Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The appellant, Edilcostruzioni, challenged an appellate order against the Municipality of Triggiano but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days constitutes a waiver, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3478/2021 R.G. proposto da: EDILCOSTRUZIONI DEI F.LLI CAPONE C. SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 12 ( C/O ST LEGALE LA SCALA, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CAPUTI (CPTGPP71D14G942Z) rappresentato e difeso dall'avvocato SERGIO CARABELLESE (CRBSRG75P24A662M) -ricorrente- contro COMUNE DI TRIGGIANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI D'AMBROSIO (DMBLGU64P02A662O) -controricorrente- avverso l'ordinanza in proc. r.g. 418/2020 emessa da CORTE D'APPELLO BARI in data 20.11.2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.115,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 27/11/2023 Il Consi