Cassation court dismisses appeal against nullity of bank notice due to lack of standing and failed proof of title.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by a bank challenging the nullity of a payment notice sent to borrowers. The bank argued it lacked standing because it had allegedly sold the debt years prior and failed to prove it was the current creditor or a proper agent. The court held that mere allegations of title transfer do not negate the plaintiff's standing, as ownership disputes are matters of defense subject to the burden of proof rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 163 c.p.c.; Art. 183 c.p.c.; Art. 2697 c.c.: The lack of active or passive standing in a debt collection proceeding is a matter of defense subject to the burden of proof, not a ground for nullity unless evident from the case file.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
da Si ena NPL 2018 s.r.l. e per essa Juliet s.p.a. , rappresentate e difese da ll’ Avv. Davide Pirrottina elettivam en te domiciliatopresso lo studio di quest’ultimo in Roma , via F. Cesi, 7 2 -ricorrente– Contro RonzettiMariano, Delfini Giuseppina, Ronzetti Franco, Ronzetti Nella e RonzettiDebora, rappresentat i e difes i da gli Avv. ti Vincenzo Pompa e Fabrizio Castellano, tuttielettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo,in Roma, via Via G. Bettolo, 6 -controricorrenti- Avverso la sentenza dellaCorte di Appello di Roma n. 414/2021 del 20.1.2021. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’8novembre 2023 dal Consigliere Daniela Valentino;
FATTI DI CAUSA Oggetto: Precetto nullità Con atto di citazione, notificato in data 6.5.2017 , Mariano Ronzetti, Giuseppina Delfini, Franco Ronzetti, Nella Ronzetti e Debora Ronzetti hanno proposto opposizione avverso l’atto di precetto con cui la Banca Monte di Paschi di Siena S.p.A. ha intimato agli stessi il pagamento della somma di €1.225.040,49, di cui € 82 .7 27,58 per rate insolute ed €1.142.312,91 a titolo di capitale residuo del mutuo fondiario del 23.9.2009 a rogito Notaio dott. Riccardo de Corato di Roma. A sostegno delle domande proposte gli attori hanno eccepito la violazione da parte della Banca delle norme in materia di trasparenza bancaria e di mandato per non aver adempiuto all'obbligo di rendicontazione; l'insussistenza del credito nella misura quantificata in precetto,stante la mancata detrazione dei versamenti eseguiti a deconto nonché dell'importo incamerato in compensazione; l'insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine e !a violazione dell'art. 40 T.U.B.Si é costituita in giudizio la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione proposta.Nella memoria di replica controparte ha, per la prima volta, eccepito il difetto di legittimazione attiva della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., sostenendo che quest'ultima nel 2012 avrebbe ceduto alla MPS Covered Bond 2 S.r.l. il credito nascente dal mutuo azionato con l'atto di precetto opposto e che, pertanto, non ne era titolare né all'epoca della notifica del precetto,né al momento dell'is taurazione della procedura esecutiva immobiliare.
