Court dismisses appeal when appellant voluntarily withdraws the lawsuit, extinguishing the proceedings entirely.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished after the appellant, Retitalia, voluntarily withdrew the lawsuit and the counterclaim. The underlying dispute involved a commercial lease and a subsequent bankruptcy proceeding where Retitalia sought admission to the debtor's assets based on a fuel supply contract. Since the appellant abandoned the legal action, the court ruled that the proceedings were terminated and ordered the costs to be shared between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 374, 375, 376 c.p.c.: When a party voluntarily withdraws the appeal or the counterclaim, the court declares the proceedings extinguished and orders the compensation of litigation costs between the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
rale dell’anno 2020,proposto da s.p.a. Retitalia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difes o , giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli avvocati Fabio Esposito e Michela Natale, elettivamente domiciliatosi presso lo studio della seconda, in Roma, alla via Carlo Mirabello, n. 23 -ricorrente- contro Fallimento di s.r.l. Violante Petroli, in persona dei curatori, rappresentatie difesi, giusta procura speciale su foglio separato materialmente congiunto al controricorso, dall’avv. Roberto Rosapepe, presso lo studio del quale in Salerno, al corso Garibaldi, n. 164, elettivamente si domiciliano -controricorrente- per la cassazione deldecreto del Tribunale di Nocera Inferiore, depositato in data 3 dicembre 2019;
Oggetto: Rinuncia al ricorso.RG n. 2295/20 Angelina - Maria Perrino estensore udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 7 novembre 2023 dal consigliere Angelina-MariaPerrino. Rilevato che: -emerge dal decreto impugnato che tra s.p.a. Retitalia e s.r.l. Violante Petroli sono intercorsi per oltre un ventennio rapporti commerciali, tra iquali v’era stata la stipulazione di un contratto di affitto d’azienda, in favore di Retitalia, concernente la gestione di otto stazioni di distribuzione di carburante dislocate in comuni della provincia di Salerno; - le due società hanno provveduto a una regolazione complessiva delle proprie posizioni di credito/debito con una scrittura con la quale hanno compensato le poste da ciascuna vantate, previo riconoscimento da parte della Violante Petroli di essere debitrice della somma di euro 739.505,36; - successivamente al fallimento di s.r.l.
Violante Petroli , il curatore ha promosso azione di nullità o comunque di simulazione del contratto di affitto di azienda del quale si è riferito; -s. p.a. Retitalia, dal canto suo, ha chiesto di essere ammessa al passivo del Fallimento per la somma dinanzi indicata, a titolo di corrispettivo per la fornitura di carburanti, compiuta prima del 2015, e ha successivamente proposto opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo, dal quale era stata esclusa; - i l Tribunale di Nocera Inferiore, con decreto del 3 dicembre 2019, ha rigettato l’opposizione; - a fondamento della decisione, ha ritenuto che il credito del quale era stata chiesta l’ammissione fosse in realtà estinto perché compensatocol credito vantato da s.r.l.
Violante Petroli a titolo di anticipazione di canoni del contratto di fitto d’azienda e di premio per il raggiungimento dell’obiettivo di vendita, come risultava dalla richiamata scrittura con la quale le parti avevano regolato le proprie situazioni debitorie e creditorie, che non risultava superata da accordi o da pronunce giudiziali successivi;RG n. 2295/20 Angelina - Maria Perrino estensore - co ntro questo decreto s.p.a. Retitalia propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi, cui il curatore del Fallimento di s.r.l.
Violante Petroli replica con controricorso. Considerato che: - la ricorrente ha rinunciato al ricorso e all’azione; - sussistono i presupposti per la compensazione delle spese, posto che la rinunzia fa riferimento agli accordi intervenuti fra le parti. Per questi motivi La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese. Così deciso in Roma, il7 novembre 2023. LaPresidente