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Ordinanza — n. 32532/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows liquidator's fee liquidation request, ruling final fees must be paid only at procedure end.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32532/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed a lower court decree that had liquidated a deceased liquidator's full fees early in a bankruptcy proceeding. The appellant argued that since the liquidator died before the procedure closed, he was entitled to a final fee calculation rather than just an advance. The court agreed, establishing that bankruptcy liquidator fees are unitary and determined only at the procedure's conclusion, allowing only advances before finalization.

Regesto Legislator

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Art. 39, comma 2, l.fall.; Art. 182, comma 2, l.fall.: In bankruptcy proceedings, the liquidator's fee has a unitary character determined at the end of the procedure, permitting only advances prior to finalization.

Parole chiave

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bankruptcy liquidator fees unitary compensation principle final fee liquidation deceased liquidator rights advance payments only compenso del curatore fallimentare liquidazione degli onorari difensivi indennizzo pecuniario

Disposizioni normative citate

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Art. 111, comma 7, Cost.
Con l ’ unico motivo articolato , l a ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 111, comma 7°, Cost.,degli artt.
Art. 28, 29, 37, 38, 39, 116, 182 l.fall.
Art. 5, 6 d.m. n. 30/2012
Art. 1, 2, 5, 6 d.m. n. 570/1992
Con l ’ unico motivo articolato , l a ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 111, comma 7°, Cost.,degli artt.
Art. 360 n. 3, 4 c.p.c.
570/1992, in relazione all’art. 360 n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 37568 del 2022
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Testo completo

ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 10875-2019proposto da: CIERI LILIA, rappr e se ntat a e difes a da ll ’ Avvocat o GIUSEPPE DELLA PIETRAper procura in calce a l ricorso; -ricorrente - contro RAGO SERGIO e PETRUCCIANI CLAUDIA, in qualità di liquidatori giudiziali, e SUPINO GIUSEPPE, in qualità di commissario giudiziale del concordato preventivo di Antonio Molinari; -intimati - avverso il DECRETO delTRIBUNALE DI CAMPOBASSOdepositato il 15/2/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 3 / 9 /202 3 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO;

FATTI DI CAUSA 1.1. Il tribunale di Campobasso , c on il decreto in epigrafe, ha respinto l’istanza con la quale Lilia Cieri, in qualità di erede dell’avv. Giuseppe Petrucciani, ha chiesto la liquidazione del compenso spettante a quest’ultimo, deceduto in data Ric. 2019n.108 7 5 - Sez. 1 - CC del 1 3 settembre 20 2 3 24/12/2010,quale liquidatore del concordato preventivo aperto nel 1995 nei confronti di Antonio Molinari. 1.2. Il tribunale ha ri levato che , con decreto del 18/3/2011, aveva già liquidato in favore dell ’ avv. Giuseppe Petrucciani l’importo complessivo di €. 100.000,00, al lordo degli acconti già ricevuti, a titolo di compensi “relativi a tutta l’attività svolta dal liquidatore sino alla data del suo decesso”: non risultava, pertanto, altra attività in relazione alla quale si dovesse provvedere. 1.3.

Lilia Cieri, nella qualità , con ricorso notificato il 28/3/2019, ha chiesto, per un motivo, la cassazione del decreto. 1.4. Sergio Rago e Claudia Petrucciani, in qualità di liquidatori giudiziali, e Giuseppe Supino sono rimastiintimati. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.5. Con l ’ unico motivo articolato , l a ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 111, comma 7°, Cost.,degli artt. 28, 29, 37, 38, 39, 116 e 182 l.fall., degli artt. 5 e 6 del d.m. n. 30/2012 nonché degli artt. 1, 2, 5 e 6 del d.m. n. 570/1992, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ed, in via gradata, la nullità della sentenza e/o del procedimento, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., lamenta che il tribunale non abbia considerato che, nel concordato preventivo con cessione di beni, ove il liquidatore cessi dalle sue funzioni prima della chiusura delle operazioni, ha diritto solo alla percezione di uno o più acconti, dovendo il compenso finale essergli liquidato sempre e solo al termine della procedura, e che, pertanto, se il liquidatore, pur se cessato, riscuote un importo, questo dev’essere necessariamente qualificato come un acconto e, dunque, come un anticipo sul compenso da liquidare in ogni caso nella fase finale. 2.1.

Il motivo è fondato.Ric. 2019n.108 7 5 - Sez. 1 - CC del 1 3 settembre 20 2 3 2.2. Questa Corteha già avuto modo di affermare che: - il provvedimento impugnato, avendo provveduto sul compenso dovuto al commissario liquidatore a saldo dell’attivit̀ da questi svolta e non essendo soggetto ad altro gravame, ha carattere definitivo e decisorio ed ̀ quindi ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7°, Cost.; -l’art. 39, con riferimento al compenso del curatore, prevede, al comma 2°, nel testo applicabile ratione temporis, che “la liquidazione del compenso ̀ fatta dopo l ’ app rovazione del rendiconto e, se del caso, dopo l’esecuzione del concordato”e che “è in facoltà del tribunale di accordare al curatore acconti sul compenso per giustificati motivi”; - qualora il curatore cessi dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni di fallimento, il compenso va liquidato tenuto conto dell’opera prestata ovvero tenendosi conto dei risultati ottenuti, dell’importanza del fallimento, nonché della sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni, sulla base di percentuali contestualmente indicate, nel minimo e nel massimo, sull’ammontare dell’attivo realizzato (Cass. n. 13551 del 2012, in motiv., con riferimento alla disciplina applicabile prima dell’introduzione, ad opera del d.lgs. n. 5/2006, dell’art. 39, comma 3°, l.fall.;

