Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Banca Monte dei Paschi di Siena, filed a recourse against a lower court judgment but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court applied Article 380-bis and 391 of the Civil Procedure Code to dismiss the appeal and order the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: A cassation appeal is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant fails to request a decision within forty days of notification.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12415/2020 R.G. proposto da : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. FRACASSINI 4, presso lo studio dell’avvocato NERI ALESSANDRA (NRELSN70P70H501A) rappresentato e difeso dall'avvocato PROIETTO MARCO (PRTMRC65E31C745U) -ricorrente- contro PANICALI GIULIO, PANICALI MARCELLO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI PAOLO (PNRPLA60L14H501O) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n.1553/2019 depositata il 29/10/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il