Decreto — n. 32870/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10608/2021 R.G. proposto da: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE COSENZA, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPEBROGNO (BRGGPP57R02E773U) -ricorrente- contro EUROSANITA' SPA, elettivamente domiciliato in ROMA LNGOTEVERE DEI MELLINI 7, presso lo studio dell’avvocato EMANUELA ERRIGHI (RRGMNL74B67H501R) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRA ERRIGHI (RRGLSN72M47H501Y) -controricorrente- nonché contro LEONE ANTONIO, AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA, EUROSANITA' S.P.A. -intimati- sul controricorso incidentale proposto da LEONE ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FALERIA17 (TEL E FAX 0984/408643), presso lo studio dell’avvocato MANFREDO PIAZZA (PZZMFR62T12D086B) rappresentato e difeso dall'avvocato MARIAANTONUCCI (NTNMRA67C59D086D) -ricorrente incidentale- contro AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA, EUROSANITA' S.P.A. -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE COSENZA n.204/2021 depositata il 29/01/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 32870/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 10608/2021 R.G. proposto da: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE COSENZA, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPEBROGNO (BRGGPP57R02E773U) -ricorrente- contro EUROSANITA' SPA, elettivamente domiciliato in ROMA LNGOTEVERE DEI MELLINI 7, presso lo studio dell’avvocato EMANUELA ERRIGHI (RRGMNL74B67H501R) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRA ERRIGHI (RRGLSN72M47H501Y) -controricorrente- nonché contro LEONE ANTONIO, AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA, EUROSANITA' S.P.A. -intimati- sul controricorso incidentale proposto da LEONE ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FALERIA17 (TEL E FAX 0984/408643), presso lo studio dell’avvocato MANFREDO PIAZZA (PZZMFR62T12D086B) rappresentato e difeso dall'avvocato MARIAANTONUCCI (NTNMRA67C59D086D) -ricorrente incidentale- contro AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA, EUROSANITA' S.P.A. -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE COSENZA n.204/2021 depositata il 29/01/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10608/2021 R.G. proposto da: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE COSENZA, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPEBROGNO (BRGGPP57R02E773U) -ricorrente- contro EUROSANITA' SPA, elettivamente domiciliato in ROMA LNGOTEVERE DEI MELLINI 7, presso lo studio dell’avvocato EMANUELA ERRIGHI (RRGMNL74B67H501R) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRA ERRIGHI (RRGLSN72M47H501Y) -controricorrente- nonché contro LEONE ANTONIO, AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA, EUROSANITA' S.P.A. -intimati- sul controricorso incidentale proposto da LEONE ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FALERIA17 (TEL E FAX 0984/408643), presso lo studio dell’avvocato MANFREDO PIAZZA (PZZMFR62T12D086B) rappresentato e difeso dall'avvocato MARIAANTONUCCI (NTNMRA67C59D086D) -ricorrente incidentale- contro AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA, EUROSANITA' S.P.A. -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE COSENZA n.204/2021 depositata il 29/01/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 268,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma