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Ordinanza — n. 31778/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding public tender procedure applicability based on private bidding invitation date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31778/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by the Municipality against the lower court's finding of contractual breach and damages awarded to the contractor. The municipality argued that the tender notice date should be the invitation letter sent in March 1996, which allegedly violated the six-month publication requirement. The court held that the appeal lacked specific factual contestation and pertinence, noting the municipality failed to transcribe the relevant municipal deliberation or challenge the established timeline of the private bidding procedure.

Regesto Legislator

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Art. 89 del R.D. n. 827/1924; Art. 1, lett. A della legge n. 14/1973: In private bidding procedures without a public tender notice, the date of the specific invitation to participating companies constitutes the effective notification of the competition, rendering the administrative decision immune from defects regarding publication timelines.

Parole chiave

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private bidding procedure tender notice date public administration liability contractual breach procedural admissibility ritardo scusabile ritardo del ministero pubblico deposito tardivo

Disposizioni normative citate

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Art. 89 del R.D. n. 827/1924
Art. 1, lett. A della legge n. 14/1973
il 18 marzo 1996, ha escluso l’applicabilità della disposizione transitoria fissata nell’art. 1, comma 5, del d.l.
Artt. 73, lett. c) e 76, commi 1,2 e 3 del R.D. n.827/1924
legge n.109 del 1994
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
-Rigetta il ricorso; -Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in euro 16.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge; -Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto dell
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28016/2018 R.G. proposto da : COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA,in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA QUIRINO MAJORANA 203, presso lo studio dell’avvocato MARINEO ROBERTO che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato D'ALTERIO ANDREA, come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro S.I.C.ED. SRL, in persona del legale rapp. p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALADIER 44, presso lo studio dell’avvocato MANGAZZO FRANCESCO rappresentato e difeso dall'avvocato LAUDADIO FELICE, come da procura speciale in atti. -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3550/2017depositata il 24/08/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023dal Consigliere LAURA TRICOMI. RILEVATO CHE: 1.- Il Tribunale di Napoli – sezione distaccata di Marano – pronunciando sulla domanda introdotta da S.I.C.ED. SRL con atto di citazione notificato il 31 gennaio 2005 in controversia concernente l’esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto stipulato tra le parti nel luglio del 2017, relativo all’ampliamento del cimitero cittadino, dichiarò l’inadempimento contrattuale del Comune di Giugliano in Campania sul rilievo che si erano verificati degli eventi che avevano causato rallentamenti nella realizzazione delle opere, come da riserve iscritte dalla società nel registro di contabilità e relative perizie di variante,e lo condannò al risarcimento dei danni nei confronti della società attrice liquidandoliin euro 2.443.162,32=, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.

Segnatamente, le principali cause dell’andamento anomalo da ascrivere esclusivamente alla responsabilità del Comune vennero individuate:

a) nella circostanza che l'area oggetto dei lavoriera risultata gravata da servitù di elettrodotto, il che non era stato segnalato dall'ente committente nel progetto;

b) nel ritardo con cui era stato nominato il collaudatore in corso d'opera ed erano stati depositati gli atti progettuali presso l'Ufficio del Genio civile. La Corte d'appello ha parzialmente accolto il gravame proposto dal Comune in relazione alla questione relativa alla presenza della servitù di elettrodotto. Ha, invece, confermato la prima decisione conseguente alla ravvisata mancata trasmissione dei grafici relativi ai calcoli statistici depositati presso il Genio Civile ed al ritardo nella nomina del collaudatore; segnatamente, ha applicato interamente la legge n.109/1994 sul rilievo che all’aggiudicazione dei lavori si procedette con la procedura ristretta della licitazione privata, come da delibera di Giunta Municipale del 9 maggio 1995, e che il Comune inviò la lettera d’invito alla S.I.C.ED. solo il 18 marzo 1996 e il verbale di gara con cui fu aggiudicato l’appalto fu redatto in data 15 novembre 1996, di guisa che, avendo individuato come data di pubblicazione del bando quella dell’invito di partecipazione indirizzato a S.I.C.ED. il 18 marzo 1996, ha escluso l’applicabilità della disposizione transitoria fissata nell’art. 1, comma 5, del d.l. n.101/1995 conv. in legge n.216/1995.

Quindi, la Corte di appello ha ravvisato l’esclusiva responsabilità del Comune di Giuliano in Campania, sul rilievo che, ai sensi degli artt. 16 e 17 della legge n.109/1994 -nel testo modificato dalla legge n.216/1995, applicabile ratione temporis - era proprio l’ente appaltante a dover eseguire l’intera attività di progettazione, sia preliminare, che definitiva ed esecutiva, da effettuare nei termini precisati dal comma 5 dell’art.16 cit., senza che ciò potesse essere revocato in dubbio alla lucedel pregresso ed inapplicabile art.4 della legge n.1086/1971 - invocato dal Comune per dedurre la non imputabilità a se medesimo dei ritardi sul rilievo che il contratto di appalto aveva ad oggetto opere contenenti cemento armato -; ha, anche, rilevato che di ciòil Comune appariva ben consapevole tanto che la progettazione esecutiva fu compiuta dallo stesso Comune anche per la parte relativa ai calcoli strutturali e statici; quanto alla questione dell’eventuale concorso di colpa dell’appaltatrice, la Corte territoriale ha affermato che il Comune non aveva indicato alcun elemento di fatto da cui poter dedurre un concorso di colpa dell’appaltatrice.

Il Comune di Giugliano in Campania ha proposto ricorso con un mezzo, per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Napoli pubblicata il 24 agosto 2017. S.I.C.ED. SRL ha replicato con controricorso e memoria. CONSIDERATO CHE: 2.1. - Il ricorso è articolato in un unico motivo con il quale si denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto per errata individuazione, interpretazione ed applicazione della legge n.109/1994, così come modificata dalla legge n.216/1995, a seguito di conversione in legge del decreto-legge n.101/1995.

Secondo il ricorrente il Giudice del gravame ha errato nell’individuare la normativa applicabile alla vicenda contrattuale e, di conseguenza, ne deduce che non avrebbero dovuto essere riconosciute tutte le voci di danno direttamente conseguenti al preteso ritardo imputabile al Comune riguardo ai calcoli strutturali e statici ed all’attività di deposito dei predetti calcoli presso gli Uffici del Genio civile. A parere del ricorrente, applicando rettamente il disposto dell’art.1, comma 5, della legge n.216/1995, gli artt. 16 e 17 - riguardanti i nuovi criteri di progettazione - non sarebbero stati di immediata applicazione nel caso in esame perché la gara di appalto era stata indetta con Delibera di G.M. n.185 del 9 maggio 1995, anteriormente all’entrata in vigore delle modifiche normative.

In particolare, sostiene il ricorrente che, con riferimento all’entrata in vigore della legge n.216/1995 di conversione del d.l. n.101/1995, era legittimo appaltare i lavori sulla base di progetti assegnati prima del 2 giugno 1995 e già redatti secondo i precedenti criteri, cioè con un progetto esecutivo comprensivo di schemi delle strutture e degli impianti, con relativi computi metrici, ma con esclusione dei calcoli definitivi di questi ultimi, da affidare all’impresa appaltatrice, tenuta anche alla attività accessoria del deposito dei predetti calcoli e che questa era la disciplina applicabile nel caso di specie, perché il progetto del primo stralcio funzionale Ampliamento Cimitero venne approvato con Delibera di G.M. n.185 del 9 maggio 1995 con cui venne indetta la gara di appalto per l’esecuzione dei lavori previa acquisizione delle aree occorrenti e questa era la data da considerare al fine di individuare la legislazione applicabile. 2.2.-Il motivo è, in parte, inammissibile e, in parte, infondato. 2.3.- Giova rammentare che, in tema di appalto di opere pubbliche, ai sensi degli artt. 16, 17 e 19 della legge n. 109 del 1994 (nel testo modificato dalla legge n.216/1995 applicabile "ratione temporis" e come successivamente modificato) l'amministrazione committente, al di fuori dei casi e dei modi specificamente previsti, ha l'obbligo pubblicistico, integrativo delle pattuizioni contrattuali e intrasferibile all'appaltatore, di predisporre un progetto esecutivo immediatamente "cantierabile", non bisognoso cioè di ulteriori specificazioni, in quanto già contenente la puntuale e dettagliata rappresentazione dell'opera (cfr.

