Italian Court dismisses appeal on detention grounds, remanding case for public hearing on asylum info violation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the joint appeals filed by a Tunisian citizen against detention orders issued by lower courts. The appellant argued that his detention was illegal because he was not informed of his right to apply for international protection upon entry. The court declined to rule on the merits, noting that the specific legal issue regarding the lack of information had already been remitted to a public hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10 comma 4 e 10-ter d.lgs. 286/1998; Art. 6 comma 5 d.lgs. 142/2015: When a specific legal issue regarding the validity of detention based on lack of information has been previously remitted to a public hearing, the collegium shall defer the decision until the outcome of that hearing is known.
Parole chiave
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ORDINANZAINTERLOCUTORIA sui ricorsi riuniti 1843/2023-3911/2023proposto da: ROUIHEM ABDELMALEK domiciliato in Roma presso lo studio dell'avvocato Laura Barberio rappresenta to e dife so dall'avvocato Maurizio Veglio - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO -intimato - avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di TORINO d epositato il 2/9/2022e avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di TORINO pubblicata il 15/09/2022; udita la relazione sulle cause riunite svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023dal Cons. D ott. Marco Marulli .
RITENUTO IN FATTO
RG 1843/23Rouihem-Min.Intenro Est. Cons. Marulli 1.Rouihem Abdelmalek, cittadino tunisino , ricorre a questa Corte , a mezzo del ricorso rubricato al 1843/2023, avverso l’epigrafato decreto con il quale il Giudice di Pace di Torino , richiesto dal Questore di Torino ai sensi dell'art. 14d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 , ha convalidato il suo trattenimento presso il locale CPR e ne chiede la cassazione sul rilievo della violazione degli artt. 10, comma 4 e 10-ter d.lgs. 286/1998 non avendo il decidente rilevato l'illegittimità del presupposto respingimento, atteso che all'atto del suo ingresso nel territorio nazionale, non gli erano state fornite le informazioni circa la possibilità di presentare la domanda di protezione internazionale.
Il ricorrente, a mezzo del ricorso rubricato al RG. 3911/2023, ricorre avverso l’epigrafata ordinanza con i a quale il Tribunale di Torino , richiesto dal Questore ai sensi dell'art. 6, comma 5, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, ha convalidato il trattenimento del medesimo in atto presso il locale CPR come da richiesta e ne chiede la cassazione sul rilievo del medesimo motivo di cui sopra. Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 2. Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso rubricato al RG 3911/2023 al ricorso rubricato al RG 1843/2023.
3. Poiché in ordine alla questione oggetto di ricorso con ordinanze 22806/2023 e 23843/23 è stata rimessa la trattazione alla pubblica udienza, il collegio, ritenuto opportuno differire la decisione all'esito della detta pubblica udienza, dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo. RG 1843/23Rouihem-Min.Intenro Est. Cons. Marulli Dispone omettersi in caso di pubblicazione della presente ordinanza ogni riferimento ai nominativi e agli altri elementi identificativi delle parti. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno13.10.2023. Il Presid