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Ordinanza — n. 31885/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal by ruling electronic notification after 21:00 is effective same day for sender.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31885/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal filed by Intercostruzioni s.r.l. and its guaranties against Banco BPM, overturning the Court of Appeal's dismissal. The appellants argued that the appellate court incorrectly applied a special rule regarding electronic notifications made after 21:00, which they claimed unfairly delayed their right to appeal. The court held that the specific provision deferring notification effects to the next day applies only to the recipient to protect their rest, not to the sender, thereby rejecting the separation of effects principle for the appellant. Consequently, the notification was deemed effective on the same day, validating the late appeal.

Regesto Legislator

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Art. 16-septies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179; The special rule deferring notification effects to the following day for electronic acts after 21:00 applies solely to the recipient to ensure rest, excluding the sender from such delay and establishing immediate effectiveness for the appellant.

Parole chiave

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electronic notification separation of effects art. 16-septies right to defense telema tic acts appellate procedure notification timing termine di comunicazione

Disposizioni normative citate

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Art. 326 c.p.c.
a) la Banca appellata aveva provveduto a valida notifica della sentenza, al fine del decorso del termine breve per impugnare, a mente dell'art. 326 c.p.c., in data 15 febbraio 2018;
Art. 16-septies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179
c) a fronte di notifica con modalità telematiche richiesta dopo le 21.00, la notifica si intende perfezionata necessariamente alle 7.00 del giorno successivo, come disposto dall'art. 16-septies del d.
Art. 147 c.p.c.
16 septies, tramite il rinvio all'art. 147 c.p.c., mira a tutelare il suo diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) nella quale egli sarebbe altrimenti costretto a continuare a controllare la casella di posta elettronica.
Art. 155 c.p.c.
Art. 3 bis, comma 3, della l. n. 53 del 1994
a) la Banca appellata aveva provveduto a valida notifica della sentenza, al fine del decorso del termine breve per impugnare, a mente dell'art. 326 c.p.c., in data 15 febbraio 2018;
art. 326 c.p
a) la Banca appellata aveva provveduto a valida notifica della sentenza, al fine del decorso del termine breve per impugnare, a mente dell'art. 326 c.p.c., in data 15 febbraio 2018;
art. 147 c.p
ha aggiunto che la notificazione eseguita con modalità telematica è assoggettata alla norma prevista dall'art. 147 c.p.c.
art. 155 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. 21/9/2017 n. 21915
Cass. 22/12/2017 n. 30766
Cass. 30/8/2018 n. 21445
Cass. n. 4712/2020
Cass. n. 12050/2020
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Intercostruzioni s.r.l. in liquidazione, Colla Gabriele, Cattani Giovanni, rappresentati e difes i da ll’ Avv. Luca Previatied elettivamente domiciliato presso la soc. Futura Vis s.r.l. , in Roma, via Paisiello, 40 -ricorrenti- Contro Banco BPM s.p.a. –intimato– Avverso la sentenza della Corte di Appello diVenezia n. 2944 /20 1 8 , pubblicata il26.10.2018, notificata il 14.6 .2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consigliodell’8.11.2023 dal Consigliere Daniela Valentino. FATTI DI CAUSA La società Intercostruzioni S.r.l. in liquidazione ed i garanti Gabriele Colla e Giovanni Cattani convennero in giudizio il Banco Popolare società cooperativa, avanti al Tribunale di Verona, chiedendo Oggetto: conto corrente mutuo l'accertamento dell'illegittima applicazione di interessi eccedenti il tasso soglia, di commissioni di massimo scoperto e spese non dovute, in relazione a un contratto di conto corrente con apertura di credito ed a due contratti di mutui ipotecari, nonché dell'invalidità delle fideiussioni prestate (con richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite).

Il Tribunale adito, con sentenzanotificata in data 15 febbraio 2018, rigettava le domande attoree e condannava gli attori al pagamento delle spese di lite nonché di consulenza tecnica d'ufficio. Gli attuali ricorrenti proponevano gravame dinanzi alla Corte di Appello di Venezia. Con la sentenza, qui impugnata , la Corte dichiarava inammissibile l’appello. Per quanto qui di interesse la Corte dopo aver osservato che:

a) la Banca appellata aveva provveduto a valida notifica della sentenza, al fine del decorso del termine breve per impugnare, a mente dell'art. 326 c.p.c., in data 15 febbraio 2018;

b) gli appellanti avevanoprovveduto a notificare l'atto d'appello, con modalità telematiche, la sera del 19 marzo 2018, con notifica inviata dal loro difensore alle 22:47:51;statuiva che:

c) a fronte di notifica con modalità telematiche richiesta dopo le 21.00, la notifica si intende perfezionata necessariamente alle 7.00 del giorno successivo, come disposto dall'art. 16-septies del d. l. 18 ottobre 2012,n. 179 (convertito con legge n. 231/2012);

d) il chiaro dettato di tale regola speciale, riservata alla digitalizzazione degli atti, diretta a disciplinare i tempi per il corretto ed efficace svolgimento dell'attività notificatoria eseguita con modalità telematiche, escludeva che potesse trovare applicazione il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e il destinatario, giustificato dall'esigenza di non far ricadere sul notificante incolpevole le conseguenze negative del ritardo nel compimento di attività del procedimento notificatorio sottratte al suo controllo (Cass. 21/9/2017 n. 21915; 22/12/2017 n. 30766; 30/8/2018 n. 21445);

