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Ordinanza — n. 32542/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows creditor's claim in bankruptcy by rejecting lower court's strict interpretation of asset description requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32542/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court overturned the Foggia Tribunal's dismissal of a creditor's claim for asset restitution in a bankruptcy proceeding. The lower court had declared the claim inadmissible because the creditor failed to provide a detailed description of the specific movable assets, relying instead on invoices. The Court ruled that invoices can contribute to identifying the assets, and the claim was only inadmissible if the description was completely omitted or absolutely uncertain, a standard not met in this case.

Regesto Legislator

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Art. 93, comma 3, n. 2) and comma 4 of the Bankruptcy Law; the object of a claim for restitution or revendication is identified by the comprehensive indications in the claim and attached documents, rendering the claim inadmissible only if the description is omitted or absolutely uncertain.

Parole chiave

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bankruptcy law asset restitution claim admissibility movable property description invoice evidence contradictory procedure inammissibilità restituzione della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 93, comma 3, n. 2) of the Bankruptcy Law
la società istante non ha proceduto a descrivere dettagliatamente e analiticamente ciascuno dei beni dei quali è stata richiesta la restituzione, continuando a fare riferimento alle medesime fatture allegate alla domanda di ammissione al passivo x art. 93 L.F.»;
Art. 93, comma 4 of the Bankruptcy Law
la società istante non ha proceduto a descrivere dettagliatamente e analiticamente ciascuno dei beni dei quali è stata richiesta la restituzione, continuando a fare riferimento alle medesime fatture allegate alla domanda di ammissione al passivo x art. 93 L.F.»;
Art. 95, comma 3 of the Bankruptcy Law
– Questo particolare rigore, che contempla non solo l’omissione ma anche l’assoluta incertezza dei requisiti prescritti, risponde anche all’esigenza di circoscrivere in modo chiaro l’eventuale ambito di un possibile vizio di ultrapetizione, alla luce di quanto dispone l’art. 95, comma 3, l.fall.
Art. 164 of the Civil Procedure Code
Art. 98 of the Bankruptcy Law
art. 1378 c.c
– Il secondo mezzo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1378 c.c.
art. 2729 c.c
–Il terzo lamenta violazione e falsa applicazione dell’ art.103 l.fall., dell’ art. 2729 c.c.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7389/2016 R.G. proposto da : AGRI EFFE DI FABIANO A. SAS, elettivamente domiciliat a in ROMA , VIA DI PIETRALATA 320-D, presso lo studio dell’avvocato MAZZA RICCI GIGLIOLA (MZZGLL41A41B519I) rappresentato e difeso dall'avvocato CASO PASQUALE MARIO EMANUELE (CSAPQL69S23E716I) -ricorrente- contro FALLIMENTO MARVAL SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 962, presso lo studio dell’avvocato DELL'ORCO BARTOLOMEO (DLLBTL56P25A883P) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE FOGGIA n. 1679 /201 6 depositat o il03/02/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal Consigliere PAOLA VELLA.

RILEVATO CHE 1. – Con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Foggia ha respinto l’opposizione allo stato passivo del Fallimento Marval s.rl. proposta da AgriEffe di Fabiano A. s.a.s. contro la declaratoria di inammissibilità della propria domanda di rivendica e restituzione di una serie di beni mobili, concessi in locazione a Marval s.r.l. in bonis in uno alla porzione dello stabilimento industriale di sua proprietà, giusta contratto del 28/05/2009 formalizzato con atto pubblico notarile del 05/08/2009, poi oggetto anche del contratto di locazione del 18/06/2014 stipulato tra la stessa M arval e il custode giudiziario della procedura espropriativa immobiliare a carico dell’opponente. 1.1.

– In particolare, il giudice a quo ha ritenuto : A) che «dalla lettura della domanda di insinuazione effettuata risulta una meraele ncazio ne dei beni richiesti in restituzione », e ssendo invece «del tutto omessa la descrizione dei beni stessi, che è requisito ulteriore rispettoall’indicazione del bene; l’indicazione della fattura non costituisce descrizione del bene stesso», con conseguente correttezza della declaratoria di inammissibilità della domanda; B) che «anche nel ricorso ex articolo 98 L.F. la società istante non ha proceduto a descrivere dettagliatamente e analiticamente ciascuno dei beni dei quali è stata richiesta la restituzione, continuando a fare riferimento alle medesime fatture allegate alla domanda di ammissione al passivo x art. 93 L.F.»;

C) che «il verbale di inventario del 28/05/09 allegato al contratto di locazione commerciale non contiene la descrizione dettagliata ed analitica di ciascuno dei beni », né è stata data la prova della loro precisa corrispondenza con i beni rivendicati , nemmeno attraverso il contratto di locazione stipulato dal custode giudiziario; D) che la richiesta di CTU ha natura esplorativa mentre la prova testimoniale non può essere ammessa perché generica e parzialmente ininfluente, nonostante l’attività commerciale svolta dall’opponente, anche in considerazione de l fatto che il legale rappresentante della Agri Effe sarebbe la stessa persona fisica legale rappresentante della Marval in bonis. 2.

– Avverso detta decisione Agri Effe propone ricorso per cassazione in tre motivi, cui il Fallimento Marval resiste con controricorso. CONSIDERATO CHE 2.1. – Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 93, 103 l.f all . e 948 c.c. , per avere il tribunale rigettato la domanda a causa della ritenuta mancanza di individuazione dei beni rivendicati, omettendo però di procedere all’esame delle fatture, allegate ai fini della loro individuazione. 2.2. – Il secondo mezzo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1378 c.c. poiché, qualora il tribunale avesse esaminato la descrizione dei beni riportata nelle relative fatture , con indicazione degli estremi dei documenti di trasporto attestanti l’avvenuta consegna, avrebbe potuto appurare che i ben i erano stati specificamenteindividuati. 2.3.

–Il terzo lamenta violazione e falsa applicazione dell’ art.103 l.fall., dell’ art. 2729 c.c. e dell’art. 621, commi 1 e 2, c.p.c., poiché, premessa la non coincidenza dei legali rappresentanti delle due società (Alessandro Fabiano per Agri Effe, Valentina Fabiano per Marval), il verbale di inventario allegato al contratto di locazione (redatto in forma pubblica, registrato, trascritto e perciò opponibilealla procedura) conteneva in realtà l’analitica descrizione dei beni poi inventariati dagli organi fallimentari perché rinvenuti presso la sede della società fallita, e le fatture allegate contenevano anche la quietanza dei venditori, per non dire degli ulteriori documenti prodottia dimostrazione della titolarità dei beni in capo ad Agri Effe (verbalidi verifica della Guardia di finanza). 3.

– I primi due motivi sono fondati e vanno accolti, con assorbimento del terzo. 3.1. – La domanda d i ammissione al passivo fallimentare è connotata da una specificità maggiore rispetto ai canoni dell’art.164 c.p.c., poiché assolve non solo a lle ordinarie esigenze di chiarezza proprie di una domanda giudiziale, ma anche alla logica precipua di assicurare un reciproco controllo, il più agevole possibile, nell'ambito del cd. “contraddittorio incrociato” che caratterizza la formazione dello stato passivo concorsuale, ove vengono esaminati in un unico contesto processuale tutti i diritti vantati dai terzi nei confronti del debitore, anche in vista dell’esercizio del diritto di impugnazione riconosciuto dall’art. 98 l.fall., oltre che alla funzione di rendere più efficiente l’amministrazione concorsuale, in relazione ai compiti gestori e organizzativi che gravano sugli organi della procedura (v.

Cass.26781/2016,37102/2022). 3.2. –In particolare, l'art. 93, comma 3, n. 2), l.fall. richiede la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, e il successivo comma 4 prevede l’inammissibilità del ricorso qualora detto requisito risulti «omesso o assolutamente incerto», con la conseguenza la relativa domanda è ammissibile soltanto se la cosa mobile sia stata determinata nella sua specifica e precisa individualità ( ex multis , 10206/2005, 30894/2017, 1891/2018, 13511/2021). 3.3. – Questo particolare rigore, che contempla non solo l’omissione ma anche l’assoluta incertezza dei requisiti prescritti, risponde anche all’esigenza di circoscrivere in modo chiaro l’eventuale ambito di un possibile vizio di ultrapetizione, alla luce di quanto dispone l’art. 95, comma 3, l.fall. (per cui il giudice delegato decide «nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d’ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati») ed in vista del rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (Cass.6279/2022, 37102/2022). 3.4.

– Tuttavia, costituisce principio altrettanto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che l’oggetto della domanda ex art. 93 l.fall. si individua alla stregua delle complessive indicazioni contenute nella stessa e dei documenti allegati (Cass.7287/2013, 33008/2019, 10990/2021; cfr. Cass. 40392/2021), e tale principio non risulta rispettato dal tribunale, il quale ha dichiaratamente escluso che le fatture allegate alla domanda possano contribuire alla descrizione dei beni rivendicati, così confermando la valutazione del giudice delegato di inammissibilità del ricorsoai sensi dell’art. 93, comma 4, l.fall., il quale come visto collega invece detta rigorosa sanzione alla assoluta incertezza dei requisiti prescrittinei nn. 1), 2) e 3) del comma precedente. 3.5.

– Resta come detto assorbito il terzo motivo, poiché le valutazioni sui mezzi istruttori allegati e richiesti sono logicamente successive alla verifica della individuabilità dei beni rivendicati e della loro corrispondenza a quelli inventariati. 4. – Il decreto va quindi cassato con rinvio, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie i primi due motivi del ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Foggia, in diversa composizione, cui demanda di pro