Cass. n. 19230 del 2009); - la prima regola che si ricava da questo complesso di norme (indicata espressamente per il fallimento ma applicabile, pur a fronte del mancato rinvio operato dall’art. 182l.fall., nel testo in vigore ratione temporis, anche al liquidatore nominato nel concordato preventivo per cessione dei beni: Cass. n. 6924 del 1997; Cass. n. 16989 del 2004; Cass. n. 9178 del 2008; Cass.n. 7591 del 2016)sta nel fatto che la liquidazione del compenso avviene “al termine della procedura” e presuppone , quindi, l’avvenuta conclusione di tutte le attività di pertinenza del curatore (nel fallimento) o del liquidatore (nel concordato); - Ric. 2019n.108 7 5 - Sez. 1 - CC del 1 3 settembre 20 2 3 solo quando l’intera attivitàsi ̀ conclusa , infatti, il tribunale ̀ in grado, da un lato , di apprezzare, in termini quantitativi e qualitativi, il carattere dell’opera professionale da retribuire, e, dall’altro,di determinare in via definitiva il compenso dovuto a ciascuno dei liquidatori, sulla base del ruolo ricoperto da ognuno di essi nel determinare le sorti dell’esecuzione del concordato; - la liquidazione del compenso finale del liquidatore presuppone, dunque, al pari di quanto avviene per il cura tore fallimentare, l’approvazione del rendiconto conclusivo, cui ̀ tenuto al termine della propria opera; -per converso, quando tutte le attività non sono ancora terminate, ̀ possibile procedere alla liquidazione soltanto di acconti, come stabilito dall’art. 39, comma2°, l.fall.; -l ’ ulteriore regola fissata dalla norma in esame ̀ costituita dal fatto che il compenso per l’opera prestata dal liquidatore giudiziale, al pari di quanto avviene per il curatore fallimentare, ha carattere unitario, anche se nell’incarico si sono avvicendati pì soggetti , con la conseguente necessit ̀ di ripartire il compenso unitario spettante a questo organo della procedura fra i soggetti che si sono alternati nel ricoprire l’incarico e al termine della procedura, allorch́ divengono possibili una disamina complessiva dei fatti rilevanti ai fini della liquidazione e l ’ individuazione del contributo di ciascun liquidatore al conseguimento dei risultati conclusivi(Cass. n. 37568 del 2022). 2.3.

In definitiva, in tema di concordato preventivo, in ragione del rinvio dell’art. 182, comma 2°, l.fall. all’art. 39 l.fall. e dell’assenza di ragioni di incompatibilità, il compenso del liquidatore giudiziale, quand ’ anche nell ’ ufficio si siano avvicendati più soggetti, ha carattere unitario e la sua determinazione avviene al termine della procedura, presupponendo l’avvenuta conclusione di tutte le attività di pertinenza dell’organo concorsuale e la conseguente possibilità Ric. 2019n.108 7 5 - Sez. 1 - CC del 1 3 settembre 20 2 3 del tribunale di apprezzare, in termini quantitativi e qualitativi, l’opera professionale da retribuire, determinando in via definitiva il compenso dovuto a ciascuno dei liquidatori, sulla base del ruolo effettivamente svolto in funzione dell’esecuzione del concordato, sicché, da un lato, è improponibile la domanda di liquidazione del compenso formulata dal liquidatore cessato prima del termine della procedura, mentre, dall’altro, prima della conclusione della procedura, l’unico provvedimento adottabile daltribunale può avere per oggetto solo acconti ma non il compenso definitivo. 2.4.

Nel caso in esame, risulta che Giuseppe Petrucciani, liquidatore del concordato preventivo aperto nel 1995 nei confronti di Antonio Molinari, essendo deceduto in data 24/12/2010, è cessato dalla carica prima della conclusione dell’attività di liquidazione. 2.5. Il tribunale, lì dove ha ritenuto l’insussistenza dei presupposti per provvedere sulla richiesta avanzata da Lilia Cieri, in qualità di erede dell’avv. Giuseppe Petrucciani, per la liquidazione del compenso in favore di quest’ultimo in ragione del fatto che lo stesso tribunale, con decreto del 18/3/2011, aveva gì provveduto alla liquidazione dei compensi “ relativi a tutta l’attività svolta dal liquidatore sino alla data del suo decesso”, non è, pertanto, coerent e con l a disciplina prima esposta: e si espone, come tale, alle censure svolte, sul punto, dalla ricorrente.

3. Il ricorso dev’essere, quindi, accolto e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Campobasso che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Ric. 2019n.108 7 5 - Sez. 1 - CC del 1 3 settembre 20 2 3 La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa il decreto impugnato con rinvio per un nuovo esame al tribunale di Campobasso che, in differente co