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Ordinanza — n. 32071/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses claim for maritime demanion fee reduction, ruling proof of actual sports activity is required by the association.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32071/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Francesco Cantafio's appeal against the lower courts' refusal to reduce maritime demanion fees for his association. Cantafio argued that affiliation with national sports federations automatically entitled him to a 50% fee reduction, but the courts found he failed to prove the association actually conducted sports activities on the site. The court upheld the lower rulings, emphasizing that the fee reduction is an incentive for genuine sports use and cannot be claimed merely based on administrative affiliation without evidence of actual usage.

Regesto Legislator

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Art. 3, comma 1, lett. c), n. 2, d.l. n. 400/1993; The statutory fee reduction for amateur sports associations is conditional upon the actual performance of sports activities on the demanion area, requiring the invoking party to prove the specific use of the land for sports purposes rather than relying solely on federation affiliation.

Parole chiave

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maritime demanion fees sports association rights burden of proof allocation fee reduction conditions actual sports activity administrative concession procedural burden of proof diritto all'affiliazione

Disposizioni normative citate

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Art. 3, comma 1, lett. c), n. 2, d.l. n. 400/1993, convertito in legge n. 494/1993
Egli sosteneva di avere diritto alla riduzione del cinquanta per cento prevista a favore delle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali, ex art. 3, comma 1, lett. c), n. 2, d.l. n. 400/1993, convertito in legge n. 494/1993, come sostituito dall’art.
Art. 1, comma 251, legge n. 296/2006
494/1993, come sostituito dall’art. 1, comma 251, legge n. 296/2006.
Art. 99 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 6150/2021
Cass. 6150/2021), non ricorrendo il vizio diomessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata o compia accertamenti di fatto in senso divergente (cfr.
Cass. 2153/2020
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17897/2019 R.G. proposto da : CANTAFIO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P. L. CATTOLICA n. 3, presso lo studio dell’avvocato CIUFOLINI ALESSANDRO rappresentato e difeso dagli avvocati INZILLO MARIA CATERINA, DURANTE OLGA, CANTAFIO VINCENZO; -ricorrente- contro MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA CORTE D ’ APPELLO CATANZARO n. 2083/2018 depositata il27/11/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023 dal Consigliere ANTONIO PIETRO LAMORGESE. FATTI DI CAUSA Francesco Cantafio, in proprio e quale rappresentante pro- tempore dell’Associazione “Amici del Mare”, agiva in giudizio chiedendo di accertare che il canone determinato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per la concessione di area del demanio marittimo in Vibo Valentia, era superiore a quello dovuto per legge e di condannare il Ministero a restituire le maggiori somme versate. Egli sosteneva di avere diritto alla riduzione del cinquanta per cento prevista a favore delle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali, ex art. 3, comma 1, lett. c), n. 2, d.l. n. 400/1993, convertito in legge n. 494/1993, come sostituito dall’art. 1, comma 251, legge n. 296/2006.

Il Tribunale di Catanzaro rigettava le domande, rilevando che l’attore non aveva dimostrato le circostanze che legittimavano la riduzione invocata, poiché l’Associazione “Amici del Mare”, pur essendo affiliata a Federazioni sportive nazionali, gestiva uno stabilimento balneare e in loco non esistevano gli spazi né le attrezzature ove i soci potessero praticare gli sport associativi. Il gravame è stato rigettato dalla sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d’appello di Catanzaro, condividendo la decisione del tribunale, ha escluso la spettanza della riduzione del canone a favore delle associazioni sportive dilettantistiche, invocata per il semplice fatto di essere affiliate a Federazioni sportive nazionali, occorrendo la prova, non data in causa, dell’effettivo svolgimento dell’attività sportiva senza scopo di lucro nell’area demaniale.

Avverso la predetta sentenza Cantafio propone ricorso, illustrato da memoria e resistito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt.99 c.p.c. e 2697 c.c., per avere la Corte d’appello erroneamente posto a carico dell’Associazione “Amici del Mare” (concessionaria) l’onere di provare la spettanza dell’invocata riduzione del canone, anziché a carico dell’Amministrazione, quale attore sostanziale, l’onere di provare la debenza del canone demaniale nella misura pretesa e senza riduzioni.

Con il secondo motivo è denunciata la violazione dell’art. 3, comma 1, lett. c), n. 2, d.l. n. 400/1993, convertito in legge n. 494/1993, come sostituito dall’art. 1, comma 251, legge n. 296/2006, per avere la Corte erroneamente ritenuto che l’Associazione dovesse provare lo svolgimento dell’attività sportiva sui beni oggetto di concessione, bastando invece, ai fini della riduzione del canone nella misura del cinquanta per cento, la prova della incontestata affiliazione alle Federazioni sportive nazionali. I suddetti motivi possono essere esaminati congiuntamente: sono infondati e in parte inammissibili.

L’art. 3, comma 1, lett. c), n. 2, d.l. n. 400/1993, convertito in legge n. 494/1993, come sostituito dall’art. 1, comma 251, legge n. 296/2006, prevede la riduzione del canone nella misura del cinquanta per cento “nel caso di concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali con l’esclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attività commerciali”. La tesi del ricorrente, secondo cui la riduzione del canone di concessione demaniale nella misura suindicata spetterebbe alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro alla sola condizione che siano affiliate alle Federazioni sportive nazionali, è infondata.

In primo luogo, si tratta di una misura agevolativa (riduzione del canone) implicitamente (ma non per questo non chiaramente) prevista per favorire l’attività sportiva nell’area demaniale su cui insiste la concessione, sicché ammetterla su una superficie inidonea allo scopo e, comunque, in mancanza di prova della destinazione dell’area allo svolgimento della pratica sportiva perseguita dell’associazione, la renderebbe irragionevole e, di conseguenza, violativa del principio di uguaglianza rispetto agli altri concessionari di beni demaniali che non beneficiano di alcuna riduzione del canone.

In secondo luogo, la legge, escludendo la riduzione per i “manufatti pertinenziali adibiti ad attività commerciali”, rende evidente che l’affiliazione alle Federazioni sportive nazionali non fa sorgere automaticamente il diritto alla riduzione del canone, imponendo pur sempre una verifica dell’attività svolta sull’area assentita. L’onere di dimostrare le circostanze fattuali che legittimano la riduzione del canone nella misura prevista dalla legge grava sulla parte che la invoca, quindi sull’Associazione “Amici del Mare”, e ciò rende infondata l’ulteriore doglianza riguardante l’asserita inversione dell’onere della prova che la Corte territoriale ha, invece, correttamente ripartito tra le parti.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce omessa pronuncia, ex art.112 c.p.c., sulla censura già rivolta in appello alla sentenza di primo grado circa la prova dell’effettivo svolgimento dell’attività sportiva da parte degli associati nell’area oggetto di concessione, avendo la Corte d’appello «laconicamente motivato» al riguardo. Il motivo è contraddittorio, poiché deduce contestualmente sia l’omessa pronuncia su un motivo di appello sia il difetto di motivazione che postula la pronuncia negativa sullo stesso motivo (cfr. Cass. 6150/2021), non ricorrendo il vizio diomessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata o compia accertamenti di fatto in senso divergente (cfr.

Cass. 2153/2020). Il motivo è quindi inammissibile, consistendo comunque in astratte censure di apprezzamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, allo scopo di sollecitarne impropriamente una rivisitazione in questa sede. In conclusione, il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in € 2.400,00, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contribut