Cassation appeal dismissed as withdrawn by applicant's explicit adherence to settlement proposal under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished after the applicant explicitly adhered to a settlement proposal submitted by the opposing party. The applicant's adherence on September 1, 2023, constituted a formal waiver of the appeal rights under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the litigation was terminated and ordered the applicant to bear the procedural costs of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: When a party explicitly adheres to a settlement proposal within the statutory period, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished, with the adhering party bearing the costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24577/2020 R.G.proposto da: SOGESID SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE LIEGI N 28, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO GRIECO (GRCNTN60D02H501U) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro PRESIDENTE PRO TEMPORE DELLA REGIONE PUGLIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza n. 434/2020 emessa dalla CORTE D'APPELLO BARI il 24.2.2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Rilevato che la parte ricorrente in data 1.9.2023 ha depositato dichiarazione di adesione alla proposta che equivale a conferma esplicita della rinuncia al ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che non vi è motivo di compensare, come richiesto da parte ricorrente con l’atto di adesione,che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito come per legge. Così deciso in Roma,il 27/11/2023 Il