Cassation court allows creditor's claim in bankruptcy when curator's contradictory conduct in another trial proves document referability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court quashed the bankruptcy court's refusal to admit a creditor's claim due to a pending litigation on the same debt. The bankruptcy trustee argued the contract lacked proof of aircraft usage and was unattributable to the insolvent company. However, the court found the trustee's contradictory behavior in the opposing trial—using the summary to assert a counterclaim while denying the document's referability—constituted a violation of procedural good faith. Consequently, the court held that this conduct rendered the document's referability to the insolvent entity established, ordering a retrial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 88 c.p.c.; Art. 115, 116 c.p.c.: The bankruptcy trustee's contradictory conduct in a related proceeding, asserting a counterclaim based on a document while simultaneously denying its referability to the insolvent estate, constitutes a violation of the duty of probity that establishes the document's referability to the company.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
el ruolo generale dell’anno 2016,proposto da s.r.l. in liquidazione Mare e Cielo, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentato e difeso (in esito alla rinuncia dell’avv. Roberto Melley), giusta procura speciale a margine del ricorso, da ll’avv. Roberto Martini, presso lo studio del quale in Roma, alla piazza Benedetto Cairoli, n. 6, elettivamente si domicilia -ricorrente- contro Fallimento di s.r.l. Skybridge AirOps, in persona del curatore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso, dall’avv. Tania Enza Cassandro, presso lo studio della quale in Roma, al viale Parioli, n. 44, elettivamente si domicilia -controricorrente- Oggetto:
Fallimento- Accertamento del passivo- Documenti esibiti dal Fallimento-Rilevanza.RG n. 22786/16 Angelina - Maria Perrino estensore per la cassazione deldecreto del Tribunale di Velletri, depositato in data 28 luglio 2016; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 7 novembre 2023 dal consigliere Angelina-MariaPerrino. Fatti di causa Emerge dal decreto impugnato che s.r.l. Mare e Cielo in liquidazione chiese di essere ammessa al passivo del F allimento di s.r.l. Skybridge AirOps per i crediti che vantava a titolo di canoni e di altri corrispettivi previsti dal contratto di sublocazione di un aeromobile, stipulato con la società fallita quand’era in bonis.
Ilgiudice delegato non ammise al passivo i crediti in questione perché era pendente un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo tra le parti, vertente giustappunto sui canoni di sublocazione dell’aeromobile, in cui si discuteva anche di un credito della fallita di euro 140.000,00 opponibile in compensazione a quello vantato dall’istante. Il Tribunale di Velletri ha rigettato l’opposizione contro il decreto di esecutività dello stato passivo che la richiedente aveva successivamente proposto. Afondamento della decisione, il tribunale ha considerato che, nonostante la produzione del contratto di sublocazione in questione, col quale si quantificava il canone da versare in base alle ore di volo effettivamente svolte, non v’era la prova della precisa utilizzazione dell’aeromobile da parte della fallita; che tale prova non poteva essere fornita dalle fatture, in quanto documenti unilateralmente formati, né dai prospetti riepilogativi delle ore di volo e dal summary al 15 febbraio 2011, consistenti in fogli privi di qualsiasi sottoscrizione o elemento comunque idoneo a dimostrarne la provenienza dalla fallita; che l’estratto del mastro di sottoconto, anche di là dalla sua opponibilità al curatore, riportava un saldo avere in favore del società fallita; infine, che irrilevanti erano le dichiarazioni testimoniali rese nell’altro giudizio dal responsabile amministrativo della società fallita, posto che non v’era RG n. 22786/16 Angelina - Maria Perrino estensore certezza che i prospetti riepilogativi che ne erano stati oggetto corrispondessero a quelli prodotti a sostegno della domanda di ammissione al passivo, anche a fronte della contestazione di quei prospetti da parte del legale rappresentante della fallita.
