Bankruptcy court dismissed creditor's claim due to offsetting counterclaim for land deposit return.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe bankruptcy court rejected Danilo Bissanti's claim for professional fees against Reda Group Real Estate, ruling it was neutralized by a counterclaim for the return of a land deposit. Bissanti argued for compensation based on services rendered, while the court found the counterclaim superior due to unresolved land disputes. The Supreme Court upheld this decision, dismissing the appeal as inadmissible for mixing legal and factual arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 96 l.fall.; Art. 1362 ss., 1453, 1455, 1385, 1382 c.c.: In bankruptcy proceedings, a creditor's claim is extinguished if a valid counterclaim exists that exceeds the claim's value, provided the counterclaim is properly substantiated and not merely speculative.
Parole chiave
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erale dell’anno 2019,proposto da Bissanti Danilo Andrea, r appresentat o e difes o , giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Luigi Paganelli, col quale elettivamente si domicilia in Roma, alla via Ortigara, n. 3, presso lo studio dell’avv. Michele Aureli -ricorrente- contro Fallimento di s.p.a. Reda Group Real Estate, in persona del curatore , rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, allegata su foglio separato, dagli avvocati Matteo Spataro e Giuseppe Valvo, elettivamente domiciliatosi presso lo studio del secondo in Roma, alla via Silvio Pellico, n.-controricorrente- Oggetto:
Fallimento- Compensazione.RG n. 16255/19 Angelina - Maria Perrino estensore per la cassazione deldecreto del Tribunale di Monza, depositato in data 3 aprile 2019; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 7 novembre 2023 dal consigliere Angelina-MariaPerrino. Fatti di causa Emerge dal decreto impugnato che Danilo Andrea Bissanti chiese l’ammissione al passivo del Fallimento della s.p.a. Reda Group Real Estate del credito che vantavaa titolo di compensi per attività professionalidi assistenza e di consulenza amministrativa, contabile e fiscale per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e parte del 2018, per un atto di cessione di credito e per anticipazioni erogate in qualità di socio di Reda.
Il credito fu escluso, perché neutralizzato dal controcredito dellafallita derivante da un prestito erogato all’istante e comunque, osservò il giudice delegato, perché il credito per le attività professionali era stato unilateralmente determinato, in difformità dalle tariffe professionali, compiuta in assenza di mandato e perdipiù in favore di una società inattiva, laddove gli altri crediti vantati avevano natura postergata. Il T ribunale di Monza ha successivamente rigettato l’opposizione alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo, puntando sul controcredito vantato dal Fallimento.
Ha osservato, in particolare, che il controcredito opposto derivava dal diritto di ripetizione della somma corrisposta a titolo di caparra a Bissanti per l’acquisto di terreni in Madesimo, la comproprietà dei quali egli si era impegnato a far acquisire alla società poi fallita; e ciò perché si prospettava la costituzione di una società tra Bissanti e Reda, o comunque, l’acquisto in comproprietà, nella percentuale del 49%, dei terreni in questione. Del versamento della caparra, d’altronde, si riferisce in decreto, v’era effettivamente menzione nella contabilità della fallita, in cui era appostata altresì l’annotazione del bonifico della somma di euro 1.123.000,00 con quella causale.RG n. 16255/19 Angelina - Maria Perrino estensore Fatto è, ha osservato il tribunale, che nessun documento dimostrava che il mancato acquisto della proprietà in questione fosse stato effettivamente riferibile alla Reda; anzi, al contrario, si prosegue in decreto, emergevano elementi in base ai quali si doveva ritenere che l’affare non era stato concluso in ragione di controversie intercorse tra Bissanti e la s.r.l.
Costrim, che era la proprietaria dei terreni: in particolare, la Costrim imputava a Bissanti di non aver versato la somma di euro 650.000,00 per opere realizzate sul sito, di non aver prestato le previste fideiussioni e di non essere subentrato nelle convenzioni e di non aver acquisito i permessi per la realizzazione ivi di un albergo, mentre Bissanti ascriveva a Costrim di non essersi procurata il permesso a costruire non settanta, ma cento stanze, come era stato contrattualmente previsto. Non solo: sarebbe emerso da una sentenza che Bissanti aveva proposto una domanda di risoluzione parziale dell’accordo intercorso con Costrim proprio in relazione al trasferimento dei terreni di Madesimo.
Contro questo decreto propone ricorso Danilo Andrea Bissanti per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi e illustra con memoria, cui il Fallimento replica con controricorso. Motivi della decisione 1.-Il primo motivo di ricorso , col quale il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 96 l.fall. per omessa motivazione in ordine a quali crediti sarebbero stati compensati dal controcredito vantato dal Fallimento, è infondato. Come emerge dalle circostanze riportate in narrativa, il tribunale fallimentare ha individuato il controcredito vantato dal Fallimento, ravvisandolo nella sostanza nel diritto di ripetizione della somma, d’importo nettamente superiore ai crediti complessivamente vantati dall’istante, corrisposta a titolo di caparra per l’acquisto dei terreni di Madesimo, poi sfumato per contrasti tra la venditrice e lo stesso Bissanti.
Il motivo è rigettato.RG n. 16255/19 Angelina - Maria Perrino estensore 2.-Il secondo motivo, col quale si lamenta la violazione o falsa applicazione delle “norme di diritto e dei contratti”, nonché l’omesso esame di fatti decisivi in relazione all’interpretazione degli artt. 1362 e ss., nonché degli artt. 1453 e 1455 c.c., in connessione con gliartt. 1385 o 1382 c.c., degli accordi tra la Reda e Bissanti e degli accadimenti successivi, è inammissibile. Di là dalla confusa commistione di censure, col motivo si finisce col proporre una diversa lettura delle risultanze processuali ricostruita dal Tribunale, non consentita in sede di legittimità. 3.-Il ricorso è rigettato e le spese seguono la soccombenza.
Per questi motivi La Corte rigetta il ricorsoe condanna ilricorrente a pagare le spese, che liquida in euro10.000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, 15% a titolo di spese forfetarie, iva e cpa. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Così deciso in Roma, il7 novembre 2023. LaPresidente