Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, represented by two lawyers, challenged a second-instance judgment against Aldebaran Finance SRL but remained silent after the court proposed a settlement. The court ruled that this silence constituted a formal renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Silence by the appellant after the court proposes a decision within the 40-day period constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7480/2021 R.G. proposto da : DE FELICE ANTONIO, GRASSO MARIA GIOVANNA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LEONARDO DA VINCI N 75, presso lo studio dell’avvocato PERGOLA GIUSEPPE (-) rappresentati e difesi dagli avvocati PALMA TEODORO (PLMTDR68S16Z110X), LASALA GIUSEPPE CLAUDIO (LSLGPP77B22L738B) -ricorrente- contro ALDEBARAN FINANCE SRL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MENGHINI STEFANO (MNGSFN73P29D653K), LOPIZZO CHRISTIAN (LPZCRS73M15F205P) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.4882/2019 depositata il 06/12/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,