Contro questo decreto la s.r.l. Mare e Cielo in liquidazione propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a quattro motivi, cui il Fallimento risponde con controricorso. Motivi della decisione 1.- È respinta l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per l’asserita violazione del canone di autosufficienza, in quanto, al contrario, il ricorso è adeguatamente formulato e con esso si sottopongono a critica le statuizioni del decreto del Tribunale di Velletri oggetto d’impugnazione. 2.-Col secondo motivo di ricorso, che va trattato con priorità, perché logicamente prodromico rispetto al primo, la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2702 c.c. e 215 c.p.c., là dove il Tribunale di Velletri ha ritenuto che non fosse dimostrata l’autenticità e la provenienza dalla società fallita del “summary al 15 febbraio 2011”, benché il Fallimento l’avesse prodotto nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo e comunque, a fronte della produzione compiuta anche dall’opponente col ricorso introduttivo di quel giudizio, non l’avesse disconosciuto.
Il motivo è fondato. 2.1.-È difatti pacifico in atti che sia stato lo stesso Fallimento a produrre il summary e a far leva su di esso per ricavarne la sussistenza di un controcredito della società fallita, pari a euro 96.085,00, « circostanza, questa, - id est della sussistenza del controcredito-confermata altresì dallo stesso Tribunale di La Spezia nella più volte citata sentenza definitiva del giudizio di opposizione a D.I., in cui, all’esito della compensazione giudiziale operata in quella sede, al netto appunto del controcredito di € 96.085,00 vantato dalla società fallita, riconosceva solo “un modesto margine di credito in RG n. 22786/16 Angelina - Maria Perrino estensore favore di Mare e Cielo(€ 106.800,00 meno € 96.085,000)”» (p p. 29 - 30del controricorso). 3.-E allora, si ribadisce che non è consentito al curatore, anche alla luce dei doveri di lealtà e di probità che incombono su di lui a norma dell’art. 88 c.p.c., di scindere, a seconda della convenienza, la propria posizione processuale, facendo leva sul summary da un lato per affer mare la sussistenza del proprio controcredito e, dall’altro, per negare che il documento in questione sia riferibile alla società fallita, al fine di conseguire i soli effetti positivi scaturenti dal documento ed evitare di subirne anche gli eventuali effetti negativi (Cass. n. 13282/12). 3.1.- Per conseguenza, la condotta processuale del curatore, che ha fatto leva sul summary per l’affermazione dell’esistenza del controcreditodella fallita, al fine di paralizzare i crediti vantati dalla ricorrente, costituisce fatto idoneo e sufficiente a ritenere superata ogni questione inerente alla riferibilità della scrittura e all’opponibilità alla massa dei creditori degli effetti che da essaderivano.
Ne consegue l’erroneità della statuizione del tribunale, col conseguente accoglimento del motivo. 4.-L’accoglimento di questo motivo determina l’assorbimento dei restanti, coi quali, rispettivamente, la ricorrente lamenta: -la nullità del decreto impugnato per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nella parte in cui si è escluso che le fatture prodotte dalla ricorrente siano idonee a fornire la prova dell’utilizzo dell’aeromobile da parte della società fallita, perché contestate dal curatore, in quanto, sostiene, il Fallimento non ha mai negato quell’utilizzo, limitandosi ad affermare l’inopponibilità delle fatture (primo motivo); -la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., perché il t ribunale, in luogo di riscontrare nell’estratto di mastro di sottoconto il credito vantato dall’opponente, vi ha ravvisato il debito per l’importo corrispondente (terzo motivo);RG n. 22786/16 Angelina - Maria Perrino estensore - la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e la conseguente nullità del decreto impugnato, col quale si è ritenuta irrilevante la prova testimoniale espletata in altro giudizio tra le parti circa l’autenticità dei documenti comprovanti il credito della ricorrente (quarto motivo). 5.-Il decreto impugnato è cassato per il profilo corrispondente all’accoglimento, con rinvio, anche per le spese, al Tribunale di Velletri in diversa composizione, che, tenuto conto della pacifica opponibilità al curatore del contratto di sublocazione per cui è giudizio e dei principi che regolano l’onere della prova in tema di inadempimento delle obbligazioni, procederà a un nuovo esame, sulla base del suddetto “summaryal 15 febbraio 2011”.
Per questi motivi La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Velletri in diversa composizi