Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the required forty-day period. The proceedings involved a dispute between Cerved Credit Management and Porcelli, Piccinni, and Banca Monte dei Paschi di Siena. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement offer within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1994/2023 R.G. proposto da : CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DARDANELLI N. 21, presso lo studio dell’avvocato LEONE LUCA (LNELCU66L10H501F) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PORCELLI MASSIMO, PICCINNI ANTONELLA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PALUMBO 3, presso lo studio dell’avvocato BORGESE FRANCESCO (BRGFNC54A18G791Z) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.6695/2022 depositata il 24/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Ro