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Ordinanza — n. 32407/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against hospital reimbursement ruling based on regional budget constraints and discretionary spending limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32407/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the appeal filed by a healthcare provider against a lower court ruling that reduced their reimbursement due to provincial budget overruns. The provider argued that the appellate court violated national compensation principles and failed to prove the budget deficit, while the opposing health authority contended that regional fiscal limits legally justify reducing payments for out-of-region services. The court upheld the decision, ruling that once territorial budget limits are established, public authorities must strictly adhere to them without discretionary power to override these constraints.

Regesto Legislator

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Art. 12 comma 3 lett. B) D.Lgs 30/12/1992 n. 502; Art. 2 comma 4 l.r. Sicilia n. 3/2001: In cases of scarce resources, the public authority must strictly adhere to established budget limits for health providers, ceasing discretionary power once territorial ceilings are defined.

Parole chiave

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healthcare reimbursement regional budget limits public authority discretion provincial spending caps conventioned services fiscal equilibrium appellate review rimborso ospedaliero

Disposizioni normative citate

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Art. 12 comma 3 lett. B) D.Lgs 30/12/1992 n. 502
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso il ricorrente Casa di cura Cappellani spa denuncia illegittimità della sentenza per violazione del principio di compensazione delle risorse del fondo sanitario nazionale ex art. 12 c.3 lett.B) D.Lggs 30/12/1992 nr.
Art. 2 comma 4 l.r. Sicilia n. 3/2001
Occorre premettere che in tema di rimborsi per spese sanitarie, l'art. 2, comma 4, della l.r.
Art. 360 comma 1 nr. 3 cpc
502, in relazione all’art. 360 comma 1 nr.3 cpc, in quanto la Corte di Appello di Messina ha ritenuto che nel determinare il budget ciascuna azienda terrà conto anche delle prestazioni da erogare a pazienti di altra regione sulla base dell’art.
Art. 360 comma 1 nr. 5 cpc
502, in relazione all’art. 360 comma 1 nr.3 cpc, in quanto la Corte di Appello di Messina ha ritenuto che nel determinare il budget ciascuna azienda terrà conto anche delle prestazioni da erogare a pazienti di altra regione sulla base dell’art.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cons. Stato, Ad. Plen., 12/04/2012, n. 3
Cons. Stato, 02/05/2006, n. 8
Consiglio Stato, sez. V, 25/01/2002, n. 418
8; Consiglio Stato, sez. V, 25/01/2002, n. 418; Corte Cost.
Corte Cost. 26/05/2005, n. 200
Corte Cost. 28/07/1995, n. 416
26/05/2005, n.200; Corte Cost. 28/07/1995, n. 416; Corte Cost.
Corte Cost. 23/07/1992, n. 356
Cass. civ. III sezione n. 27608/2019
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12014/2019 R.G. proposto da : CAPPELLANI GIOMI SPA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CARBONETTI FABRIZIO; -ricorrente- contro AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIORGIANNI ALESSIA; -controricorrente- avverso SENTENZA CORTE D'APPELLO MESSINA n. 927/2018 depositata il15/10/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023dal Consigliere MARINA MELONI. FATTI Dl CAUSA La Cappellani Giomi spa subentrata alla Casa di Cura Cappellani spa notificò all’Azienda Sanitaria Provinciale (di seguito ASP) di Messina decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Messina in data 14/11/2008 per il pagamento della somma di € 1.475.696,34oltre interessi e spese a titolo di corrispettivo dovuto a saldo per prestazioni erogate in regime di convenzionamento nell’anno 2008. La ASP di Messina propose opposizione al decreto ingiuntivo contestando la somma di cui all’ingiunzione e lamentando il superamento del budget assegnato a ciascuna struttura secondo i criteri stabiliti dai decreti assessoriali succedutisi nel tempo.

Il Tribunale di Messina in parziale accoglimento dell’opposizione condannò la ASP a pagare alla ricorrente la minor somma di euro 456.508,71. La Azienda sanitaria provinciale di Messina appellò la sentenza davanti alla Corte di Appello di Messina la quale accolse l’appello e, in riforma della sentenza di primo grado, revocò il decreto ingiuntivo opposto. Avverso la sentenza nr.193 del 2011 della Corte di Appello di Messina propone ricorso per cassazione la Cappellani Giomi spa subentrata alla Casa di Cura Cappellani spa affidato a due motivi e memoria.

