Cassation Court dismisses appeal claiming additional compensation applies only to public utility expropriations, not private ones.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected SNAM Rete Gas Spa's appeal against a lower court ruling denying additional compensation to a farmer. SNAM argued that Article 42 of the 2001 Decree applies solely to public utility expropriations, not private projects like natural gas pipelines. The court held that the additional compensation is autonomous and applies whenever expropriation serves a public utility purpose, regardless of whether the expropriating entity is public or private. Consequently, the lower court's decision to award the compensation was upheld, and the appeal was dismissed with costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 35, 36, 42 DPR n. 327/2001; The additional compensation under Article 42 applies to expropriations for private works of public utility, as it is an autonomous remedy distinct from the standard expropriation indemnity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27181/2019 R.G. proposto da : SNAM RETE GAS SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SAN NICOLA DA TOLENTINO 67, presso lo studio dell’avvocata MARTORANA CRISTINA che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AZIENDA AGRICOLA ROLDI MARIO E FIGLI SOCIETA' S.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI, 66, presso lo studio dell’avvocat a RINALDI GALLICANI SIMONA rappresentata e difes a dall ’ avvocato PEDERNESCHI LUCA MARIO NELLO; -controricorrente- nonché contro PROVINCIA CREMONA, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati BEZZI DOMENICO, ROLFO PAOLO; -controricorrente- nonché contro DE CAPITANI D’ARZAGO GIULIA BENEDETTA, COMUNE DI AGNADELLO, AZIENDA AGRICOLA ROLDI MARIO E FIGLI SOCIETA' AGRICOLA SS, DE CAPITANI D'ARZAGO ANNA ELISABETTA MARIA, CAPITANI D’ARZAGO LUISA FRANCA, DDOZZIO MARIA ANGELA -intimati- avverso ORDINANZA CORTE D ’ APPELLO BRESCIA n. 656/2018 depositata il04/04/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023 dal Consigliere ANTONIO PIETRO LAMORGESE. RILEVATO che il giudizio di merito ha avuto origine nella vicenda espropriativa che ha interessato alcuni terreni di proprietà privata, localizzati nel Comune di Agnadello (CR), sui quali la SNAM Rete Gas Spa è stata autorizzata dalla provincia di Cremona, con decreto 10.12.2014, a costruire il metanodotto Sergnano-Agnadello, opera dichiarata di pubblica utilità, indifferibile e urgente; che, con il decreto di esproprio del 3 marzo 2016, la provincia di Cremona “constatato che l’esproprio è finalizzato alla realizzazione di opere private di pubblica utilità” ha onerato la SNAM del versamento di una indennità aggiuntiva prevista dall’articolo 42 dPR 327/2001 a favore del fittavolo, mezzadro e compartecipante che fossero stati costretti ad abbandonare in tutto in parte l’area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data della dichiarazione di pubblica utilità; che, invece, ad avviso di SNAM, l’indennità aggiuntiva in questione sarebbe prevista per i soli casi in cui si verta in materia di esproprio finalizzato alla realizzazione di un’opera pubblica, non anche di opere private di pubblica utilità, qual è il gasdotto; che per tale ragione SNAM ha agito in giudizio in riassunzione dinanzi alla Corte d’appello di Brescia che, con ordinanza del 4 aprile 2019, nel contraddittorio con la provincia di Cremona e l’Azienda agricola Roldi Mario e Figli SS, ha rigettato la domanda; che la SNAM ha proposto ricorso, resistito con autonomi controricorsi dall’Azienda agricola Roldi Mario e Figli e dalla provincia di Cremona.
CONSIDERATO che la ricorrente denuncia, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 35, 36 e 42 DPR n. 327/2001, per avere la Corte bresciana ritenuto erroneamente che il citato art. 42 trovi applicazione e, di conseguenza, che debba liquidarsi l'indennità aggiuntiva a favore del fittavolo, del mezzadro o del compartecipante, anche nei casi in cui l’esproprio avvenga ad opera di un soggetto privato e sia finalizzato alla costruzione di un’opera privata di pubblica utilità; che il ricorso è infondato, essendosi l’ordinanza impugnata conformata all’orientamento di legittimità secondo cui, in tema di espropriazione per pubblica utilità, all’affittuario coltivatore diretto spetta l’indennità aggiuntiva non solo nel caso in cui il procedimento ablatorio sia finalizzato alla realizzazione di un’opera pubblica, ma anche quando sia eseguita un’opera privata di pubblica utilità (nella specie, un impianto di compressione di gas naturale), poiché la disciplina derogatoria, contenuta nell’art. 36 dPR n. 327 del 2001, riguarda solo l’indennità di espropriazione e non anche quella prevista dall’art. 42 dPR cit., che costituisce un’indennità del tutto autonoma e, appunto, aggiuntiva, la cui liquidazione può comportare l’erogazione (in favore del proprietario e del coltivatore diretto) di indennità che, nel loro complesso, superino il valore venale del bene espropriato (cfr.
Cass.21058/2022); che al predetto orientamento si deve dare continuità, non avendo la ricorrente offerto elementi idonei a modificarlo; che il ricorso è rigettato; che le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in € 4.000,00 in favore di ciascun controricorrente. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, , ove dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in