Cass. n . 8779/2012; Cass. n. 28799/2018). Con riferimento a queste norme, la disposizione della cui applicazione si discute è essenzialmente l’art.1, comma 5, del d.l. n.101/1995 (Norme urgenti in materia di lavori pubblici) pubblicato nella Gazz. Uff. 3 aprile 1995, n. 78 e convertito in legge con l'art. 1, comma 1, della legge n.216/1995 pubblicata nella Gazz. Uff. 2 giugno 1995, n. 127 ed entrata in vigore il 3 giugno 1995, che, nel dettare la disciplina transitoria applicabile alle modifiche apportate alla legge n.109/1994, nel testo vigente ra tione temporis , ha stabilito «5.

Ai progetti che siano affidati formalmente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed ai relativi affidamenti in appalto o in concessione, qualora il bando per l'appalto o per la concessione sia pubblicato entro sei mesi dallo stessa data, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti fino alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nonché gli articoli 1, 2, 6, 7, 8, comma 7, 9, 19, 21,22, 23, 24, 26, commi da 1 a 5, 31, 31 - bis, 32, 35, 36, 37 e 38, comma 4, della citata legge n. 109 del 1994, come modificata dal presente decreto.» e, per quanto interessa il presente caso, ha collegato il discrimen per l’individuazione della normativa applicabile a seguito delle modifiche alla data di pubblicazione del bando per l’appalto. 2.4.-Tanto premesso, sul piano normativo, va osservato che la censura non si confronta con quanto accertato dalla Corte di merito e che costituisce la premessa fattuale alla ricognizione della normativa applicabile, né lo critica pertinentemente. 2.5.-La Corte di appello ha accertato in fatto che con la Delibera di G.M. del 9 maggio 1995 non venne pubblicato il bando di appalto -a differenza di quanto sostiene il ricorrente - ma venne approvato il progetto generale di ampliamento del Cimitero Comunale e si stabilì che all’aggiudicazione dei lavori si procedesse con la procedura ristretta della licitazione privata da tenersi con le modalità di cui all’art.1, lett. A della legge n.14/1973 e con il metodo di cui agli artt. 73, lett.

c) e 76, commi 1,2 e 3, del R.D. n.827/1924; ha, quindi riscontrato che la lettera di invito alla società appaltatrice venne spedita il 18 marzo 1996 e ne ha dedotto che, essendo mancata la pubblicazione del bando per l’appalto a causa dell’opzione dell’Amministrazione per la procedura ristretta, doveva individuarsi come data di pubblicazione quella in cui il relativo invito di partecipazione alla licitazione privata ex art.89 del R.D. n. 827/1924 fu indirizzato alla società (fol.4/5 della sent. imp.), data collocata ben oltre il termine semestrale decorrente dal 3 giugno 1995 (data di entrata in vigore della legge di conversione n.216/1995. 2.6.- É decisivo osservare, con evidenti ricadute sull’ammissibilità della censura sia sotto il profilo della specificità della stessa, che della pertinenza rispetto alle ragioni decisorie criticate, che il ricorrente non ha trascritto il contenuto della Delibera in questione, che non risulta nemmeno essere stata prodotta in fase di merito (come rilevato dalla controricorrente); non ha contestato, con indicazione di fatti di cui sia stato omesso l’esame, la circostanza della mancata pubblicazione del bando dell’appalto (accertata in fase di merito); non ha svolto alcuna censura in relazione alla statuizione relativa alla concreta tempistica seguita per la procedura di licitazione privata. 2.7.- Va aggiunto che la disciplina della licitazione privata ex art.89 del R.D. n.827/1924 prevede che l’amministrazione, ove opti per tale metodo, proceda ad inviti specifici rivolti a ditte e soggetti ritenuti idonei, ai quali da detto momento la gara è resa nota – in assenza della pubblicazione del bando di gara – di guisa che la statuizione volta all’individuazione della disciplina applicabile sul punto è immune da vizi. 3.-In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M.

-Rigetta il ricorso; -Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in euro 16.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge; -Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto dell