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Ordinanza — n. 32986/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal rejecting consumer status for business partner guaranteeing company debt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32986/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Enrico Fusi against a default judgment issued by the Rome Tribunal. Fusi argued he should be classified as a consumer to invoke consumer protection rules regarding jurisdiction, claiming his guarantee was unrelated to his professional activities. The court rejected this, ruling that Fusi, as a founding partner of the debtor company, issued the guarantee for reasons strictly connected to his corporate and professional role in real estate, thus failing the objective test for consumer status.

Regesto Legislator

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Art. 1230-bis c.c.; Art. 1403 c.c.: A natural person performing a guarantee contract is considered a consumer only if the act is extrinsic to their professional or business activities, and the guarantee must not be functionally linked to their trade.

Parole chiave

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consumer status guarantee business partner liability jurisdiction consumer forum corporate relationship guarantee professional activity exclusion fiduciario fedecommesso responsabilità del fideiussore

Disposizioni normative citate

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Art. 1230-bis c.c.
Art. 1403 c.c.
Art. 19 Contratto di Leasing
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 648 c.p
art. 653 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass.S.U. 5868/2023
atti strumentali in senso proprio) (Cass.S.U. 5868/2023;
Cass. 742/2020
Cass. civ., sez. Un., 4 luglio 2023, n. 188471
CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, Tarcau
CGUE, 14 settembre 2016, in causa C-534/15, Dumitras
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 1163-2023 r.g. proposto da: FUSI ENRICO, nato a Certaldo il 31.7.1962, CF FSUNRC62L31C540K e residente in Via Volterra Nord n.177 Montespertoli (FI), rappresentato e difeso dall’Avv. Maurizio Bufalini e dall’Avv. Romano Palatresi in virtù di procura alle liti speciale, congiunta al ricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in P.zza Dé Salterelli 1 Firenze. -ricorrente - contro ICCREA BANCAIMPRESA SPA, in persona del legale rappresentante protempore, con sede in Via Lucrezia Romana n. 41/47 Roma, CF 02820100580 e per essa la mandataria con rappresentanza BCC GESTIONE CREDITI –SOCIETA’ PER LA GESTIONE DEI CREDITI – SPA, in persona del legale rappresentante protempore, con sede in Via Mario Carucci n. 131 Roma CF 07302421008. -intimata– Contro BCC NPLS 2021 SRL, in persona del legale rappresentante protempore, con sede in Via Vittorio Alfieri 1 Conegliano (TV) CF 05249530261 e per essa la mandataria DO VALUE SPA già DOBANK Spa, in persona del legale rappresentante protempore, con sede in Viale dell’Agricoltura n. 7 Verona CF -intimata- avverso la sentenza, datata 5.12.2022 , n. 18189 del Tribunale di ROMA(causa NRG. 58523/2020),depositata il 12.12.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/10/2023 dal Consigliere dott.

Roberto Amatore; RILEVATO CHE 1. Con contratto di locazione finanziaria di beni immobili n. 3095420005 del 30 aprile 2009, la società Edilcentro s.r.l., nell’ambito della sua attività imprenditoriale, chiedeva a Iccrea Bancaimpresa s.p.a. di acquistare e cederle in utilizzo l’immobile sito nel comune di Montespertoli (FI); a garanzia dell’adempimento dell’obbligazione assunta dalla Edilcentro s.r.l., in data 30 aprile 2009, Enrico Fusi, tra gli altri sottoscriveva contratto di fideiussione.

2. In seguito al mancato pagamento di venticanoni di locazione, la Banca, in forza di quanto previsto all’articolo 19 del Contratto di Leasing, si avvaleva della clausola risolutiva espressa e intimava, sia alla Società che ai garanti, il pagamento degli importi dovuti e scaduti. La Iccrea BancaImpresa S.p.a. presentava ricorso, a seguito del quale , in data 18 settembre 2020 , il Tribunale di Roma, con il decreto ingiuntivo n. 14710/2020, R.G. n. 43031 ingiungeva alla Edilcentro s.r.l. e ai fidejussori il pagamento, in solido, della somma di euro 35.833,00, oltre interessi come da domanda e spese.

3. Notificato ricorso e decreto, con atto tempestivamente notificato, la società debitrice ed i garanti proponeva no opposizione e conveniva no la società ricorrente/opposta nella spiegata qualità, chiedendo: “Voglia il Tribunale di ROMA, contrariis reiectis, dichiarare l’incompetenza territoriale del Tribunale di Roma a favore del Tribunale di FIRENZE quale Foro del Consumatore previa declaratoria di nullità e/o inefficacia della clausola n. 13 sul Foro convenzionale esclusivo contenuta nella lettera di fideiussione del 30.4.2009 (Doc.2) e conseguentemente dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per incompetenza del giudice del monitorio”.

