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Ordinanza — n. 32548/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses bankruptcy court's reliance on pay stubs as proof of payment, reversing exclusion of debt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32548/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court allowed the bankruptcy administrator's appeal against the lower court's rejection of a creditor's claim. The lower court had excluded the debt because the creditor only submitted pay stubs, which the court deemed insufficient to prove non-payment. The Supreme Court ruled that pay stubs merely prove receipt of documents, not actual payment, shifting the burden of proof back to the employer. Consequently, the court quashed the lower decision and remanded the case for a new ruling on the debt's admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 2697, 2709, 2710, 2730, 2735 Codice Civile; Art. 1, 2 Legge 4/1953; Art. 115, 116 c.p.c.: Pay stubs signed by the employee constitute proof only of delivery, not of actual payment, thereby placing the burden of demonstrating payment on the employer.

Parole chiave

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bankruptcy proceedings creditor's claim burden of proof pay stub evidence actual payment labor law remand for retrial vizio di costruzione

Disposizioni normative citate

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Art. 2697 Codice Civile
Art. 2709 Codice Civile
Art. 2710 Codice Civile
Art. 2730 Codice Civile
Art. 2735 Codice Civile
Art. 39 d.l. n. 112 del 2008
2697, 2709, 2710, 2730, 2735, dell’art. 39 d.l. n. 112 del 2008, degli artt.
Art. 1, 2 Legge n. 4 del 1953
U, 22232/2016, Cass. 13977/2019); 4.
Art. 115, 116 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 10306/2018
Cass. 13150/2016
Cass. 21770/2022
Cassation court dismisses appeal on TFR quantification, ruling pay slips prove delivery not payment without employer proof.
Cass. 14130/2020
Cass. 28029/2018
Cass. Sez. U. 8053/2014
Cass. Sez. U. 22232/2016
Cass. 13977/2019
U, 22232/2016, Cass. 13977/2019); 4.
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Testo completo

23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3087/2021 R.G. proposto da : FERRARO LUCIANO, rappresentato e difeso dall'avvocato SESTO STEFANIA (SSTSFN77S63F537T), indirizzo PEC: stefania.sesto@avvocativibo.legalmail.it -ricorrente- contro FALLIMENTO VINCENZO RESTUCCIA COSTRUZIONI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAMESANA 46, presso lo studio dell’avvocato MIRENZI FRANCESCO (MRNFNC64S22F537C) rappresentato e difeso dall'avvocato CARNOVALE SCALZO FRANCESCO (CRNFNC66D01F888S) -controricorrente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA n. 2/2021 depositatoil 04/01/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2023 dal Consigliere PAOLA VELLA.

RILEVATO CHE 1. – con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Vi bo Valentia ha rigettato l’opposizione ex art. 98 legge fall. proposta da LucianoFerraro contro l’esclusione della somma di euro 16.730,26 (in quanto «già percepita dal ricorrente dal Fondo di garanzia dell’INPS») dallo stato passivo del Fallimento Vincenzo Restuccia Costruzioni s.r.l. , cui era stata richiesta l’ ammissione per complessivi euro 22.572,18 a titolo di “ n. 17 mensilità e tredicesima”(aprile 2012-agosto 2013); 1.1. –il tribunale ha in particolare osservato che, pur essendo pacifica la sussistenza del rapporto di lavoro, «l’emissione della busta paga e la sua allegazione alla domanda di ammissione al passivo non prova in alcun modo il mancato pagamento da parte della società»; 2.

–avverso detto decreto Luciano Ferraro ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi, cui il Fallimento intimato ha resistito con controricorso. CONSIDERATO CHE 2.1. – il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2709, 2710, 2730, 2735, dell’art. 39 d.l. n. 112 del 2008, degli artt. 1 e 2, l. n. 4 del 1953 e degli artt. 115, 116 c.p.c., in ragione della piena efficacia probatoria delle copie delle buste paga rilasciate dal datore di lavoro al lavoratore, nel caso di specie pienamente conformi alle risultanze del Libro Unico del Lavoro (LUL), con la conseguenza che sarebbe stato onere della curatelafallimentare fornire la prova dell’eventuale pagamento; 2.2.

– il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1-4 della l. n. 297 del 1987 nonché 1 - 3, 5 del d.lgs. n. 80 del 1992 , poiché dalla documentazione allegata risultava il pagamento da parte del Fondo di Garanzia dell’Inps solo di TFR, ultime tre mensilità e fondo pensionistico complementare; 2.3. – il terzo lamenta la nullità del decreto impugnato per motivazione apparente o comunque al di sotto del cd. “minimo costituzionale; 3. – i motivi, esaminabili congiuntamente in quanto connessi, sono fondati; 3.1. – in primo luogo risulta erronea l’affermazione del tribunale circa la mancanza di efficacia probatoria delle buste paga rilasciate dal datore di lavoro, essendo indirizzo costantedi questa Corte che le buste paga, ancorché sottoscritte dal lavoratore con la formula "per ricevuta", costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna ma non anche dell'effettivo pagamento, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro, attesa l'assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto da esse risulta e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore (Cass. 10306/2018, 13150/2016); di conseguenza, la produzione della busta paga da parte del lavoratore non solo non dimostra l’avvenuto pagamento delle somme ivi indicate (compresa l’anticipazione del t.f.r.), della cui prova è onerato il datore di lavoro, ma non può neanche integrare, di per sé, una non contestazione del ricevimento delle somme medesime (Cass.21770/2022; conf.

Cass. 14130/2020; cfr. Cass. 28029/2018); 3.2. – in secondo luogo la m o tivazione risulta confusa e imperscrutabile circa l’asserita (“ evidente ”) erroneità dei conteggi allegati sulle somme effettivamente corrisposte al ricorrente dal Fondo di garanzia dell’Inps( facendosi riferimento anche ad un non meglio chiarito «prospetto riepilogativo dei debiti allegato al concordato preventivo»), tanto da assurgere ad anomalia motivazionale declinabile come violazione di legge costituzionalmente rilevante sub specie di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass.

Sez. U, 8053/2014; cfr. Cass. Sez. U, 22232/2016, Cass. 13977/2019); 4. – segue la cassazione con rinvio anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Vibo Valentia, in diversa composizione, anche per la regolazione spese del giudi