Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal's communication. The parties involved were the Scintei siblings, represented by Giardi Rodolfo, against Banca Popolare di Puglia e Basilicata, represented by Tornabucci Filippo and others. The court ruled that the statutory silence on the appellant's request constituted a formal renunciation, leading to the termination of proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed period following the proposal of judgment termination constitutes a formal renunciation, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the allocation of costs to the renouncing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26973/2021 R.G. proposto da : SCINTEI COSTANTIN, SCINTEI GABRIELA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI GRACCHI 278, presso lo studio dell’avvocato GIORGI FABIO (GRGFBA82B13A462X) rappresentati e difesi dall'avvocato GIRARDI RODOLFO (GRRRLF70B14A462J) -ricorrente- contro BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA SCPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE B. BUOZZI 77, presso lo studio dell’avvocato TORNABUONI FILIPPO (TRNFPP66R12H501Z) rappresentato e difeso dagli avvocati PIACENTE ROBERTA (PCNRRT68L58A662Q), MARANO' ROBERTA (MRNRRT66L46L049Y) -controricorrente- nonchè contro BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA S.C.P.A. -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.603/2021 depositata il 15/03/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in