Cassation appeal dismissed as withdrawn; court declares case extinguished without costs due to acceptance of withdrawal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished after the appellant personally withdrew the lawsuit and the opposing party accepted this withdrawal. Although the appellant had previously requested a deadline extension for filing the appeal, the subsequent voluntary withdrawal triggered the statutory provisions for case termination without cost penalties. The court ruled that since the withdrawal was accepted, the appellant could not be condemned to pay the procedural costs, and the special fee doubling rule did not apply to withdrawn appeals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391, comma 4 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002: When a party withdraws an appeal and the opposing party accepts the withdrawal, the proceedings extinguish without the withdrawal being condemned to pay costs, and the fee doubling measure does not apply.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5802/2016 R.G. proposto da : AAREAL BANK AG, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. DEPRETIS 86, presso lo studio dell’avvocato OPILIO LAURA (PLOLRA62R42H501U) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BONOLIS PAOLO (BNLPLA71C16H501R) -ricorrente- contro FALLIMENTO GARCOS SRL -intimato- avverso DECRETO di TRIBUNALE NAPOLI n. 2405/2016 depositat o il05/02/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2023 dal Consigliere PAOLA VELLA. Rilevato che 1.– AAREAL BANK AG ha impugna to per cassazione in un unio mezzo il decreto indicato in epigrafe, con cui il T ribunale di N apoli ha rigettat o l’ istanza di rimessione in termini per il deposito cartaceo del ricorso ex art. 98 l.fall. (in seguito al l’esito negativo del deposito telematico effettuato nell’ultimo giorno utile) ed ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso medesimo; 2.–il Fallimento intimato non ha svolto difese; 3.– in prossimità dell’adunanza la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso con compensazione delle spese, sottoscritto personalmente in data 08/09/2023 dalla stessa ricorrente e , per accettazione, dal curatore del Fallimento Garcos s.r.l.
Considerato che 4. – sussistono i presupposti ex art. 390 c .p.c. per la dichiarazione di estinzione del giudizio senza aggravio delle spese proces suali, poiché l'intervenuta accettazione della rinuncia esclude la condanna del rinunciante, ai sensi dell'art. 391, comma 4 , c .p.c. (cfr. Cass., Sez.U, 34429/2019; Cass. 9474/2020) ; 5.– in caso di rinuncia al ricorso non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 (cd. raddoppio del contributo unificato), trattandosi di misura riferibile ai soli casi in cui l'impugnazione venga rigettata o dichiarata inammissibile o improcedibile, e non suscettibile d'interpretazione estensiva o analogica, in quanto avente carattere eccezionale e lato sensu sanzionatoria (Cass.23175/2015, 19071/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater, d.P.R. 115 / 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. 228/2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dell’art. 13 citato. Così de