Intercostruzioni s.r.l. in liquidazione, Colla Gabriele, Cattani Giovanni,hanno presentato ricorso con un motivo . Banco BPM s.p.a.rimaneva intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE I ricorrenti deducono: 1.Con il primo motivo: Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 bis l.n.53/94 in relazione al principio di cui all’ordinanza n. 477/2002 della Corte Costituzionale ed alla decisione n. 75/2019 della medesima Corte nella parte in cui dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 16 septies d.l. n. 179/2012 e successive notifiche,nella parte in cui prevede che la notifica va eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta è generata dopo le 21 ed entro le 24 ore si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento della generazione della ricevuta.

Deduceva,inoltre, che nel giudizio di rinvio fossero esaminati anche i motivi proposti con l’appello ritenuto inammissibile dalla Corte. 1.1 La censura è fondata. L'art. 16 quater, comma 3, d.l. n. 179 / 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221/2012, dispone, in effetti, che la notifica eseguita con modalità telematica a mezzo di posta elettronica certificata "si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68".

L'art. 16 septies d.l. n. 179 cit. ha aggiunto che la notificazione eseguita con modalità telematica è assoggettata alla norma prevista dall'art. 147 c.p.c. (secondo il quale, nella vigente formulazione, le notificazioni non possono farsi primadelle ore 7 e dopo le ore 21) e che tale notifica, quando è eseguita dopo le ore 21, si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo. Ora, la Corte costituzionale, con sentenza n. 75/2019, in merito alle notifiche eseguite con modalità telematiche, ha « dichiarato costituzionalmente illegittimo -per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. - l'art. 16 - septies d.l. n. 179 / 2012 (conv., con modif., in l . n. 221/2012), inserito dall'art. 45-bis, comma 2, lett. b), d.l. n. 90/2014 (conv., con modif., in l. n. 114 / 2014), nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta».

In effetti, la fictio iuris relativa al differimento al giorno seguente degli effetti della notifica eseguita dal mittente tra le ore 21 e le ore 24, è giustificata nei confronti del destinatario, poiché il divieto di notifica telematica dopo le ore 21, previsto dalla prima parte dell'art. 16 septies, tramite il rinvio all'art. 147 c.p.c., mira a tutelare il suo diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) nella quale egli sarebbe altrimenti costretto a continuare a controllare la casella di posta elettronica. Nei confronti del mittente, al contrario, il medesimo differimento comporta un irragionevole vulnus al pieno esercizio del diritto di difesa (segnatamente, nella fruizione completa dei termini per l'esercizio dell'azione in giudizio, anche nella sua essenziale declinazionedi diritto ad impugnare), poiché gli impedisce di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa -che, nel caso di impugnazione, scade (ai sensi dell'art. 155 c.p.c.) allo spirare della mezzanotte dell'ultimo giorno - senza che ciò sia funzionale alla tutela del diritto al riposo del destinatario e nonostante che il mezzo tecnologico lo consenta.

Inoltre, la restrizione delle potenzialità (accettazione e consegna sino alla mezzanotte) che caratterizzano e diversificano il sistema tecnologico telematico rispetto al sistema tradizionale di notificazione legato "all'apertura degli uffici" è intrinsecamente irrazionale, venendo a recidere l'affidamento che lo stesso legislatore ha ingenerato nel notificante immettendo il sistema telematico nel circuito del processo. La reductio ad legitimitatem della disposizione si realizza con l'applicazione della regola generale di scissione soggettiva degli effetti della notificazione anche alla notifica effettuata con modalità telematiche con la conseguenza, in particolare, che, nei confronti del mittente, la notificazione richiesta ai sensi dell'art. 3 bis, comma 3, della l. n. 53 del 1994, si perfeziona, ove la ricevuta di accettazione sia rilasciata entro le ore 24, il giorno stesso in cui è eseguita (Cass., n. 4712/2020;

Cass., n. 12050 / 2020). La C orte d'appello, quindi, lì dove ha ritenuto che l'opposizione, in quanto proposta con atto di citazione notificato in via telematica nel quarantesimo giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto ma oltre le ore 21, era tardiva perché perfezionatasianche nei confronti del mittente alle ore 7 del giorno successivo, non si è, evidentemente, attenuta alla conclusione sopra esposta. 2.Per quanto esposto , il ricorso va accolto. La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra indicato.

P.Q.M.

La Corte accoglieil ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di A