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Decreto — n. 32859/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 32859/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 32859/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 32859/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Parole chiave

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anticipo delle spese riduzione delle spese giudiziarie spese di esecuzione caso di rigore economico spese legali prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18542/2022 R.G. proposto da: BERETTA ERNESTO, CANDIDO ANTONIO, COLAVOLPE RENATO, BORSANI LUISA CARLA, CRESPI MONICA GIOVANNA MICAELA, CORDOLA MICHELE, EVANGELISTA PAOLO, DE PAOLA LUIGI, CUSUMANO GIUSEPPE EZIO, D'ANTONIO AUGUSTO, GRIGILLO GIOVANNI, MAGRINO GERARDINO ROCCO, GATTI LAURA, GIORDANO DOMENICO, GRIGO MAURIZIO, FASANO LUCA, OCELLO MARIA, MUSILLI SANDRO MARIA, MARTORELLI RAFFAELE, MALASPINA FRANCESCO, MONALDO GIANMARIO, PUNZO ROBERTO, MARINI INES MARIA LUISA, RAMONDETTA ROSSANA, SACCHI MAURIZIO, TATICCHI MATALONI GIULIO, SIMONE ANTONIO, SECCHI ERSILIO, elettivamente domiciliati in CASALPUSTERLENGO L.GO CASALI 28, presso lo studio dell’avvocato MARIA ROSARIA SCIURPA (SCRMRS58M62D653K) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l’AVVOCATURA GENERALEDELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege -controricorrente- avverso sentenza di CORTE D'APPELLO MILANO n.172/2022 depositata il 18/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna le part i ricorrent i in solido fra loro al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.345,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito come per legge. Così deciso in Roma,il 27/11/2023