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Ordinanza — n. 31884/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against bankruptcy trustee's dismissal of creditor's claim due to lack of representation proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31884/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Siracusa bankruptcy court's decision dismissing DoValue's opposition to the bankruptcy estate. The lower court had rejected the claim because the power of attorney was missing from the original filing documents. The court ruled that since the documents were already produced during the earlier credit verification phase, the bankruptcy trustee must retrieve them from the case file rather than dismissing the opposition outright.

Regesto Legislator

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Art. 98 l.fall.; Art. 23 l.fall.: In opposition to the bankruptcy estate, the opponent must only indicate documents already produced during the credit verification phase, obligating the court to retrieve them from the file if missing.

Parole chiave

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bankruptcy opposition creditor representation power of attorney credit verification phase retrieval of documents legitimatio ad processum decadence rules opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 23 l.fall.
Art. 98, comma 2, n. 4 l.fall.
– Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Siracusa ha accolto l’eccezione e dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 98 l.fall., per mancanza di prova del mandato conferito da Olympia spv a DoValue, stanti la mancata produzione in giudizio della «procura per atto del 25.11.2021 N.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.125/2023 R.G. proposto da : DOVALUE SPA (già DOBANK ), quale mandataria di OLYMPIA SPV SRL unipersonale, rappresentato e difeso d a ll’avvocato CULTRERA GIOVANNI (CLTGNN70R04M088N), indirizzo PEC: giovanni.cultrera@avvragusa.legalmail.it -ricorrente- contro FALLIMENTO CO.MA.E.R IMMOBILIARE SRL , elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 66, presso lo studio dell’avvocato ARCIERI GIOVANNI ENRICO (RCRGNN60M13H501O) rappresentato e difeso dall'avvocato ZAPPULLA CARMELO (ZPPCML58H18D636K) -controricorrente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di SIRACUSA n. 217 /2022 , depositatoil 18/11/2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2023 dal Consigliere PAOLA VELLA.

RILEVATO CHE: 1. – DoValue s.p.a., quale mandataria di Olympia SPV s.r.l., ha proposto opposizione allo stato passivo del Fallimento COMAER Immobiliare s.r.l., contestando il parziale diniego di ammissione al passivo del credito originariamente vantato da Unicredit s.p.a. a titolo di rapporto di conto corrente e contratto di mutuo fondiario. 1.1. – I n quella sede la curatela fallimentare ha eccepito preliminarmente la carenza di rappresentanza sostanziale da parte di DoValue – quale mandataria di Olympia SPV – e, per l’effetto, il difetto di ius postulandidel difensore, avv.

Giovanni Cultrera. 1.2. – Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Siracusa ha accolto l’eccezione e dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 98 l.fall., per mancanza di prova del mandato conferito da Olympia spv a DoValue, stanti la mancata produzione in giudizio della «procura per atto del 25.11.2021 N. 32859 di Rep. e N. 21990 di racc. a rogito del Notaio Dott. Francesco Simoncini» menzionata nell’epigrafe del ricorso, e il suo mancato rinvenimento nel fascicolo allegato alla domanda di insinuazione al passivo; di qui il difetto della rappresentanza sostanziale e la conseguente esclusione della legitimatio ad processumdel rappresentante. 1.3.

– Contro il decreto DoValue propone ricorso per cassazione in unico mezzo, illustrato da memoria, cui il Fallimento intimato resiste con controricorso, corredato da breve memoria. CONSIDERATO CHE: 2. –Con l’unico motivo proposto si lamenta la v iolazione de gli artt. 23 e 99, comma 2, n. 4, l.fall. , per avere il tribunale ritenuto irrilevante che,già nella fase di verifica del credito per cui è causa, la società cessionaria Olimpya SPV ( rappresentata da Dovalue ) si era costituita telematicamente in data 21/02/2022, producendo in allegato alla “comparsa di costituzione di nuovo creditore” una serie di documenti, tra i quali le ricevute PEC di deposito, nel fascicolo fallimentare, (anche) della procuranotarile in questione.

Il ricorrente sottolinea che detta procura sostanziale era stata già prodotta nella fase dinanzi al giudice delegato ed altresì indicata nell’atto di opposizione allo stato passivo – circostanza confermata nel controricorso – senza che la stessa potesse , ovviamente, reperirsi nel fascicolo allegato all ’originari a domanda di insinuazione presentata il 27/04/2021 da Unicredit ( sempre rappresentata da Dovalue), dal momento che Olimpya Spv si era resa cessionaria del relativo credito solo in data 11/11/2021, giusta avviso di cessione pubblicato nella G.U. del 18./11/2021 n. 137, per poi costituirsi in data 21/02/2022 nel procedimento di verifica del passivo, proponendo il 25 / 02 / 2022 osservazioni al progetto di stato passivo del curatore, in vista dell’udienza del 03 / 03 / 2022 ; il tutto come da documentazione allegata. 3.

– Il motivo appare ammissibile ( non venendo in rilievo un possibile vizio revocatorio, trattandosi di aspetto oggetto di discussione tra le parti) ed anchemeritevole di accoglimento. 3.1. – Va fatta invero applicazione del consolidato principio per cui, in sede di opposizione allo stato passivo, l’opponente è tenuto, a pena di decadenza , solo ad indicare i documenti di cui intende avvalersi, già prodotti – come risulta nel caso in esame – nel corso del procedimento di verifica dinanzi al giudice delegato , sicché, in difetto della loro produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare, ove sono custodit i (Cass. 22620/2022 ; conf.

Cass. , 5320/2022, 125663/2020, 5627/2018, 12549/2017). 3.2. – Né a diversa conclusioni possono in durre le confuse argomentazioni svolte in controricorso, ove si fa peraltro riferimento a ben tre motivi di ricorso per cassazione ( non meglio individuabili) e si riferisce di una pronuncia del giudice delegato in tema di art. 115 l.fall., di cui però non vi è traccia nel decreto impugnato, che pure ne riporta le plurime valutazioni di merito 4. – Il decreto va quindi cassato con rinvio, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto e rinvia al Tribunale di Siracusa , in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittim