449 del 29/09/2014; conf.: Cass. n. 21561 del 22/10/2015; Cass.14223/2017; Cass. 2338/2020; Cass. 20357/2020). L'ordinanza impugnata risulta, invece, pronunziata dall'istruttore senza alcuna rimessione della causa in decisione, senza previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, senza che il giudice abbia inequivocabilmente espresso l'intenzione di risolvere definitivamente, davanti a ś , con la propria determinazione, la questione della competenza. Nel caso concreto, il giudice ha espresso una valutazione di infondatezza dell’eccezione di incompetenza, senza invitare le parti a precisare le conclusioni, senza declinare in via definitiva la competenza, ed invitando le parti a valutare una proposta conciliativa, rinviando la causa in prosieguo.
Detta ordinanza non pù quindi in alcun modo qualificarsi come provvedimento decisorio definitivo in ordine alla competenza o continenza, e non ̀ pertanto suscettibile di impugnazione con istanza di regolamento di competenza.
3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso; le spese della presente fase vanno rimesse al giudice del merito. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e rimette le parti dinanzi al giudice del merito , anche per la liquidazione delle spese della presente fase. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari