Cassation appeal dismissed due to non-response within 40 days, extinguishing the proceedings and awarding costs to the respondent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to respond to a proposal for settlement within the statutory 40-day period. The appellant, represented by Luca Berni, did not request a decision on the settlement offer, while the respondent, represented by Massimo Pieralli, sought dismissal and cost allocation. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to pay the respondent's legal fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a proposal for settlement within forty days constitutes a deemed withdrawal of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the allocation of costs to the non-responding party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1225/2021 R.G.proposto da: PIAZZA ROBERTA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCA BERNI (BRNLCU61A13G337B) -ricorrente- contro PIAZZA ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 157, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO PIERALLI (PRLMSM73L22H501H) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA COLONNA 355, presso lo studio dell’avvocato BEATRICE CROPPO (CRPBRC62L47C758R) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro DI BARTOLO ANTONINO-intimato- avverso la sentenza n. 447/2020 emessa da CORTE D'APPELLO TRIESTE depositata il 13/10/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 743,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 27/1