Cassation appeal dismissed due to voluntary withdrawal by plaintiff with defendant's acceptance under CPC Art. 391.4.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the request. The defendant accepted this withdrawal, and the court noted that no order for litigation costs was issued under Article 391, paragraph 4, of the Code of Civil Procedure. Consequently, the entire judicial proceeding before the Supreme Court was terminated without a substantive ruling on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391, comma 4°, c.p.c.: The withdrawal of the cassation appeal by the applicant, accepted by the respondent, results in the extinction of the proceedings without the pronouncement of an order for costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente: ORDINANZA sul ricorso 25581-2019 proposto da: GIORGI GAETANO, rappresentatoe difeso dall ’ Avvocato PAOLO STARVAGGIper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro BCC GESTIONE CREDITI S.P.A., in persona del procuratore Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito s.p.a., rappresentata e difes a dall ’ Avvocato A NTONI N O GERBINO per procura in calce al controricorso; -controricorrente – avverso la sentenza n. 282/201 9 della CORTE D ’ APPELLO DI MESSINA,depositata in data 8/4/2019; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza non partecipata del 18 / 10 /20 2 3 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO; rilevato che: -il ricorrente, con atto del 25/9/2023, sottoscritto dal suo difensore munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso; - l a controricorrente ha dichiarato di accettare la rinuncia;Ric. 2019n. 2 5581 - Sez. 1 - CC del 1 8 ottobre 20 2 3 considerato che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio di cassazione e che, a fronte dell’adesione dellarelativa controparte, la condanna alle spese non è pronunciata (art. 391, comma 4°, c.p.c.);
P.Q.M.
la Corte così provvede: dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma, nella Camera di C onsiglio della Prima Sezione Civile,