Con la sentenza n. 823/2020 pubblicata in data 22.6.2020 il Tribunale di Tivoli accoglieva parzialmente la domanda e riduceva il credito vantato ad € 1.175.340,49 oltre interessi e spese come indicati nel precetto stesso. Gli attuali controricorrenti proponevano appello dinanzi alla Corte di Appello di Roma che, con la sentenza qui impugnata , dichiarava la nullità del precetto per sopravvenuta perdita in capo alla Banca precettante del diritto di agire in via esecutiva. Per quanto qui di interesse la Corte statuiva:a) dagli esiti istruttori era accertato che Siena NPL era cessionaria dal 20.12.2017 del credito ceduto dal Monte dei Paschi di Siena per il quale era stato notificato in data 27.4.2017 l’atto di precetto;
b) diversamente la convenuta Banca Monte dei Paschi di Siena non ha mai provato od allegato che fosse titolare ancora del credito nel momento dell’inizio dell’azione esecutiva col pignoramento;
c) pertanto, il precetto doveva essere dichiarato nullo per sopravvenuta perdita della titolarità del diritto ad agire in via esecutiva della Banca precettante. Avverso detta sentenza la Siena NPL 2018 s.r.l. e per essa la Juliet s.p.a. ha presentato ricorso con due motivi ed anche memoria ex art. 378 c.p.c. Ronzetti Mariano, Delfini Giuseppina, Ronzetti Franco, Ronzetti Nella e Ronzetti Debora hanno presentato controricorso ed anche memoria. Con ordinanza interlocutoria n. 12015/2023 questa Corte, ritenendo fondata l’eccezione di difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti del Monte dei Paschi di Siena, sollevata dai controricorrenti, essendo stato l’istituto di credito parte del giudizio di appello, pur se rimasto contumace, ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Monte Paschi di Siena ex art. 331 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE Ilricorrente ha dedotto :
1. Con il primo motivo : Omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Violazione art. 116 c.p.c. e conseguente violazione dell’art. 111 c.p.c. ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La Corte avrebbe omesso di considerare che il pignoramento era stato iscritto il 28.6.2017 come risulta dagli atti prodotti dai controricorrenti ex artt. 283 e 351 c.p.c. e che la cessione del credito sarebbe intervenuta soltanto dopo il 20 dicembre 2017.Ne deriverebbe che l’azione esecutiva sarebbe stata espletata quando la Banca Monte dei Paschi di Siena era ancora titolare del credito e, quindi, ex art. 111 c.p.c. il giudizio continu erebbe tra le parti originarie salvo che il cessionario si opponga. 1.1.
La censura è inammissibile , perchè non coglie la ratio decidendi. La motivazione della Corte fa riferimento genericamente alla mancata prova da parte della Banca della sua titolarità del credito, nel momento della proposizione dell’azione esecutiva. Il contenuto dell’affermazione va strettamente correlato alle istanze degli appellanti che sonoesplicitate a p. 14 della sentenza che riporta il testo dell’appello ove si eccepisce che sin dall’anno 2013 MPS aveva ceduto i crediti a MPS Covered Bond 2s.r.l. e che il Tribunale non aveva considerato la prova della Banca su un presunto riacquisto da parte del Monte Paschi, perchè prodotta fuori termine e , comunque,non fondata sull’esibizione di un valido contratto, ma su una semplice dichiarazione della stessa.
Va, inoltre, oggi sottolineato che la Banca non ha mai nemmeno dimostrato di essere mandataria di MPS Covered Bond s.p.a. per l’incasso dei crediti, come normalmente avviene in ogni operazione di cartolarizzazione per evitare disagi alla clientela e per l’efficace gestione del credito. La censura è, pertanto , infondata anche se la motivazione va corretta perchè la Banca non ha dimostrato la sua legittimazione ad agire anche in diversa qualità dopo la cessione dei crediti a MPS Covered bond s.p.a. e non ha fornito prova adeguata sul presunto riacquisto dei crediti in epoca antecedente all’azione esecutiva. 2.Con il secondo motivo:
V iolazione del combinato disposto degli artt. 163 c.p.c. e 183 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. nonché violazione del principio dell’onere della prova e della sua ripartizione di cui all’art. 2697 c.c. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. 2.1L’eccezione è infondata. La Corte ha correttamente ritenuto che l’eccezione sulla circostanza che la Banca non avesse fornito prova sulla titolarità sia mera difesa e non eccezione in senso stretto perché non riguarda fatti impeditivi, modificativi o estintivi non rilevabili di ufficio.Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (Cass., n. 3765 /2021 ;Cass., n. 30545/2017;
Cass., n. 2951/2016; Cass.,Sez. Un., n. 2951 /2016 ) . Ed, in ogni caso la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa(Cass., Sez. U n. , n. 2951 /2016 ). 3.Per quanto esposto il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corterigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 20.000 per compensie € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi,ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Cam