4. Si costituiva la società opposta che contestava l’avversa opposizione e concludeva chiedendo: “voglia l’Ill.mo Tribunale adito: - IN VIA PRELIMINARE, dichiarare provvisoriamente esecutivo il Decreto ai sensi dell’art. 648 c.p.c., in quanto l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione; - NEL MERITO, rigettare l’opposizione in quanto infondata, confermando il decreto ingiuntivo opposto; in via gradata, e salvo gravame, e nel denegato caso di accoglimento parziale dell’opposizione in esame, voglia emettere ex art. 653 c.p.c. sentenza di condanna al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia.Con vittoria di spese, competenze e onorari”.

5. Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo all’esito della riserva assunta alla prima udienza di comparizione, nelle more del rinvio della causa per la decisione,si costituiva in giudizio la BCC NPLS 2021 s.r.l., società a responsabilità limitata con socio unico e per essa la mandataria Do Value s.p.a. già Dobank s.p.a., che, nella qualità di successore a titolo particolare per effetto di cessione del credito azionato, dichiarava di voler far proprie tutte le azioni, ragioni e domande, nessuna esclusa, già spiegate e formalizzate dalla propria dante causa.

6. Il Tribunale, nel provvedimento qui impugnato, ha rilevato che:

a) la nozione di «consumatore», ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della Direttiva 93/13, ha un carattere oggettivo (v. sentenza Costea, 3 settembre 2015, C- 110/14, punto 21);

b) essa deve essere valutata alla luce di un criterio funzionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell’ambito delle attività estranee all’esercizio di una professione, spettando al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell’ambito di applicazione di tale Direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come «consumatore»,ai sensi della suddetta direttiva;

c) nel caso di una persona fisica che abbia garantito l’adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta dunque al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell’ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l’amministrazione di quest’ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata (così richiamando,Cass. Civ., Sez. VI, 16 gennaio 2020, n. 742);

d) nel caso in esame,la Banca aveva provato che il Fusi,nel prestare la fideiussione, il 30 aprile 2009 non aveva agito per scopi estranei all’attività imprenditoriale, in quanto egli era socio della Edilcentro, come risulta dalla visura storica;

e) dalla suddetta visura emergeva infatti che tra i soci che avevano costituito la Società figura va proprio Enrico Fusi, che poi aveva ceduto la propria quota a Gianluca Barsottini;

f) risultava pertanto evidente che il Fusi avesse prestato la garanzia fideiussoria, essendo egli socio fondatore della società Edilcentro s.r.l. e in virtù di un collegamento di natura funzionale con la suddetta società;

g) conseguentemente l’eccezione di incompetenza territoriale, sollevata quale unico motivo dell’opposizione, doveva essere rigettata, con conferma della già concessa provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo con l’ordinanza del 8.4.2021.

7. Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull’ opposizione proposta da Fusi Enrico avverso il decreto ingiuntivo n. 14710 RG 43031/20 del 18.9.2020, ha così rigettato l’opposizione , conferma ndo l’esecutorietà del decreto ingiuntivo concessa l’8.4.2021.

8. Il provvedimento, pubblicato il 12.12.2022, è stato impugnato da FUSI ENRICO con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. ICCREA BANCAIMPRESA SPA e BCC NPLS 2021 SRL sono rimaste intimate. Il P.g. ha concluso per il rigetto del ricorso. Il ricorrente hadepositato memoria. CONSIDERATO CHE 1.Con il primo ed unico motivo il ricorrente propone istanza di regolamento di competenza, assumendo di avere detenuto nella società garantita una partecipazione sociale minima, pari al 10% delle quote, di avere ceduto tale partecipazione con atto del 22 gennaio 2015, di non avere mai ricoperto la carica di amministratore della società, e di avere sempre svolto l’attività di agente immobiliare, argomentando nel senso che la titolarità di una partecipazione minima nel capitale sociale della società garantita non rappresenterebbe di per sé prova idonea ad escludere la qualità di consumatore del socio fideiussore. 1.1 Le doglianze così proposte non sono condivisibili. 1.2 Ricorda il ricorrente che,con la sentenza impugnata, il Tribunale di R oma aveva rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale, sollevata dal FUSI , quale motivo di opposizione al decreto ingiuntivo con la seguente stringata motivazione:“la Banca ha provato che il Fusi nel prestare la fideiussione il 30 aprile 2009 non agì per scopi estranei all’attività imprenditoriale in quanto egli era socio della Edilcentro come risulta dalla visura storica (doc.7)” ragion per cui sarebbe evidente che “il signor Fusi ha prestato la garanzia fideiussoria, essendo egli socio fondatore della società Edilcentro Srl, in virtù di un collegamento funzionale con la suddetta società” con conseguente inapplicabilità nella specie della “normativa a tutela del consumatore”. 1.3 Osserva invece il ricorrente che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità e di merito,soltanto la titolarità di una partecipazione rilevante nel capitale sociale della società garantita,varrebbe ad escludere la qualità di consumatore del socio fideiussore.Ne deriva che - contrariamente a quanto statuito dal Tribunale di Roma - la detenzione di una quota minima del capitale sociale della società garantita (10%) da parte dell’opponente, odierno ricorrente, risultavacertamente sufficiente – c on tutta evidenza – ad attribuire la qualità di socio, ma non sarebbe stato affatto sufficiente ad escludere la qualità di consumatore , al momento del rilascio della fideiussione. 1.4 Conclude pertanto il ricorrente che, avendo rilasciato la fideiussione del 30.4.2009, poi azionata dalla Banca in via ingiuntiva,per finalità non inerenti allo svolgimento della propria professione di Agente Immobiliare bensì estranee alla stessa, andrebbequalificato quale vero e proprio consumatore, con conseguente applicazione della disciplina consumeristica in conformità ai principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 16 gennaio 2020 n. 742;

Cass. 24 gennaio 2020 n. 1666; Cass. 8 maggio 2020 n. 8662; Cass. 5 giugno 2020 n. 10673; Cass. 28 settembre 2020 n. 20463).Ne consegue che tutte le controversie che comunque riguardino qualsiasi contratto concluso tra un professionista e un consumatore sono riservati alla competenza inderogabile del Giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, il c.d. Foro del consumatore, ovvero – nel caso di specie – il Tribunale di Firenze. 1.5 Aggiunge il ricorrente che la clausola n. 13 sul Foro convenzionale esclusivo a favore del Tribunale di Roma, contenuta nella lettera di fideiussione del 30.4.2009, doveva allora ritenersi nulla e improduttiva di effetti per contrasto con la norma imperativa e inderogabile di cui all’art. 66- bis Codice del Consumo (così, richiamando:Cass. 28 aprile 2020 n. 8268).

2. Ritiene il Collegio che, conformemente alle conclusioni rassegnate dal P.g., l’istanza di regolamento di competenza debbaessere disattesa, per le ragioni appresso indicate. 2.1 Va ricordato che, nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, Tarcau, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, Dumitras), dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio) (Cass.S.U. 5868/2023;

Cass. 742/2020). 2.2Deve pertanto ritenersi corretto il richiamo alla decisione resa da Cass. civ., sez. Un., 16 gennaio 2020, n. 742, ed in fatto coerentemente ed esaustivamente motivata la decisione del giudice territoriale, laddove ha ritenuto che il Fusi, nel prestare la fideiussione di cui è controversia, non ha agito per scopi estranei all’attività imprenditoriale, in quanto socio fondatore di Edilcentro; del resto, come espressamente riconosce lo stesso Fusi, va rimarcato che tale società operava proprio nel settore dell’acquisto, vendita e ristrutturazione di terreni, fabbricati ed edifici, strettamente collegato all’attività professionale di agente immobiliare svolta dall’odierno ricorrente, attività che si sostanzia proprio nella ricerca e nella gestione della compravendita e dell’affitto di beni immobiliari e nella cura delle relazioni con i clienti che si affidano all’agente per vendere o affittare la propria abitazione, anche fungendo da mediatore tra le parti coinvolte nel corso della trattativa. 2.3 Va infatti evidenziato che, a i fini dell'assunzione della veste di consumatore, come insegna anche la recente giurisprudenza espressa da questa Corte (v.

Cass. civ., Sez. Un., 4 luglio 2023, n. 188471), l’elemento significativo non è il non possesso, da parte della persona fisica che ha contratto con un operatore commerciale, della qualifica di imprenditore commerciale, bensì lo scopo (obiettivato o obiettivabile) avuto di mira dall'agente nel momento in cui ha concluso il contratto, con la conseguenza che la stessa persona fisica che svolge attività imprenditoriale o professionale deve considerarsi consumatore quando conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività.

Ne consegue che, nella fattispecie in esame, il fideiussore opponente a decreto ingiuntivo, aveva rilasciato la fideiussione in quanto socio della società debitrice principale, e dunque per ragion inerenti al rapporto societario, il foro del consumatore non trova applicazione. Da ciò consegue il rigetto dell’impugnazione proposta. Spese al definitivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; spese al definitivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente