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Decreto — n. 32923/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; procedural extinction under Art. 380-bis and 391 c.p.c. applied.

Numero d'incarto Decreto — n. 32923/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct following the appellant's formal withdrawal. The appellant voluntarily abandoned the appeal on July 31, 2023, which was accepted by the respondent after a forty-day period of inactivity regarding the proposed settlement. Consequently, the court applied Article 380-bis and Article 391 of the Code of Civil Procedure to extinguish the proceedings and order mutual compensation of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: A cassation appeal is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal for settlement, resulting in the extinction of the proceedings and mutual compensation of costs.

Parole chiave

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cassation appeal extinction withdrawal of appeal settlement proposal mutual compensation of costs procedural termination Code of Civil Procedure art 380-bis cpc abbandono definitivo del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
1019/2022 emessa da CORTE D'APPELLO PALERMO il 14.6.2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate, come da concorde richiesta;
art. 380-bis c.p
1019/2022 emessa da CORTE D'APPELLO PALERMO il 14.6.2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4745/2023 R.G.proposto da: AUTOLINEE GIAMPORCARO S.R.L. (P. Iva 00094620887), con sede legale in Palermo, via Portello 32/A, in persona del legale rappresentante pro-tempore Samuela Scelfo, rappresentata e difesa dall’Avv. Valerio Scelfo (cod. fisc. SCLVLR69M25C351B; pecvalerioscelfo@pec.ordineavvocaticatania.it), presso il cui studio sito in Catania, via Ronchi, 12ha eletto domicilio, giusta procura in calce al presente atto, che indica di voler ricevere lecomunicazioni e le notificazioni all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato e/o alnumero di fax 095/7465060 contro ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ DELLA REGIONE SICILIA, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege -controricorrente- avverso la sentenza n. 1019/2022 emessa da CORTE D'APPELLO PALERMO il 14.6.2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Rilevato che la parte ricorrente ha depositato in data 31.7.2023 atto di rinuncia al ricorso, accettata da controparte in data 13.9.2023, a spese compensate; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate, come da concorde richiesta;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma,il 27/11/2023