Cassation appeal dismissed for non-response; judgment extinguished under Art. 380-bis c.p.c. after 40-day silence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished due to the appellant's failure to respond to a settlement proposal within the statutory period. The appellant, Privitera Egidio, did not request a decision on the proposed settlement within forty days, while the respondent, Findomestic Banca Spa, maintained the right to proceed. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4015/2023 R.G. proposto da : PRIVITERA EGIDIO, elettivamente domiciliato in MESSINA VIA C.BATTISTI 108, presso lo studio dell’avvocato DI PIETRO VITTORIO (DPTVTR61M04F158E) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FINDOMESTIC BANCA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA EMANUELE GIANTURCO 1, presso lo studio dell’avvocato SAIJA PIETRO (SJAPTR68M01F158I) rappresentato e difeso dall'avvocato VERMIGLIO PAOLO (VRMPLA72M22F158H) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n.772/2022 depositata il 28/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 27