Cassation appeal dismissed as withdrawn by appellant after 40-day silence on proposed settlement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished due to the appellant's failure to respond to a proposed settlement within the statutory 40-day period. Although the appellant later submitted a partial withdrawal notice without a renewed power of attorney, the court treated the lack of response to the settlement proposal as a formal renunciation under Article 380-bis of the Civil Procedure Code. Consequently, the proceedings were terminated, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: A cassation appeal is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision on a proposed settlement within forty days, and any subsequent incomplete withdrawal notice without renewed representation is ineffective.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22727/2018 R.G.proposto da: GEROLA FABIOLA, GIANORDOLI MAURIZIO, CERUTTI FLAVIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VARRONE N 9, presso lo studio dell’avvocato ANGELO GRANDONI (GRNNGL56D29H501E) rappresentati e difesi dall'avvocato ANTONIOINVIDIA (NVDNTN62R16A496G) -ricorrente- contro COMUNE DI LAZISE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI (MNZNDR64T26I804V) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato STEFANIACAVALLO (CVLSFN70D44B180R) -controricorrente- avverso l'ordinanza n. 2237/2018 resa in procedimento r.g. 3228/2017 emessa da Corte d'appello di Venezia il 13.6.2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Rilevato che la parte ricorrente ha depositato in data 25.8.2023 nota di deposito di atto di rinuncia al ricorso, comunque incompleta, senza alcuna rinnovata procura speciale, rinuncia che comunque non risulta accettata da controparte; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 27/11/2023 I