Cassation appeal dismissed for non-prosecution due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The parties involved were the Derosas siblings against Dovalue S.p.A. and Fino 2Securitisation S.r.l., challenging a lower court judgment. The court ruled that the silence constituted a formal waiver of the right to proceed, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to pay legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19924/2021 R.G. proposto da : DEROSAS GIOVANNI MARIA, DEROSAS SARA, elettivamente domiciliati in OLBIA VIA TEMPIO 6, presso lo studio dell’avvocato CAMPESI ROBERTA (CMPRRT78P55G015B) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro DOVALUE S.P.A., FINO 2SECURITISATION SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO DENZA 50-A, presso lo studio dell’avvocato LAURENTI NICOLA (LRNNCL70P21H501I) rappresentato e difeso dall'avvocato BASSU FILIPPO (BSSFPP54C30I452C) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SEZ.DIST.
DI SASSARIn.4/2021depositata il 07/01/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 2