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Ordinanza — n. 32539/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses bankruptcy judge's fee liquidation due to omitted pronouncement on travel expenses and vague reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32539/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the bankruptcy judge's rejection of an engineer's appeal regarding fee liquidation. The engineer argued that the lower court omitted a decision on travel expenses and failed to properly address the scope of his duties versus the bankruptcy administrator's claims. The court found the original decree legally flawed because it ignored specific expense requests and provided contradictory reasoning regarding the nature of the engineer's tasks.

Regesto Legislator

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Art. 49 DPR n. 115/2002; Art. 12, 13 DM 30/05/2002: When a bankruptcy liquidation decree omits a specific ruling on auxiliary expenses or contains contradictory reasoning regarding the scope of professional duties, the decision is void and must be remanded for a new examination.

Parole chiave

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bankruptcy liquidation professional fees omitted pronouncement travel expenses remand for retrial contradictory reasoning auxiliary expenses gara d'appalto infruttuosa

Disposizioni normative citate

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Art. 49 DPR n. 115/2002
–risulta in primo luogo evidente la mancata pronuncia sulla richiesta di liquidazione delle spese sostenute per l’adempimento dell’incarico, che spettano all’ausiliare del magistrato in uno a quelle di viaggio, all’indennità di viaggio e di soggiorno e all’onorario,ai sensi dell’art. 49, d.P.R.
Art. 12, comma 2 DM 30 maggio 2002
112 c.p.c.sulla richiesta di rimborso delle spese nonché di liquidazione dell’onorario per le attività di “rilievo” ex art. 12, comma 2, d.m.
Art. 4 L. n. 319 del 1980
30 maggio 2002 e di quello a vacazioni ex art. 4, l.
Art. 1 DM 30 maggio 2002
– il primo mezzo lamenta omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.sulla richiesta di rimborso delle spese nonché di liquidazione dell’onorario per le attività di “rilievo” ex art.
Art. 13 DM 30 maggio 2002
5 c.p.c., con riguardo alla riconduzione del mancato riconoscimento delle suddette spettanze alla volontà di rinuncia al compenso per l’attività di individuazione dei beni immobili ed alla natura omnicomprensiva della liquidazione ex art. 13, d.m.
Art. 29 DM 30 maggio 2002
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Artt. 49, 55 e 56 DPR n. 115 del 2002
art. 112 c.p
– il primo mezzo lamenta omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.sulla richiesta di rimborso delle spese nonché di liquidazione dell’onorario per le attività di “rilievo” ex art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 7174/2010
cit., comportano una liquidazione autonoma del compenso (Cass. 7174/2010); 4.
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Testo completo

9/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23419/2019 R.G. proposto da : GALDIERI ALDO, rappresentato e difeso dall'avvocato ROMANO VINCENZO (RMNVCN46C12I234A), indirizzo PEC: vincenzo.romano@pec.studioromanoassociato.it -ricorrente- contro FALLIMENO GARDENIA SRL -intimato- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di NAPOLI NORD n. 1263/2019 depositatoil 03/07/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2023 dal Consigliere PAOLA VELLA. Rilevato che: 1. –con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Napoli Nord ha rigettato il reclamo ex art. 26 l.fall. proposto dall’ ingegnere Aldo Galdieri contro il decreto del giudice delegato al Fallimento Gardenia s.r.l., di liquidazione delcompenso d ovutogli in relazione all’incarico svolto, di individuazione e stima del compendio immobiliare acquisito alla massa, situato in vari comuni laziali e campani; 2.

– l’ ing. Galdieri impugna il decreto con tre motivi di ricorso per cassazione; il Fallimento intimato non svolge difese. Considerato che: 2.1. – il primo mezzo lamenta omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.sulla richiesta di rimborso delle spese nonché di liquidazione dell’onorario per le attività di “rilievo” ex art. 12, comma 2, d.m. 30 maggio 2002 e di quello a vacazioni ex art. 4, l. n. 319 del 1980 e art. 1 d.m. cit. per le attività di verifica della regolarità urbanistica, delle praticheedilizie e della conformità catastale, o in alternativa per erroneorigetto implicito delle relative istanze ; 2.2.

– il secondo deduce l’ omesso esame di fatti decisivi ex art.360, comma 1, n. 5 c.p.c., con riguardo alla riconduzione del mancato riconoscimento delle suddette spettanze alla volontà di rinuncia al compenso per l’attività di individuazione dei beni immobili ed alla natura omnicomprensiva della liquidazione ex art. 13, d.m. cit., relativo alla stima analitica dei beni; 2.3. – il terzo denunzia l’omessa applicazione degli artt. 12 , comma 2, d.m. 30 maggio 2002, 1 d.m. cit. e 4, l. 319 / 1980 in riferimento alla liquidazione degli onorari a vacazioni e per le operazioni di rilievo, nonché violazione de l combinato disposto degli artt. 49, 55 e 56 d .

P . R . n. 115 del 2002 con riguardo a mancato rimborso delle spese anticipate, incluse quelle di viaggio; 3. –i tre motivi, esaminabili congiuntamente in quanto connessi, sono fondati; 3.1. –risulta in primo luogo evidente la mancata pronuncia sulla richiesta di liquidazione delle spese sostenute per l’adempimento dell’incarico, che spettano all’ausiliare del magistrato in uno a quelle di viaggio, all’indennità di viaggio e di soggiorno e all’onorario,ai sensi dell’art. 49, d.P.R. n. 115 del 2002; 3.2. – inoltre, la stringata motivazione del decreto impugnato risulta a tratti ellittica e incomprensibile, specie con riguardo all’asserita rinuncia «all’incarico per l’individuazione dei beni» (che parrebbe sicuramente espletato) e al successivo passaggio in cui si assume che le attività di rilievo e quelle ulteriori sarebbero da considerare «ricomprese nell’attività per la quale il consulente ha rinunciato al compenso o comunque in quello già liquidato»; 3.3.

– quanto alla affermata ricomprensione delle attività di rilievo e di verifica catastale-urbanistica nell’attività di stima, sulla quale il ricorrente riferisce il parere opposto reso dal curatore (nel senso che «dette operazioni hanno avuto una finalità del tutto autonoma rispetto a quella di valutazione»), si osserva che il principio di onnicomprensività dell'onorario sancito dall'art. 29 del d.m. 30 maggio 2002 riguarda solo le attività complementari ed accessorie che, pur non essendo specificamente previste in sede di conferimento dell'incarico, risultano tuttavia strumentali all'accertamento tecnico, non potendo al contrario trova re applicazione in presenza di una pluralità di indagini non interdipendenti, che presuppongono necessariamente una pluralità di incarichi di natura differente, come nel caso di richiesta di rilievi topografici e planimetrici da un lato, e di attività di stima dei beni dall'altro che, in quanto previsti distintamente dagli artt. 12 e 13 d.m. cit., comportano una liquidazione autonoma del compenso (Cass. 7174/2010); 4.

–segue la cassazione con rinvio, anche per la statuizione sulle spesedel presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnat o e rinvia al Tribunale di Napoli Nord, in diversa composizione, per un nuovo esame e per le spese del presente giudizio