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Ordinanza — n. 32415/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows private hospital claim for reimbursement of rehabilitation stays based on contractual breach rather than administrative discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32415/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the lower appellate court's ruling that barred the private hospital's claim, holding that the dispute concerned contractual non-performance rather than administrative discretion. The hospital argued that reimbursement for twelve 2009 and ninety-five 2010 rehabilitation stays was due under a contractual credit scheme, while the regional health authority contested the appropriateness of these stays through an expert commission. The Supreme Court ruled that since the controversy focused solely on the outcome of these control inspections and the resulting financial obligation, it fell under ordinary jurisdiction under Article 133 of Legislative Decree 104/2010.

Regesto Legislator

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Art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 104 del 2010; Art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 104 del 2010; SU, n. 1602/22; SU, n. 31029/19: Controversies regarding the outcome of appropriateness inspections by ASLs on private healthcare providers operating under a credit scheme belong to ordinary jurisdiction when the subject matter is exclusively the inspection result, the consequent finding of breach of concessionary obligations, or related monetary claims.

Parole chiave

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ordinary jurisdiction administrative discretion private hospital rehabilitation stays contractual breach appropriateness control Legislative Decree 104 valutazione dell'idoneità medica

Disposizioni normative citate

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Art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 104 del 2010

Giurisprudenza citata

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SU, n. 1602/22
104 del 2010, qualora oggetto della contestazione sia esclusivamente l'esito del controllo, il conseguente accertamento dell'inadempimento della concessionaria rispetto alle obbligazioni derivanti dal rapporto concessorio, le relative richieste pecuniarie ovvero le sanzioni amministrative irrogate ( SU, n. 1602/22).
SU, n. 31029/19
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Testo completo

sigliere ORDINANZA sul ricorso 18305/2018proposto da: POLICLINICO ITALIA s.r.l., in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso gli avv.ti Vito e Maria Luisa Bellini e Giuseppe Graziosi dai quali è rappres. e difesa,con procura speciale a margine del ricorso; RICORRENTE E AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso la sede legale in Roma, Borgo S. Spirito 3, rappres. e difesa dagli avv.to Gloria Di Gregorio, con procura speciale in calce al controricorso; REGIONE LAZIO, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, negli uffici dell’Ente, in via M.

Colonna n. 27, presso l’avv. Giuseppe Alloccadal quale è rappres. e difesa, per procura speciale in atti; CONTRORICORRENTIavverso la sentenza n. 2417/2018 de lla Corte d’appello di Roma, pubblicata il 13.4.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2023dal Cons. rel., dott. CAIAZZO ROSARIO. RILEVATO CHE Con citazione del 2012 la Policlinico Italia s.r.l. convenne innanzi al Tribunale di Roma l’Azienda USL Roma 1 e Laziosanità A.S.P. per far accertare che tutti i ricoveri di riabilitazione da essa erogati nel terzo e quarto semestre del 2009, e nel primo semestre del 2010 erano stati appropriati e dunque erano da remunerare.

In seguito ai controlli effettuati da Laziosanità era stata contestata l’appropriatezza di dodici ricoveri effettuati nel 2009 e di 95 ricoveri effettuati nel 2010 presso la struttura sanitaria accreditata con il Servizio Sanitario regionale; quest’ultima aveva espresso il proprio dissenso rispetto alle inappropriatezze rilevate, dando impulso alla procedura di cui al d.r. 58/09, che prevedeva la convocazione di una commissione di esperti per la valutazione dei ricoveri che aveva confermatoquanto sostenuto dalla Laziosanità all’esito dei controlli preliminari.

Con sentenza del 2014, il Tribunale adito dichiarava il proprio difetto di giurisdizione affermando che l’accoglimento della domanda avrebbe presupposto un vaglio della correttezza dell’esercizio dell’attività amministrativa di controllo esercitata mediante un procedimento che si concludeva con un provvedimento collegiale valutativo a maggioranza, espressione di discrezionalità tecnica incidente su posizioni di interesse legittimo. Con sentenza del 13.4.18, la Corte territoriale rigettava l’appello, osservando che: la richiesta di riconoscimento dell’appropriatezza dei ricoveri e del diritto diottenere la relativa remunerazione concretizzava una contestazione di un provvedimento amministrativo nell’esercizio di discrezionalità tecnica; non erano stati contestati i provvedimenti amministrativi regionali che avevano definito la nozione di ricovero, bensì l’accertamento effettuato dalla commissione degli esperti; pertanto, non era dubbio che la causa riguardasse l’esercizio del potere amministrativo, con la conseguente posizione di interesse legittimo dell’appellante, che radicava la giurisdizione del giudice amministrativo.

La Policlinico Italia s.p.a ricorre in cassazione con tre motiviillustrati con memoria.Resistono con controricorso la regione Lazio e l’Azienda sanitaria locale Roma 1. Con ordinanza interlocutoria depositata il 23.3.2023, la Corte ha rimesso la questione al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, sul presupposto che esse non si erano mai pronunciate riguardo alla valutazione dell’inadeguatezza dei ricoveri nella regione Lazio da parte della suddetta commissione; l’istanza di assegnazione alle Sezioni Unite è stata rigettata, dispone ndo trasmettersi il fascicolo alla Prima Sezione civilepr la trattazione.

RITENUTO CHE Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 7, c.1, d.lgs. n. 104/2010. Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 24 e 103 Cost. Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 8quinquies, c.2, d.lgs. n. 502/92. I tre motivi, sviluppati unitariamente, con unica trattazione delle varie doglianze-esaminabili dunque congiuntamente- censurano la sen tenza impugnata, per aver la Corte d’appello escluso la giurisdizione del giudice ordinario ritenendo chela posizione della società ricorrente non afferisca a diritti soggettivi, in quanto: i ricoveri per cui è causa sono stati erogati in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario regionale,in ambito contrattuale, venendo in rilievo una fattispecie di adempimento contrattuale; ciascun ricovero era disposto in base a tariffe predeterminate dalla Regione in base al tipo di ricovero, per cui all’esito dell’istruttoria sarebbe da accertare il diritto alla remunerazione.

I motivi sono fondati. Invero, secondo l’orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte (sebbene anteriore alla suddetta ordinanza interlocutoria) le controversie aventi ad oggetto l'esito dei controlli di appropriatezza eseguiti dalle ASL sulle strutture private che erogano prestazioni sanitarie operando in regime concessorio di accreditamento appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, ex art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, qualora oggetto della contestazione sia esclusivamente l'esito del controllo, il conseguente accertamento dell'inadempimento della concessionaria rispetto alle obbligazioni derivanti dal rapporto concessorio, le relative richieste pecuniarie ovvero le sanzioni amministrative irrogate ( SU, n. 1602/22).

E’ stato altresì affermato che la controversia avente ad oggetto la sanzione amministrativa comminata dall'ASL - nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo sulla congruità ed appropriatezza del servizio pubblico reso - ad una struttura privata operante in regime di accreditamentova devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto concerne prestazioni effettuate in esecuzione del rapporto, a carattere paritario e contenuto meramente patrimoniale, di concessione di pubblico servizio, non venendo in rilievo l'esercizio, da parte della pubblica amministrazione, di poteri autoritativi e discrezionali(SU, n. 31029/19 ).

Nella specie, non è condivisibile la motivazione della Corte territoriale secondo la quale la richiesta di riconoscimento dell’appropriatezza dei ricoveri e del diritto di ottenere la relativa remunerazione concretizzava una contestazione di un provvedimento amministrativo, in quanto la controversia ha per oggetto l’esito dei controlli di appropriatezza eseguiti dalle ASL sulle strutture private che erogano prestazioni sanitarie, operando in regime concessorio di accreditamento , e il conseguente accertamento dell'inadempimento della concessionaria rispetto alle obbligazioni derivanti dal rapporto concessorio.

Nel caso concreto, la causa petendiè dunque relativa ad una fattispecie d’inadempimento contrattuale, e non alla contestazione del merito di un provvedimento amministrativo che viene incidentalmente in rilievo solo in ordine al suddetto accertamento dell’esito del controllo d’appropriatezza dei ricoveri nelle strutture private. Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in d