Italian court dismisses appeal claiming failure to recognize invoice as formal notice of default in debt collection case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Credifarma's appeal against the Second Instance Court's refusal to award interest based on a formal notice of default. The lower court determined that invoices and accounting documents did not constitute a formal notice of default, establishing that interest accrued only upon the notification of the injunction decree. The Supreme Court upheld this decision, ruling that the appellate court adequately justified its finding that the disputed note lacked the necessary legal effect to trigger default.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1219 c.c.; Art. 116 c.p.c.; Art. 360 nr. 5 c.p.c.: A court decision is binding if it adequately explains why specific documents fail to constitute a formal notice of default, and an appeal must identify specific omitted facts rather than merely alleging error.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8372/2020 R.G. proposto da : CREDIFARMA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAOLA FALCONIERI, 100, presso lo studio dell’avvocato FIECCHI PAOLA rappresentato e difeso dall'avvocato MACCIOTTA GIUSEPPE; -ricorrente- contro AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE ROMA 2, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIA BRIGHETTI, 23 ED. B, presso lo studio dell’avvocato MAZZOLI GABRIELLA che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TANDOI MARIA CRISTINA; -controricorrente- avverso SENTENZA CORTE D'APPELLO ROMA n. 5135/2019 depositata il25/07/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023dal Consigliere MARINA MELONI. FATTI Dl CAUSA Credifarma spa, quale mandataria di numerosi farmacisti, ha proposto ricorso per Cassazione, affidato ad un motivo, contro l’Azienda sanitaria locale Roma 2, già AUSL Roma C, impugnando la sentenza resa dalla Corte di appello di Roma n.5135/2019. La Corte di appello, nel confermare la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma, aveva rigettato la domanda di pagamento di interessi ai sensi del d.lgs. n.231/2002 e degli interessi al tasso legale sulla somma capitale, avendo ritenuto insussistente la costituzione in mora sulla base di fatture e di documenti contabili e non una formale costituzione in mora; ragion per cui la decorrenza degli interessi doveva individuarsi nella data di notifica del decreto ingiuntivo,nemmeno rilevando la documentazione versata in atti in altri procedimenti.
Inoltre, non era fondata la domanda di maggior danno, per ragioni analoghe a quelle espresse in tema di interessi, essendo il pagamento avvenuto in epoca antecedente alla data di costituzione in mora come sopra indicata. L’Azienda Unità sanitaria locale Roma “2” si è costituita con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso la ricorrente si duole, anzitutto, della violazione dell’art. 1219 c.c. e dell’art. 116 c.p.c.in relazione all’art. 360 nr.5 cpc. La Corte di appello, ritenendo che la fattura non potesse integrare un atto di costituzione in mora, avrebbe non solo erroneamente fatto applicazione dell’art. 1219 c.c., ma anche omesso di considerare la nota del 4 agosto 2010, ritualmente depositata nel corso del giudizio di primo grado, dalla quale risultava la piena volontà di chiedere l’adempimento del credito rivolta all’azienda sanitaria, per di più travalicando i limiti della difesa dell’Azienda sanitaria, la quale non avrebbe mai contestato la natura di atti di costituzione in mora della nota del 4 agosto, essendosi piuttosto limitata a ritenere che la stessa non era esistente.
In realtà la sentenza impugnata con accertamento insindacabile in questo giudizio esclude l’esistenza di un valido atto di messa in mora non potendo ritenersi tale il riferimento al doc. 4 delle seconde memorie ex art. 183 cpc di Creditfarmané alle fatture e alla documentazione contabile. Nella fattispecie la Corte d’Appello ha motivato adeguatamente la decisione ben oltre il minimo costituzionale, mentre la ricorrente non ha indicato qual è il fatto storico che il giudice ha omesso di esaminare. In considerazione di quanto sopra il ricorso proposto deve essere respinto con condanna della ricorrente alle spese di giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento dellespese del presente giudizio che liquida in euro 10.000,00, più euro200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori dilegge. Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, nella