La ASP di Messina resiste con controricorso e memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso il ricorrente Casa di cura Cappellani spa denuncia illegittimità della sentenza per violazione del principio di compensazione delle risorse del fondo sanitario nazionale ex art. 12 c.3 lett.B) D.Lggs 30/12/1992 nr. 502, in relazione all’art. 360 comma 1 nr.3 cpc, in quanto la Corte di Appello di Messina ha ritenuto che nel determinare il budget ciascuna azienda terrà conto anche delle prestazioni da erogare a pazienti di altra regione sulla base dell’art. 4 del decreto assessoriale alla sanità della Regione Siciliana del 28/10/2005.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente Casa di cura Cappellani spa denuncia violazione dell’art.24 comma 8 legge regione siciliana 8 febbraio 2007 nr. 2 per mancata allegazione e prova del superamento dell’aggregato di spesa e omesso riconoscimento delle prestazioni in regime di extrabudget in relazione all’art. 360 comma 1 nr.5 cpc. Il ricorso è infondato e deve essere respinto per entrambi i motivi. Occorre premettere che in tema di rimborsi per spese sanitarie, l'art. 2, comma 4, della l.r. Sicilia n. 3 del 1991 demanda a decreti assessoriali l'adozione di limiti di spesa anche per interventi urgenti che siano effettuati tramite l'assistenza indiretta, sicché l'esistenza di tali limiti costituisce elemento strutturale della normativa ed è la risultante di un bilanciamento cui il legislatore ha inteso procedere tra l'esigenza di garantire egualmente a tutti i cittadini e salvaguardare il diritto fondamentale alla salute nella misura più ampia possibile e quella di rendere compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile ad essa destinare.

Anche recentemente questa Corte con Sez. 3- , ordinanza n.26334 del 29/09/2021 ha affermato che: “In tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, è infondata la domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti il limite di spesa formulata dalla società accreditata nei confronti dell'ASL e della Regione, atteso che la mancata previsione dei criteri di remunerazione delle prestazioni eccedenti il tetto di spesa è giustificata dalla necessità di dover rispettare i vincoli pubblici imposti dalla copertura finanziaria delle relative leggi di approvvigionamento e dalla circostanza che la struttura privata accreditata non ha l'obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate e gode comunque di una posizione di rilievo connessa alla affidabilità sul mercato derivante dall'avvenuto accreditamento “.

Passando all’esame dei motivi di ricorso, il primo motivo è infondato.La Corte d’appello con la sentenza impugnata spiega adeguatamente i riferimenti normativi cui è ancorato l’abbattimento per le prestazioni extrabudget rilevando che anche le prestazioni rese a pazienti di altra regione vanno comprese nel budget. Non corrisponde al vero infatti che l’Azienda abbia operato illegittimi abbattimenti senza alcun supporto legislativo o contrattuale in quanto, al contrario, la Corte distrettuale ha accertato che gli abbattimenti sono avvenuti in osservanza al decreto assessoriale di programmazione del tetto di spesa nell’ambito della legislazione regionale di riferimento.

Alla base di tale conclusione vi sono alcuni stringenti indirizzi normativi: l'art. 32, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'art. 12, comma 3,del d.lgs 23 dicembre 1992, n. 502 e l'art. 39 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n.446 e giurisprudenziali (Cons. Stato, Ad. Plen., 12/04/ 2012, n. 3; Cons. Stato, 02/05/ 2006,n. 8; Consiglio Stato, sez. V, 25/01/2002, n. 418; Corte Cost. 26/05/2005, n.200; Corte Cost. 28/07/1995, n. 416; Corte Cost. 23/07/1992, n. 356) — i n base ai quali si è affermato che , “ in condizioni di scarsità di risorse e di necessario risanamento del bilancio, anche il sistema sanitario non può prescindere dall'esigenza di perseguire obiettivi di razionalizzazione finalizzati al raggiungimento di una situazione di equilibrio finanziario attraverso la programmazione e pianificazione autoritativa e vincolante dei limiti di spesa dei vari soggetti operanti nel sistema.

Si tratta dell'esercizio di un potere connotato da ampi margini di discrezionalità, posto che deve bilanciare interessi diversi e per certi versi contrapposti, ovvero l'interesse pubblico al contenimento della spesa, il diritto degli assistiti alla fruizione di adeguate prestazioni sanitarie, le aspettative degli operatori privati che si muovono secondo una legittima logica imprenditoriale e l'assicurazione della massima efficienza delle strutture pubbliche che garantiscono l'assistenza sanitaria a tutta la popolazione”(Cass. civ. III sezione n.27608/2019).

Tuttavia, una volta definiti, in relazione alla base territoriale interessata, i limiti di budget, viene a cessare la discrezionalità della p.a. dovendo quest’ultima attenersi ai limiti generali e singolari di spesa dei vari operatori convenzionati e ai criteri normativi e giurisprudenziali di operatività di tali limitiche nella specie concernono precisamente la rilevanza delle prestazioni in regime di assistenza indiretta. Altrettanto inammissibile è il secondo motivo di ricorso in quanto generico. Il ricorrente lamenta genericamente che la Corte d’appello non si è espressa sulla mancanza di prova in ordine all’ammontare del tetto di spesa provinciale, sulla presunta incapienza dell’aggregato economico assegnato alla provincia di Messina e sullo sforamento di tali limiti di spesa da cui è derivato l’abbattimento delle prestazioni rese laddove, al contrario, alle pagine 4 e 5 la sentenza impugnata spiega adeguatamente i riferimenti normativi cui è ancorato l’abbattimento per le prestazioni extrabudget rilevando la mancanza di prova contraria da parte della ricorrente che i dati indicati dall’Amministrazione non corrispondano a quelli reali.

In considerazione di quanto sopra il ricorso proposto deve essere respinto con condanna del ricorrente alle spese di giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento dellespese del presente giudizio che liquida in euro 10.000,00, più euro200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori dilegge. Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo u