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Decreto — n. 32903/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to appellant's withdrawal before the court's decision on early case closure.

Numero d'incarto Decreto — n. 32903/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant withdrew the request before the court issued its decision on the proposed early closure of the proceedings. Although the withdrawal was not formally notified to the opposing party, the court ruled that such a withdrawal is valid and produces the same effect as a failure to request a decision under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the judgment was declared extinguished pursuant to Article 391, and the appellant was ordered to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2; Art. 391 c.p.c.: A party's express withdrawal of a cassation appeal before the court's decision on the proposed early closure of the proceedings extinguishes the appeal, even if the withdrawal is not notified to the opposing party.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal early closure proceedings extinguishment of judgment Code of Civil Procedure procedural costs allocation abbandono definitivo del procedimento ritiro delle conclusioni civili rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
423/2022 emessa dalla Corte d'appello di Salerno depositata il 05/04/2022;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Art. 391 c.p.c.
Ritenuto inoltre che la rinuncia non è stata notificata e non è stata accettata dalla controparte; Ritenuto pertantoche deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
423/2022 emessa dalla Corte d'appello di Salerno depositata il 05/04/2022;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
Ritenuto inoltre che la rinuncia non è stata notificata e non è stata accettata dalla controparte; Ritenuto pertantoche deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10984/2023 R.G.proposto da: COSTRUZIONI MERIDIONALI s.r.l., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA GIULIANA 80, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI NOSCHESE (NSCGNN69C20H703P) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI SALERNO, elettivamente domiciliato in SALERNO VIA ADALGISO AMENDOLA 36, presso lo studio dell’avvocato STEFANO RICCIARDI (RCCSFN74T21H703X) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro C.P.M. srl -intimato- avverso la sentenza n. 423/2022 emessa dalla Corte d'appello di Salerno depositata il 05/04/2022;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che prima del decorso del termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta per la richiesta di decisione del ricorso la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, non notificato alla controparte; Ritenuto che nulla impedisce alla parte ricorrente di rinunciare espressamente al ricorso, in pendenza di proposta di definizione anticipata del giudizio, realizzando immediatamente l’effetto che si realizzerebbe a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. in caso di mancata richiesta di decisione, ossia che il ricorso deve intendersi rinunciato;

Ritenuto inoltre che la rinuncia non è stata notificata e non è stata accettata dalla controparte; Ritenuto pertantoche deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 27.11.2023 Il Consigliere delegato Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazio