Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Filippo Aleo, challenged a lower court judgment against Curatela Fallimento Speedy Logic SRL but remained silent after the proposal was communicated. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, extinguishing the proceedings and ordering the appellant to pay state costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, cod. proc. civ.: Failure to request a decision within forty days following the court's proposal constitutes a deemed withdrawal of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1858/2023 R.G. proposto da : ALEO FILIPPO, elettivamente domiciliato in ROMA V.PIEMONTE 32, presso lo studio dell’avvocato SPADA GIUSEPPE (SPDGPP68R16I754O) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MICIELI CORRADO (MCLCRD61H12H574I) -ricorrente- contro CURATELA FALLIMENTO SPEEDY LOGIC SRL, elettivamente domiciliato in Catania Corso Italia, 72, presso lo studio dell’avvocato TORRISI MASSIMO (TRRMSM67B28C351C) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n.988/2022 depositata il 13/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, essendo la parte controricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la condanna alle spese processuali, liquidate come in dispositivo, va pronunciata a favore dello Stato, ai sensi dell’art. 133 d.P.R. n. 115/2002.;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 2