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Decreto — n. 32865/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 32865/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 32865/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16029/2023 R.G.proposto da: CORSETTI MARIA VITTORIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA APPIA NUOVA 96, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO COCCO (CCCMSM55E19D539H) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI CEPRANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DOMENICO CHELINI, 5, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO SCALIA (SCLFNC62T06G591P) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso l'ordinanza 1475/2023 dell’8.3.2023 in proc. r.g. n. 1975/2018 emessa da CORTE D'APPELLO ROMA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 32865/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 16029/2023 R.G.proposto da: CORSETTI MARIA VITTORIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA APPIA NUOVA 96, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO COCCO (CCCMSM55E19D539H) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI CEPRANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DOMENICO CHELINI, 5, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO SCALIA (SCLFNC62T06G591P) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso l'ordinanza 1475/2023 dell’8.3.2023 in proc. r.g. n. 1975/2018 emessa da CORTE D'APPELLO ROMA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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spese di difesa indennità di patrocinio rimborso delle spese spese legate all'invalidità spese di gratuito patrocinio spese giustificate dall'uso commerciale

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
1975/2018 emessa da CORTE D'APPELLO ROMA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16029/2023 R.G.proposto da: CORSETTI MARIA VITTORIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA APPIA NUOVA 96, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO COCCO (CCCMSM55E19D539H) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI CEPRANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DOMENICO CHELINI, 5, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO SCALIA (SCLFNC62T06G591P) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso l'ordinanza 1475/2023 dell’8.3.2023 in proc. r.g. n. 1975/2018 emessa da CORTE D'APPELLO ROMA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 27/11/2023 Il Cons