Cassation court dismisses claim that a 'sanating' acquisition decree remains valid despite subsequent constitutional invalidation of the enabling law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Antonio Dell'Orso's appeal against a lower court ruling that barred restitution of land acquired by the Municipality of Narni. The municipality had issued a 'sanating' acquisition decree in 2010 before the enabling law was declared unconstitutional in 2010, and the decree was never challenged administratively. The court held that because the acquisition decree became definitive before the constitutional declaration, its irreversible effects could not be undone by the subsequent invalidation of the law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 43 t.u. 2001; Art. 134 Cost.: A 'sanating' acquisition decree issued before the constitutional invalidation of the enabling law produces irreversible effects that cannot be undone by the subsequent declaration of unconstitutionality if the decree was not challenged administratively.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
trasf. – decreto ex art. 43 t.u. 2001 non impugnato -effetti Ud.07/11/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1492/2019 R.G. proposto da : DELL’ORSO ANTONIO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LONGARINI MASSIMO; -ricorrente- contro COMUNE DI NARNI, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE SANZIO, 1, presso lo studio dell’avvocato MAZZELLA FEDERICO che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARINI FABIO; - controricorrente - avverso SENTENZA CORTE D ’ APPELLO PERUGIA n. 410/2018 depositata il04/06/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023 dal Consigliere ANTONIO PIETRO LAMORGESE. RILEVATO che De Stefanis Eleonora - cui subentrò l’erede Antonio Dell’Orso in corso di causa - convenne in giudizio il Comune di Narni, chiedendone la condanna alla restituzione di un terreno di sua proprietà, irreversibilmente trasformato senza emissione del decreto di esproprio per l’ampliamento di un cimitero, e al risarcimento dei danni; che il comune emise, in data 1° febbraio 2010, il decreto di acquisizione “sanante” ex art. 43 t.u. n. 327/2001 e liquidò il danno in € 3.300,00; che il tribunale di Terni dichiarò il suddetto decreto (non impugnato dinanzi al giudice amministrativo) opponibile alla proprietaria De Stefanis e preclusivo della domanda restitutoria, in quanto emesso e consolidatosi prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale (con sentenza 8 ottobre 2010 n. 293 ) dell’art. 43 cit., e ha comunque condannato il comune al risarcimento del danno quantificato in € 5410,00; che la Corte d’appello di Perugia, con sentenza 4 giugno 2018, in accoglimento dell’appello del Comune di Narni, ha rigettato le domande attoree; che la corte ha rilevato la contraddittorietà della sentenza impugnata, laddove aveva operato una indebita duplicazione risarcitoria, avendo liquidato alla De Stefanis un danno che il comune aveva già risarcito (quale condizione del meccanismo sanante) con il decreto di acquisizione del terreno, ex art. 43 t.u. 2001, che lo stesso tribunale correttamente aveva ritenuto a lei opponibile; che Antonio Dell’Orso ha proposto ricorso per cassazione, resistito dal Comune di Narni.
CONSIDERATO che con un unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 43 t.u. 2001 e 2043 c.c., per avere la sentenza impugnata accreditato la tesi del consolidamento dell’effetto acquisitivo riconducibile al decreto non impugnato ex art. 43 cit., senza tuttavia considerare che si trattava di una vicenda usurpativa non sanabile e inidonea a tramutare ex post una lesione ingiusta in giusta; che il motivo è infondato; che il ricorrente intende avvalersi della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 43 cit. (per difetto di delega legislativa) per far travolgere il decreto acquisitivo emesso dal Comune di Narni e, di conseguenza, coltivare la domanda restitutoria già proposta; che, tuttavia, è principio generale che la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma rileva anche nei processi in corso, ma non incide sugli effetti irreversibili già prodottisi, in quanto la retroattività degli effetti della dichiarazione di incostituzionalità incontra un limite negli effetti che la stessa, ancorché successivamente rimossa dall’ordinamento, abbia irrevocabilmente prodotto qualora resi intangibili dalla preclusione nascente o dall’esaurimento dello specifico rapporto giuridico disciplinato dalla norma espunta dall’ordinamento giuridico oppure dal maturare di prescrizioni e decadenze ovvero, ancora, dalla formazione del giudicato (v., con riferimento all’art. 43 t.u. del 2001, Cons. di Stato, sez.
IV, 5012/2015); che, nella specie, il provvedimento autoritativo, ex art. 43 cit., è stato emesso ed è diventato definitivo (perché non impugnato) prima della caducazione della disposizioneattributiva del potere (in via generale, Cons. di Stato, sez. II, n. 2580/2022), con la conseguenza che esso aveva prodotto effetti irreversibili non incisi dalla dichiarazione diincostituzionalità successivamente intervenuta con sentenza n. 293/2010; che tale ratio decidendi non è scalfita dalle doglianze circa la illegittimità del meccanismo di acquisizione cd. sanante, proposte dal ricorrente e già vagliate dal giudice costituzionale, seppur con riferimento all’istituto successivamente introdotto dal legislatore con l’art. 42-bisnel t.u. del 2001 (v.
Corte cost. n. 71/2015); che il ricorso è rigettato; che le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in € 3.200,00, oltre spese generali e accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,